Cambiano ancora una volta le regole inerenti la
deducibilità delle spese relative alle auto aziendali. Dopo che già la Riforma
del Lavoro aveva imposto una riduzione della quota deducibile dal 40% al 27,5%,
la Legge di Stabilità ha previsto una ulteriore riduzione della deducibilità al 20%. Quali sono le
principali novità? Riepiloghiamole in uno schema riassuntivo.
Si tratta di novità che influiscono sulla gestione
del parco auto aziendale, poiché coinvolgono tutte le spese che ruotano intorno
alle quattro ruote: carburanti e lubrificanti, costi di manutenzione e
riparazione, assicurazione, bollo auto, ecc.
I riflessi, nemmeno a dirlo, incidono in modo
negativo e pesante sui conti delle imprese e dei professionisti, aggravandone
il carico fiscale.
La Legge 24 dicembre 2012 n. 228 (Legge di Stabilità)
riduce infatti dal 40% al 20% la
percentuale di deducibilità ai fini delle imposte sui redditi,
delle spese e degli altri componenti negativi relativi agli autoveicoli utilizzati
non esclusivamente come beni strumentali nell’esercizio di imprese, arti e
professioni.
Passa invece dal 90% al 70% la percentuale di deducibilità per veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti,
per effetto della modifica apportata all’articolo 164 del Tuir ad opera della
Legge 92/2012 Disposizioni in materia di
riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita
(riforma Fornero).
Nessun cambiamento di direzione invece per i veicoli
utilizzati da agenti e rappresentanti di commercio che continuano a dedurre
l’80% (nei limiti del costo di 25.822,84 euro) e per i veicoli destinati ad
essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali e per quelli adibiti ad
uso pubblico che continuano a dedurre il 100%.
Rimane invariato anche il limite di 18.075,99 euro come costo
fiscale rilevante per il calcolo di
ammortamenti e canoni
di leasing
ed il limite di 3.615,20
euro per i canoni di noleggio.
Utile ricordare che, in caso di esercizio di arti o
professioni, il limite di deducibilità, deve intendersi per un solo veicolo, se
l’attività professionale viene svolta in forma individuale. Nel caso l’attività
professionale venga svolta sotto forma di società semplice o di associazione,
il limite di deducibilità deve intendersi per un solo veicolo per ogni socio o associato.
Per i contribuenti minimi, a prescindere dalle
disposizioni del Tuir che prevedono uno specifico limite di deducibilità, le
spese di acquisto, gestione e manutenzione delle auto possono essere sempre
dedotte nella misura del 50% (comprensivo dell’Iva per la quale non può essere
esercitato il diritto alla detrazione).
Vediamo in dettaglio le novità in vigore dal 1°
gennaio 2013 nel seguente schema
riassuntivo:
Di queste nuove misure si dovrà tenere conto in sede
di determinazione degli acconti d’imposta dovuti per il periodo d’imposta 2013.
Gli acconti di imposta relativi al 2013 infatti dovranno essere calcolati
assumendo come imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata
applicando le nuove disposizioni.
Antonino
Salvaggio – Centro Studi CGN http://www.fisco7.it/2013/02/auto-aziendali-ecco-le-nuove-regole-2013/
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