Per costituire e
aprire una associazione culturale è necessario seguire la normale procedura per
costituire qualsiasi associazione:
- riunire almeno 3 soci
fondatori, per coprire le prime cariche sociali, e determinare
scopo e la specifica attività dell'associazione
- redigere atto costitutivo e
statuto dell'associazione, con i requisiti previsti dalla legge
civile e fiscale (in merito leggi gli articolo sotto richiamati), necessari per
costituire una associazione culturale.
- registrare l'associazione
all'ufficio provinciale dell'agenzia delle entrate. In tale occasione
l'associazione riceverà anche un proprio CF.
dal momento della registrazione l'associazione può iniziare la sua
attività.
Il rispetto di questa procedura per aprire un'associazione culturale
permetterà di godere delle agevolazioni fiscali previste per gli enti no profit
e di tutelare i soci e il nome dell'associazione.
Creare una associazione culturale può essere quindi un'occasione per
svolgere attività nei più svariati campi: cinema, spettacolo, arte, cultura,
educazione civica e sociale, protezione ambientale, istituzione di corsi,
tematiche sociali di varia natura ecc.....
Il fondamento dell'associazione sono l'atto costitutivo e lo statuto,
che rappresentano un vero e proprio contratto con cui i soci si impegnano a
perseguire uno scopo comune. Dallo statuto di deve evincere: il fine,
l'organizzazione, il fondo comune, l'eguaglianza e la variabilità dei soci e la
rappresentanza conferita al presidente o amministratore. Lo statuto deve
contenere i requisiti previsti dal codice civile e dalla legge fiscale (Tuir).
Per approfondimenti leggi l'articolo sui requisiti dell'atto costitutivo.
Gli organo dell'associazione sono l'assemblea dei soci, che nomina il
presidente, i membri del consiglio direttivo e che approva annualmente il
bilancio, il consiglio direttivo, che decide e pianifica l'attività
dell'associazione nel corso dell'anno e il presidente, che presiede il
consiglio direttivo e ne attua le decisioni.
Proprio grazie alla legislazione fiscale di favore, l'associazione potrà
chiedere dei corrispettivi ai soci per la frequentazione di specifiche attività
(corsi culturali, convegni, lezioni ecc..). Per svolgere tali attività non è
necessario aprire partita iva ed i corrispettivi ricevuti non vengono in alcun
modo tassati (a patto che l'associazione rispetti i requisiti richiesti
dalla legge per usufruire di tali agevolazioni).
Naturalmente il denaro raccolto non
può essere considerato come un utile e non può essere diviso tra i soci. Resta
comunque la possibilità di poter remunerare tramite compensi gli amministratori
e i soci che svolgono la loro attività a favore dell'associazione.
L'associazione può svolgere anche attività
commerciale verso terzi non soci, ma i fondi raccolti da tali
attività non possono essere mai superiori ai fondi raccolti con l'attività
istituzionale verso i soci.
Per questo tipo di associazioni è possibile l'organizzazione di corsi o
scuole culturali (teatro, lingue, musica ecc.....) E' però necessario che tali
attività siano organizzate prevalentemente dai soci stessi e non in forma d'impresa (cioè con una
stabile organizzazione di strutture, personale ecc....).
Nell'ambito delle
attività delle associazioni, sono da considerarsi non commerciali, e quindi non
soggetti a tassazione:
- le quote
associative dei soci e gli altri contributi versati dai soci all'associazione;
- le donazioni
ricevute dall'associazione;
- i fondi
pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente;
- i corrispettivi
ricavati dalla cessione, anche a terzi, di proprie pubblicazioni cedute
prevalentemente agli associati.
Inoltre, le
associazioni possono sempre svolgere attività di prestazioni di servizi verso i loro soci, svolte in diretta attuazione degli scopi sociali,
che sono considerate fiscalmente irrilevanti. Ciò significa la
possibilità di chiedere corrispettivi ai soci per la partecipazione alle
attività dell'associazione (corsi, stage, riunioni ecc....). I corrispettivi
percepiti da queste attività non sono soggetti a tassazione e sussiste
solamente l'obbligo di redigere annualmente un rendiconto contabile.
Quest'ultimo
beneficio è previsto solo per le associazioni politiche, sindacali, di
categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive, di promozione sociale
e formazione extra-scolastica.
Per beneficiare
di tale agevolazione è però necessario una corretta redazione dello statuto,
che tenga conto dei requisiti richiesti dalla legislazione fiscale, in mancanza
dei quali l'associazione non potrà ricevere pagamenti dai soci e sarà esposta a
possibili contestazioni dall'agenzia delle entrate.
Anche le
associazioni possono svolgere attività verso
terzi non soci o ricevere ricavi derivanti da sponsor, pubblictà ecc... attività
che sono considerate commerciali ed a cui è applicabile la normativa
fiscale che vale per tutti i redditi d'impresa. Infatti, la sola forma
giuridica di associazione non è sufficiente per qualificare tali enti come non
commerciali ai fini fiscali.
Possiamo infatti
distinguere due casi:
1- l'associazione
svolge attività commerciale
in via marginale, al solo scopo di finanziare l'attività verso i soci.
Quindi, l'attività commerciale non figura tra gli scopi dell'associazione e non
esaurisce l'attività di questa. In questo caso l'associazione rimane un
ente non commerciale. E' però necessario che i proventi derivanti
dall'attività commerciale non siano mai prevalenti rispetto a quelli
derivanti dall'attività istituzionale verso i soci.
Per tali attività
dovranno comunque essere predisposte le normali scritture contabili, e in caso
di attività commerciale non occasionale, sarà necessario aprire P. Iva.
2- l'attività commerciale è svolta
abitualmente e professionalmente, e i proventi di tali attività superano quelli
conseguiti nell'ambito dell'attività verso i soci. In tale caso l'associazione
perde il requisito della non commercialità ed viene considerata, ai fini
fiscali, un'impresa a tutti gli effetti. Tutte le sue attività sono sottoposte
al regime fiscale d'impresa, con l'obbligo di tenere le scritture contabili
ordinarie e redigere il bilancio ordinario.
Sono comunque sempre
considerate commerciali per definizione (anche se effettuate verso
i soci) le attività di: cessione di beni nuovi prodotti per la
vendita, somministrazione di pasti, prestazioni alberghiere ,
l’alloggio, il trasporto ed il deposito , gestione di spacci e mense,
l’organizzazione di viaggi e soggiorni turistici, le fiere e le esposizioni a
carattere commerciale, le pubblicità commerciali.
Fonte: Ferrante
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