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Approfondimento: Riqualificazione energetica (55%)


 
Gli interventi di riqualificazione energetica di edifici già esistenti danno diritto a una detrazione dall’imposta lorda, che può essere fatta valere sia sull’Irpef che sull’Ires, pari al 55 per cento delle spese sostenute entro il 30 giugno 2013 (Dl n. 83/2012). Dal 1° luglio 2013 questi incentivi saranno sostituiti con la detrazione Irpef del 36 per cento già prevista per le spese di ristrutturazioni edilizie.

La detrazione spetta per le spese sostenute, e rimaste a carico del contribuente (per es. non incentivati dal Comune) per:

  • interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, che ottengono un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20% rispetto ai valori riportati in un’apposita tabella (i parametri cui far riferimento sono quelli definiti con decreto del ministro dello Sviluppo economico dell’11 marzo 2008, così come modificato dal decreto 26 gennaio 2010). Il valore massimo della detrazione è pari a 100.000 euro
  • interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro. La condizione per fruire dell’agevolazione è che siano rispettati i requisiti di trasmittanza termica U, espressa in W/m2K, in un’apposita tabella (i valori di trasmittanza, validi dal 2008, sono stati definiti con il decreto del ministro dello Sviluppo economico dell’11 marzo 2008, così come modificato dal decreto 26 gennaio 2010). In questo gruppo rientra anche la sostituzione dei portoni d’ingresso, a condizione che si tratti di serramenti che delimitano l’involucro riscaldato dell’edificio verso l’esterno o verso locali non riscaldati e risultino rispettati gli indici di trasmittanza termica richiesti per la sostituzione delle finestre
  • l’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università. Il valore massimo della detrazione è di 60.000 euro
  • interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione. La detrazione spetta fino a un valore massimo di 30.000 euro. Dal 1° gennaio 2008 l’agevolazione si applica anche alle spese relative alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia. Dal 2012, inoltre, la detrazione è stata estesa alle spese per interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria.

Le detrazioni devono essere ripartite nel modo seguente:

  • per le spese sostenute nel 2007, in tre quote annuali di pari importo
  • per le spese sostenute nel 2008, in minimo tre e massimo dieci quote annuali di pari importo, a scelta irrevocabile del contribuente operata all’atto della prima detrazione
  • per le spese sostenute dal 1 gennaio 2009 al 31 dicembre 2010, in cinque rate annuali di pari importo
  • per gli interventi effettuati a partire dal 2011, è obbligatorio ripartire la detrazione in dieci rate annuali.

Per ottenere la detrazione:

  • è necessaria l’asseverazione di un tecnico abilitato o la dichiarazione resa dal direttore dei lavori. È sufficiente, invece, l’attestazione di partecipazione ad un apposito corso di formazione in caso di autocostruzione dei pannelli solari.
  • il pagamento deve essere effettuato con bonifico bancario o postale
  • per la riqualificazione di edifici esistenti è necessario acquisire la certificazione energetica dell’immobile, qualora introdotta dalla Regione o dall’ente locale, ovvero, negli altri casi, di un “attestato di qualificazione energetica”, predisposto da un professionista abilitato. Dal 2008 per le spese sostenute per la sostituzione di finestre in singole unità immobiliari e per l’installazione di pannelli solari, non occorre più presentare l’attestato di certificazione energetica (o di qualificazione energetica). Questa certificazione non è più richiesta neanche per gli interventi, realizzati a partire dal 15 agosto 2009, riguardanti la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie a condensazione
  • scheda informativa relativa agli interventi realizzati
  • bisogna trasmettere all’Enea, entro 90 giorni dal termine dei lavori e con modalità telematiche, la scheda informativa degli interventi realizzati e copia dell’attestato di qualificazione energetica. Non vanno inviate all’Enea asseverazione, relazioni tecniche, fatture, copia di bonifici, piantine, documentazione varia
  • per le spese sostenute dal 2009, qualora i lavori necessari a realizzare gli interventi proseguano in più periodi d’imposta, è necessario comunicare all’Agenzia delle Entrate le spese effettuate nei periodi d’imposta precedenti. La comunicazione va presentata in via telematica, direttamente dai contribuenti interessati o tramite gli intermediari abilitati, entro 90 giorni dal termine del periodo d’imposta. Non occorre, quindi, presentare alcuna comunicazione all’Agenzia quando i lavori iniziano e si concludono nello stesso periodo d’imposta.
Si ricorda, infine, che la detrazione del 55% non è cumulabile né con altre agevolazioni fiscali previste per gli stessi interventi (ad esempio, la detrazione del 36% per le ristrutturazioni edilizie) né con ulteriori contributi comunitari, regionali o locali (Risoluzione n. 3 del 26/01/2010)

FAQ

Domanda: Chi può usufruire delle detrazioni sui lavori fatti in base alla legge sul risparmio energetico?

