Una società addebita a un cliente le
spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute dai propri dipendenti in trasferta
presso di lui. Tali spese devono essere intestate a lui oppure vanno
rifatturate applicando l’Iva al 21%?
Fonte: FiscoOggi.it risponde Gianfranco Mingione, pubblicato Mercoledì 29 Maggio 2013
Le somme dovute a titolo di rimborso
delle anticipazioni fatte in nome e per conto della controparte, purché
regolarmente documentate, sono escluse dalla base imponibile Iva (articolo 15,
comma 1, numero 3, Dpr 633/1972).
Tale disposizione trova applicazione anche
per le spese di viaggio, vitto e alloggio. In questo caso, i documenti devono
essere intestati, oltre che al soggetto che anticipa le spese, anche al
soggetto in nome e per conto del quale le stesse sono state sostenute.
Tali
importi non costituiscono corrispettivi di una cessione di beni o di una
prestazione di servizi, ma una mera partita finanziaria di giro. Come precisato
dalla risoluzione ministeriale n. 430585 del 1992, il soggetto che sopporta
materialmente il costo deve agire in sostituzione della controparte che originariamente
vi sarebbe tenuta e che provvederà successivamente al rimborso.
Qualora la
spesa sia invece di pertinenza del cedente/prestatore, avendo lo stesso agito
in nome proprio, il riaddebito configurerà invece una prestazione di servizi,
in quanto tale soggetta a Iva (articolo 5 del Dpr 633/1972).
Fonte: FiscoOggi.it risponde Gianfranco Mingione, pubblicato Mercoledì 29 Maggio 2013
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