Passa ai contenuti principali

Decreto Crescita - le modifiche al regime Iva delle locazioni e cessioni di immobili

Decreto Crescita - le modifiche al regime Iva delle locazioni e cessioni di immobili

Regime Iva delle cessioni e locazioni di fabbricati
Il D.L. 83/2012 ha modificato, con effetto dal 26.06.2012, l’art. 10, comma 1, numeri 8, 8-bis) e 8-ter), e l’art. 17 del decreto IVA (DPR 633/1972), nonché il n. 127-duodevicies) della Tabelle A, Parte III, allegata al decreto IVA.
Si illustrano i principali effetti conseguenti alle modifiche, evidenziando che, benché già in vigore, tutte le norme sono soggette a possibili variazioni in sede di conversione in legge del decreto (da effettuarsi entro il 25 agosto 2012).

Cessioni di fabbricati abitativi
Il novellato n. 8-bis) dell’art. 10 consente ora alle imprese costruttrici di optare per l’applicazione dell’IVA per le cessioni di fabbricati abitativi effettuate dopo 5 anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell’intervento di recupero edilizio.
In precedenza tali cessioni erano sempre esenti IVA, il che poteva avere delle gravose conseguenze in termini di indetraibilità (o rettifica) dell’IVA assolta sugli acquisti.
A seguito delle modifiche la situazione è la seguente:
- le cessioni di fabbricati abitativi effettuate da soggetti diversi dalle imprese costruttrici o che vi hanno eseguito interventi di recupero rimangono esenti da IVA, senza alcuna possibilità di optare per l’applicazione dell’IVA (come in precedenza);
- le cessioni di fabbricati abitativi effettuate entro 5 anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell’intervento di recupero edilizio dalle imprese costruttrici o che hanno eseguito l’intervento sono sempre imponibili IVA (come in precedenza);
- le cessioni di fabbricati abitativi effettuate dopo 5 anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell’intervento di recupero edilizio dalle imprese costruttrici o che hanno eseguito l’intervento sono esenti da IVA (come in precedenza), fatta salva la possibilità per il cedente (di nuova introduzione) di optare per l’applicazione dell’IVA nel relativo atto.

Cessioni di fabbricati strumentali
Il novellato n. 8-ter) dell’art. 10 prevede l’esenzione da IVA anche per le cessioni di fabbricati strumentali:
- effettuate nei confronti di acquirenti con pro-rata di detraibilità pari o inferiore al 25% (medici, assicurazioni, banche, …);
- effettuate nei confronti di privati.
In precedenza tutte le sopraelencate cessioni erano sempre imponibili IVA.
Per tutte le cessioni il cedente ha però la possibilità di optare per l’applicazione dell’IVA, evitando così eventuali ipotesi di indetraibilità (o rettifica) dell’IVA assolta sugli acquisti.

Locazioni di fabbricati abitativi
Il novellato n. 8) dell’art. 10 consente ora alle imprese costruttrici o che hanno eseguito interventi di recupero edilizio di optare per l’applicazione dell’IVA per le locazioni dei fabbricati abitativi che hanno costruito o sui quali hanno eseguito gli interventi.
Ciò consente di evitare l’eventuale indetraibilità (o rettifica) dell’IVA assolta sugli acquisti.

A seguito delle modifiche la situazione è la seguente:
- le locazioni di fabbricati abitativi (diversi da quelli destinati ad alloggi sociali di cui al D.M. 22.04.2008) effettuate da soggetti diversi dalle imprese costruttrici o che vi hanno eseguito interventi di recupero rimangono esenti da IVA, senza alcuna possibilità di optare per l’applicazione dell’IVA (come in precedenza);
- le locazioni di fabbricati abitativi effettuate dalle imprese costruttrici o che vi hanno eseguito interventi di recupero edilizio sono esenti da IVA, fatta salva la possibilità per il locatore di optare per l’applicazione dell’IVA nel relativo atto;
- le locazioni di fabbricati abitativi destinati ad alloggi sociali di cui al D.M. 22.04.2008, indipendentemente da chi effettuate, sono esenti da IVA, fatta salva la possibilità per il locatore di optare per l’applicazione dell’IVA nel relativo atto.
I contratti di locazione in essere al 26 giugno 2012 (data di entrata in vigore delle nuove disposizioni) fanno nascere qualche problema, ancora irrisolto.

Il problema riguarda le locazioni per le quali è ora possibile optare per l’applicazione dell’IVA (in luogo dell’esenzione) con i conseguenti benefici sulla detraibilità dell’IVA assolta sugli acquisti. La norma statuisce che l’opzione va esercitata nel relativo atto e quindi vi è il dubbio se possa essere in qualche modo esercitata anche per gli atti stipulati antecedentemente al 26 giugno 2012, al fine di poter fatturare con IVA i canoni dei periodi successivi a detta data (con conseguente beneficio in
termini di detraibilità sull’IVA assolta sugli acquisti).

Locazioni di fabbricati strumentali
Il novellato n. 8) dell’art. 10 prevede l’esenzione da IVA anche per le locazioni di fabbricati strumentali effettuate:
o nei confronti di acquirenti con pro-rata di detraibilità pari o inferiore al 25% (medici, assicurazioni, banche, …);
o nei confronti di privati.

