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Associazione Culturale: costituzione e aspetti fiscali

Per costituire e aprire una associazione culturale è necessario seguire la normale procedura per costituire qualsiasi associazione:

- riunire almeno 3 soci fondatori, per coprire le prime cariche sociali, e determinare scopo e  la specifica attività dell'associazione

- redigere atto costitutivo e statuto dell'associazione, con i requisiti previsti dalla legge civile e fiscale (in merito leggi gli articolo sotto richiamati), necessari per costituire una associazione culturale.

- registrare l'associazione all'ufficio provinciale dell'agenzia delle entrate. In tale occasione l'associazione riceverà anche un proprio CF.

dal momento della registrazione l'associazione può iniziare la sua attività.

 
Il rispetto di questa procedura per aprire un'associazione culturale permetterà di godere delle agevolazioni fiscali previste per gli enti no profit e di tutelare i soci e il nome dell'associazione.

Creare una associazione culturale può essere quindi un'occasione per svolgere attività nei più svariati campi: cinema, spettacolo, arte, cultura, educazione civica e sociale, protezione ambientale, istituzione di corsi, tematiche sociali di varia natura ecc.....

Il fondamento dell'associazione sono l'atto costitutivo e lo statuto, che rappresentano un vero e proprio contratto con cui i soci si impegnano a perseguire uno scopo comune. Dallo statuto di deve evincere: il fine, l'organizzazione, il fondo comune, l'eguaglianza e la variabilità dei soci e la rappresentanza conferita al presidente o amministratore. Lo statuto deve contenere i requisiti previsti dal codice civile e dalla legge fiscale (Tuir). Per approfondimenti leggi l'articolo sui requisiti dell'atto costitutivo.

Gli organo dell'associazione sono l'assemblea dei soci, che nomina il presidente, i membri del consiglio direttivo e che approva  annualmente il bilancio, il consiglio direttivo, che decide e pianifica l'attività dell'associazione nel corso dell'anno e il presidente, che presiede il consiglio direttivo e ne attua le decisioni.

Proprio grazie alla legislazione fiscale di favore, l'associazione potrà chiedere dei corrispettivi ai soci per la frequentazione di specifiche attività (corsi culturali, convegni, lezioni ecc..). Per svolgere tali attività non è necessario aprire partita iva ed i corrispettivi ricevuti non vengono in alcun modo tassati (a patto che l'associazione rispetti i requisiti richiesti dalla legge per usufruire di tali agevolazioni).

Naturalmente il denaro raccolto non può essere considerato come un utile e non può essere diviso tra i soci. Resta comunque la possibilità di poter remunerare tramite compensi gli amministratori e i soci che svolgono la loro attività a favore dell'associazione.

L'associazione può svolgere anche attività commerciale verso terzi non soci, ma i fondi raccolti da tali attività non possono essere mai superiori ai fondi raccolti con l'attività istituzionale verso i soci.

Per questo tipo di associazioni è possibile l'organizzazione di corsi o scuole culturali (teatro, lingue, musica ecc.....) E' però necessario che tali attività siano organizzate prevalentemente dai soci stessi e non in forma d'impresa (cioè con una stabile organizzazione di strutture, personale ecc....).

Nell'ambito delle attività delle associazioni, sono da considerarsi non commerciali, e quindi non soggetti a tassazione:

- le quote associative dei soci e gli altri contributi versati dai soci all'associazione;

- le donazioni ricevute dall'associazione;

- i fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente;

- i corrispettivi ricavati dalla cessione, anche a terzi, di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati.

Inoltre, le associazioni possono sempre svolgere attività di  prestazioni di servizi verso i loro soci, svolte in diretta attuazione degli scopi sociali, che  sono considerate fiscalmente irrilevanti. Ciò significa la possibilità di chiedere corrispettivi ai soci per la partecipazione alle attività dell'associazione (corsi, stage, riunioni ecc....). I corrispettivi percepiti da queste attività non sono soggetti a tassazione e sussiste solamente l'obbligo di redigere annualmente un rendiconto contabile.

Quest'ultimo beneficio è previsto solo per le associazioni politiche, sindacali, di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive, di promozione sociale e formazione extra-scolastica.

Per beneficiare di tale agevolazione è però necessario una corretta redazione dello statuto, che tenga conto dei requisiti richiesti dalla legislazione fiscale, in mancanza dei quali l'associazione non potrà ricevere pagamenti dai soci e sarà esposta a possibili contestazioni dall'agenzia delle entrate.

Anche le associazioni possono svolgere attività  verso terzi non soci o ricevere ricavi derivanti da sponsor, pubblictà ecc... attività che sono considerate commerciali ed  a cui è applicabile la normativa fiscale che vale per tutti i redditi d'impresa. Infatti, la sola forma giuridica di associazione non è sufficiente per qualificare tali enti come non commerciali ai fini fiscali.

Possiamo infatti distinguere due casi:

1- l'associazione  svolge attività commerciale in via marginale,  al solo scopo di finanziare l'attività verso i soci. Quindi, l'attività commerciale non figura tra gli scopi dell'associazione e non esaurisce l'attività di questa. In questo caso l'associazione rimane un ente non commerciale. E' però necessario che i proventi derivanti dall'attività commerciale non siano  mai prevalenti rispetto a quelli derivanti dall'attività istituzionale verso i soci.

Per tali attività dovranno comunque essere predisposte le normali scritture contabili, e in caso di attività commerciale non occasionale, sarà necessario aprire P. Iva. 

2- l'attività commerciale è svolta abitualmente e professionalmente, e i proventi di tali attività superano quelli conseguiti nell'ambito dell'attività verso i soci. In tale caso l'associazione perde il requisito della non commercialità ed viene considerata, ai fini fiscali, un'impresa a tutti gli effetti. Tutte le sue attività sono sottoposte al regime fiscale d'impresa, con l'obbligo di tenere le scritture contabili ordinarie e redigere il bilancio ordinario.

Sono comunque sempre  considerate  commerciali per definizione (anche se effettuate verso i soci) le attività di:  cessione di beni nuovi prodotti per la vendita,  somministrazione di pasti,  prestazioni alberghiere , l’alloggio, il trasporto ed il deposito ,  gestione di spacci e mense, l’organizzazione di viaggi e soggiorni turistici, le fiere e le esposizioni a carattere commerciale, le pubblicità commerciali.

Fonte: Ferrante

 

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