Incremento
deciso dalla L. di conversione del DL 43/2013, pubblicata ieri in Gazzetta, per
coprire le maggiori spese di ricostruzione privata in Abruzzo
La legge 24 giugno 2013 n. 71, di conversione
del DL 43/2013, approvata dal Senato in data 21 giugno 2013, pubblicata sulla
Gazzetta Ufficiale n. 147 di ieri e in vigore da oggi, prevede una rilevante
novità, destinata ad avere un largo impatto sui contribuenti.
Infatti, viene previsto che le misure dell’imposta fissa di bollo attualmente stabilite in 1,81 e in 14,62 euro, ovunque ricorrano, siano rideterminate, rispettivamente, in 2 e in 16 euro.
Infatti, viene previsto che le misure dell’imposta fissa di bollo attualmente stabilite in 1,81 e in 14,62 euro, ovunque ricorrano, siano rideterminate, rispettivamente, in 2 e in 16 euro.
La misura, introdotta nel corso dell’esame del Ddl.
di conversione in prima lettura al Senato, è necessaria per far fronte ai maggiori
oneri derivanti dagli interventi di ricostruzione privata nei
territori dell’Abruzzo colpiti dal sisma del 2009.
Si
ricorda che il DL 43/2013 contiene disposizioni urgenti per il rilancio dell’area
industriale di Piombino, di contrasto a emergenze
ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012
e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli
interventi per Expo 2015.
Per far fronte ai maggiori oneri derivanti da tale
disposizione, è previsto l’aumento del bollo fisso.
In particolare, il legislatore ha disposto che l’imposta fissa di bollo:
-
ovunque sia
prevista nella misura di 1,81 euro, passi a 2 euro;
-
ovunque prevista
nella misura di 14,62 euro, passi a 16 euro.
L’aumento del bollo è destinato a riverberare le
proprie conseguenze in molti ambiti, in quanto la novità è stata inserita “a
tappeto”, operando sulla misura dell’imposta fissa e non sulle singole
fattispecie.
Pertanto, è sufficiente dare uno sguardo alla Tariffa
allegata al DPR 642/72 per rendersi conto dell’impatto della norma. Ad esempio
(senza pretesa di esaustività), sono interessate dall’aumento le seguenti
fattispecie:
-
gli atti rogati,
ricevuti o autenticati da notai o da altri pubblici ufficiali e
certificati, estratti di qualunque atto o documento e copie dichiarate
conformi all’originale rilasciati dagli stessi (ad eccezione di quelli relativi
a diritti sugli immobili, inclusi gli atti delle società e degli enti
diversi dalle società, sottoposti a registrazione con
procedure telematiche) che saranno soggetti a bollo di 16 euro per ogni
foglio (art. 1 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 642/72);
-
le scritture
private contenenti convenzioni o dichiarazioni anche unilaterali con le
quali si creano, si modificano, si estinguono, si accertano o si documentano
rapporti giuridici di ogni specie, descrizioni, constatazioni e inventari
destinati a far prova fra le parti che li hanno sottoscritti, che saranno
soggetti a bollo di 16 euro per ogni foglio (art. 2 della Tariffa, parte I,
allegata al DPR 642/72);
-
- gli atti di
notorietà e le pubblicazioni di matrimonio, che saranno soggetti a bollo
di 16 euro per ogni foglio (art. 4 comma 2 della Tariffa, parte I, allegata al
DPR 642/72);
-
le fatture,
note, conti e simili documenti, recanti addebitamenti o accreditamenti, anche
non sottoscritti, ma spediti o consegnati pure tramite terzi, che
saranno soggetti a bollo di 2 euro per ogni esemplare (art. 13 comma 1 della
Tariffa, parte I, allegata al DPR 642/72);
-
le ricevute e le
quietanze rilasciate dal creditore, o da altri per suo conto, a
liberazione totale o parziale di una obbligazione pecuniaria, se superano 77,47
euro, che saranno soggetti a bollo di 2 euro per ogni esemplare (art. 13
comma 1 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 642/72).
Fonte: EutekneInfo
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