In precedenza tutte le sopraelencate locazioni erano sempre imponibili ad IVA.
Per tutte le locazioni il locatore ha però la possibilità di optare per l’applicazione dell’IVA, evitando così eventuali ipotesi di indetraibilità (o rettifica) dell’IVA assolta sugli acquisti.
Dunque, a seguito delle modifiche tutte le locazioni di fabbricati strumentali sono ora esenti da IVA (anche se effettuate nei confronti di pro-ratisti o privati), fatta salva la possibilità per il locatore di optare per l’applicazione dell’IVA nel relativo atto.

Inversione contabile per le cessioni di fabbricati
Il D.L. Sviluppo ha modificato anche l’art. 17 del D.P.R. 633/1972 per quanto concerne gli obblighi di fatturazione delle cessioni di fabbricati.

In forza della novellata lettera a-bis) del sesto comma dell’art. 17, l’inversione contabile (reverse charge) opera ora per tutte le cessioni di fabbricati (sia abitativi che strumentali) per le quali nel relativo atto il cedente (soggetto passivo d’imposta) abbia optato per l’applicazione dell’IVA.
In precedenza, l’inversione contabile operava invece unicamente per le cessioni di fabbricati strumentali (e non anche per le cessioni di fabbricati abitativi) quando effettuate nei confronti di soggetti con pro-rata di detraibilità pari o inferiore al 25% o per le quali il cedente avesse optato per l’applicazione dell’IVA.

Anche se la norma non lo prevede esplicitamente, l’inversione contabile non dovrebbe comunque operare per le cessioni di fabbricati (sia abitativi che strumentali) effettuate a favore di privati (non
soggetti passivi d’imposta).
Si ricorda che l’inversione contabile comporta l’obbligo per il cedente di emettere la fattura per il solo imponibile (senza l’IVA) e per il cessionario di integrare la fattura ricevuta indicando l’aliquota IVA e la relativa imposta.

Commenti

Post popolari in questo blog

Elenco codice destinatario univoco per la Fatturazione elettronica SDI

  Provider Codice Destinatario Aruba KRRH6B9 Wolters Kluwer  Fattura Smart WKI W7YVJK9 Fattura PA  by  Passepartout 5RUO82D Fatture in Cloud  by  TeamSystem M5UXCR1 Zucchetti SUBM70N Register PZIJH2V Agyo KUPCRMI ARXivar A4707H7 WebClient T04ZHR3 Sistemi USAL8PV Buffetti BA6ET11 CGN  by  RDV Network SU9YNJA Bluenext X2PH38J SEAC P62QHVQ FatturaOnClick.it WY7PJ6K ARCHIVIA.ONLINE WP7SE2Q Datev Koinos T9K4ZHO Var Group M5ITOJA Credemtel  (gruppo Banca Credem) MZO2A0U Infocert XL13LG4 SataNet SA0PL6Q Fattura24 SZLUBAI FattureGB QULXG4S FtPA 6EWHWLT Digithera URSWIEX Ksg TRS3OH9 DocEasy J6URRTW Metodo W4KYJ8V QuickMastro KJSRCTG Fattura Elettronica APP N92GLON Archivium srl 3ZJY534 IDOCTORS NKNH5UQ Extreme software E2VWRNU Arthur   Informatica G4AI1U8 Danisoft G1XGCBG MySond H348Q01 OLSA Informatica XIT6IP5 Unimatica E06UCUD Mustweb Srl P4IUPYH Mustweb srl 2LCMINU Coldiretti 5W4A8J1 Tech Edge 0G6TBBX Cia 6RB0OU9 Consorzio CIAT AU7YEU4 Alto Trevigiano Servizi C1QQYZR EdiSoftware Srl EH1R83N

SCHEDA CARBURANTE E MODELLO PDF

SCHEDA CARBURANTI MODELLO DA UTILIZZARE PER I RIFORNIMENTI DEGLI AUTOMEZZI AZIENDALI E PROFESSIONALI Modello in PDF Come si sa, la scheda carburante , regolamentata dall’art. 1 del D.P.R. 444/1977,  è nata quale documento fiscale sostitutivo della fattura e deve essere completa di alcuni dati obbligatori per legge, necessari per usufruire della detraibilità dell’IVA e della deducibilità del costo. La scheda carburante deve essere utilizzata per gli acquisti di carburanti per autotrazione, effettuati in impianti stradali di distribuzione da parte dei soggetti IVA nell’esercizio di imprese, arti e professioni. Non può essere utilizzata in caso di acquisti  effettuati al di fuori degli impianti stradali di distribuzione o in caso di acquisto di carburante non destinato all’autotrazione e per le vendite di carburante effettuate dagli esercenti degli impianti stradali a Stato, Enti pubblici, Enti ospedalieri, Enti di assistenza, Università: in questi casi è obbligato

Aprire un'attività di RISTORAZIONE AMBULANTE

Somministrazione in forma itinerante Chi decide di aprire un ristorante mobile il vantaggio è quello di poter soddisfare al momento l'appetito del cliente, posizionandosi nelle zone di grande passaggio agli orari giusti : vicino a uffici, scuole, centri sportivi, luoghi di attrazione turistica e in occasione di manifestazioni. Il mercato della ristorazione veloce è in piena espansione e scegliendo di acquistare un autonegozio usato si può ridurre l'investimento iniziale . La somministrazione in forma itinerante è esercitata con autorizzazione comunale per il commercio su aree pubbliche di alimentari. INDICAZIONI NORMATIVA R.E.A. NAZIONALE: Documentazione che dimostra l'esercizio dell'attività ai fini della denuncia/domanda REA/Registro imprese:  Ente competente per l'istruttoria:  Autorizzazione all'esercizio di vendita sulle aree pubb