 Risposta:  Possono usufruire della detrazione tutti i contribuenti residenti e non residenti, anche se titolari di reddito d’impresa, che possiedono, a qualsiasi titolo, l’immobile oggetto di intervento.

In particolare, sono ammessi all’agevolazione:

■ le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni;

■ i contribuenti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali);

■ le associazioni tra professionisti;

■ gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale.

 Tra le persone fisiche possono fruire dell’agevolazione anche:

■ i titolari di un diritto reale sull’immobile;

■ i condomini, per gli interventi sulle parti comuni condominiali;

■ gli inquilini;

■ chi detiene l’immobile in comodato.

Va comunque precisato che i benefici per la riqualificazione energetica degli immobili spettano solo a chi li utilizza; pertanto per una società non è possibile fruire della detrazione in riferimento ad immobili locati. Ciò vale anche se la società svolge attività di locazione immobiliare, poiché in questo caso i fabbricati concessi in affitto rappresentano l’oggetto dell’attività d’impresa, e non beni strumentali.

Sono ammessi a fruire della detrazione anche i familiari conviventi con il possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado) che sostengono le spese per la realizzazione dei lavori. L’agevolazione non spetta, in ogni caso, per i lavori effettuati su immobili strumentali all’attività d’impresa, arte o professione.

Si ha diritto all’agevolazione anche nel caso in cui il contribuente finanzia la realizzazione dell’intervento di riqualificazione energetica mediante un contratto di leasing. In tale ipotesi, la detrazione spetta al contribuente stesso (utilizzatore) e si calcola sul costo sostenuto dalla società di leasing. Non assumono, pertanto, rilievo ai fini della detrazione i canoni di leasing addebitati all’utilizzatore.
 

Domanda:  Quali sono le nuove disposizioni sugli interventi di risparmio energetico ?

Risposta: La detrazione fiscale del 55% è stata prorogata  al 30 giugno 2013 dal decreto  legge n. 83/2012 (convertito dalla legge n. 134 del 7 ago- sto 2012).

Dal 1° luglio 2013 l’agevolazione sarà invece sostituita con la detrazione fiscale del 36% prevista per le spese di ristrutturazioni edilizie che, dal 2012,  non ha più scadenza.

Grazie, infatti, all’introduzione nel Testo unico delle imposte sui redditi (Dpr 917/1986) dell’art. 16-bis (Detrazione delle spese per interventi  di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici), l’agevolazione del 36%  è stata resa strutturale  e definitiva.

Le disposizioni  che regolano  la materia  dei benefici fiscali per il risparmio energetico sono state più volte modificate e, di conseguenza, negli ultimi anni sono cambiate anche  le procedure  da seguire per poterne  usufruire.

Per esempio:

■ è stato previsto l’obbligo di inviare una comunicazione all’Agenzia delle Entrate, quando i lavori proseguono oltre un periodo  d’imposta

■ è stato modificato  il numero  di rate annuali  in cui deve essere ripartita la detrazione

■ è stata sostituita la tabella  dei valori limite della trasmittanza  termica

■ è stato previsto l’esonero  della presentazione dell’attestato  di certificazione (o qualificazione) energetica per la sostituzione di finestre, per l’installazione  dei pannelli  solari e per la sostituzione di impianti  di climatizzazione invernale

■ è stata ridotta (dal 10 al 4%) la percentuale della ritenuta  d’acconto sui bonifici che banche e Poste hanno  l’obbligo di operare

■ dal 2012,  la detrazione è stata estesa alle spese per interventi  di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa  di calore dedicati  alla produzione di acqua  calda sanitaria

■ è stato eliminato  l’obbligo di indicare  il costo della manodopera, in maniera  distinta, nella fattura emessa  dall’impresa  che esegue  i lavori.

Vademecum Enea

In questa sezione sono riepilogati tutti i lavori incentivati. Per ciascun tipo di lavoro è stata approntata una scheda riepilogativa dei requisiti tecnici richiesti e della documentazione da approntare. Si tratta, quindi, di un vero e proprio vademecum su cosa fare per chi ha intenzione di intraprendere uno dei lavori sotto indicati.

Caldaie a condensazione
Caldaie a biomassa
Pannelli solari
Pompe di calore
Coibentazione pareti e coperture
Riqualificazione globale

 

Guida dell’Agenzia delle Entrate: Le agevolazioni fiscali per il risparmio energetico

Fonte: Agenzia delle Entrate

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