Non sempre il dispositivo medico è una spesa
sanitaria detraibile. Le condizioni
minime e necessarie per definire un
dispositivo medico detraibile sono: la marchiatura CE sulla
confezione e l’appartenenza del prodotto all’elenco fornito dal Ministero della
Salute. Chiariamo meglio queste specifiche.
Con la circolare n.20 del 13 maggio 2011 l’Agenzia
delle entrate ha fornito chiarimenti
sulla detraibilità delle spese sostenute per “dispositivi medici” acquisendo anche
il parere del Ministero della Salute. Sono dispositivi medici i prodotti, le
apparecchiature e le strumentazioni che rientrano nella definizione di
“dispositivo medico” contenuta negli articoli 1, comma 2, dei tre decreti
legislativi di settore (decreti legislativi n. 507/92 – n. 46/97 – n. 332/00) e
che:
·
sono dichiarati
conformi, con dichiarazione/certificazione di conformità, in base a dette
normative e ai loro allegati
·
e perciò vengono
marcati “CE” dal fabbricante in base alle direttive europee di settore.
Posto che non
esiste un elenco dei dispositivi medici detraibili,
per agevolare i contribuenti, il Ministero della salute ha fornito un elenco
non esaustivo dei Dispositivi Medici (MD) e dei dispositivi Medico Diagnostici
in Vitro (IVD), rappresentativo delle categorie di dispositivi medici di uso più
comune.
Esempi di Dispositivi Medici secondo il decreto
legislativo n. 46 del 1997:
·
Lenti oftalmiche
correttive dei difetti visivi
·
Montature per
lenti correttive dei difetti visivi
·
Occhiali
premontati per presbiopia
·
Apparecchi
acustici
·
Cerotti, bende,
garze e medicazioni avanzate
·
Siringhe
·
Termometri
·
Apparecchio per
aerosol
·
Apparecchi per
la misurazione della pressione arteriosa
·
Penna pungidito
e lancette per il prelievo di sangue capillare ai fini della misurazione della
glicemia
·
Pannoloni per
incontinenza
·
Prodotti
ortopedici (ad es. tutori, ginocchiere, cavigliere, stampelle e ausili per la
deambulazione in generale ecc.)
·
Ausili per
disabili (ad es. cateteri, sacche per urine, padelle ecc..)
·
Lenti a contatto
·
Soluzioni per
lenti a contatto
·
Prodotti per
dentiere (ad es. creme adesive, compresse disinfettanti ecc.)
·
Materassi
ortopedici e materassi antidecubito
Esempi di Dispositivi Medico Diagnostici in Vitro
(IVD) secondo il decreto legislativo n. 332 del 2000:
·
Contenitori
campioni (urine, feci)
·
Test di
gravidanza
·
Test di
ovulazione
·
Test menopausa
·
Strisce/Strumenti
per la determinazione del glucosio
·
Strisce/Strumenti
per la determinazione del colesterolo totale, HDL e LDL
·
Strisce/Strumenti
per la determinazione dei trigliceridi
·
Test
autodiagnostici per le intolleranze alimentari
·
Test
autodiagnosi prostata PSA
·
Test
autodiagnosi per la determinazione del tempo di protrombina (INR)
·
Test per la
rilevazione di sangue occulto nelle feci
·
Test
autodiagnosi per la celiachia
La generica dicitura “dispositivo medico” sullo
scontrino fiscale non consente la detrazione della relativa spesa (al
riguardo si veda anche la risoluzione n. 253 del 2009). Per i dispositivi
medici il contribuente ha diritto alla
detrazione se:
·
dallo scontrino
o dalla fattura appositamente richiesta risulta il soggetto che sostiene la
spesa e la descrizione del dispositivo medico;
·
è in grado di
comprovare per ciascuna tipologia di prodotto per il quale si chiede la
detrazione che la spesa sia stata sostenuta per dispositivi medici
contrassegnati dalla marcatura CE che ne attesti la conformità alle direttive
europee 93/42/CEE, 90/385/CEE e 98/79/CE.
Per i dispositivi medici compresi nell’elenco,
ovviamente, il contribuente non ha necessità di verificare che il dispositivo
stesso risulti nella categoria di prodotti che rientrano nella definizione di dispositivi
medici detraibili ed è, quindi, sufficiente conservare (per ciascuna tipologia di
prodotto) la sola documentazione
dalla quale risulti che il prodotto acquistato ha la marcatura CE.
Da notare che non è rilevante il soggetto che ha
venduto il dispositivo medico. Con la successiva circolare 19 del 1 giugno 2012
l’Agenzia ha specificato che non sono posti vincoli in relazione alla qualifica
del soggetto alienante. È quindi possibile beneficiare della detrazione
d’imposta anche in relazione ai dispositivi medici acquistati presso le
erboristerie, purché risultino soddisfatte le sopraindicate condizioni.
Nella stessa circolare l’Agenzia ha inoltre chiarito
che il soggetto che vende il dispositivo medico può assumere su di sé l’onere
di individuare i prodotti che danno diritto alla detrazione integrando le
indicazioni da riportare sullo scontrino fiscale/fattura con la dicitura “prodotto con marcatura CE”, con
l’indicazione del numero della direttiva comunitaria di riferimento per i
dispositivi medici diversi da quelli di uso comune elencati in allegato alla
citata circolare n. 20 del 2011.
Il contribuente, in possesso del documento di spesa
con le suddette indicazioni, non deve conservare anche la documentazione
comprovante la conformità alle direttive europee del dispositivo medico
acquistato.
Fonte: Adriano Perosa – Centro Studi CGN
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