Condizioni più favorevoli per l’accesso al Fondo di Garanzia delle giovani coppie che chiedono un mutuo per la prima casa: sono contenute nel Dpr 103/2013, in vigore dal 21 settembre.
Le modifiche introdotte (che incidono sul Dpr 256 del 17 dicembre 2010) alzano la soglia di reddito per i beneficiari ed elimina l’obbligo di avere una percentuale di reddito da lavoro dipendente, per non escludere i giovani precari.
I mutui chiesti non possono comunque essere superiori a 200mila euro.
Novità sui mutui
- Tassi d’interesse: non potranno essere superiori al tasso effettivo globale medio sui mutui, pubblicato trimestralmente dal Ministero dell’Economia ai sensi della legge 108/1996. La modifica riguarda l’articolo 2 comma 2 del precedente regolamento, che prevedeva il meccanismo Euribor + 120 o 150 punti base per mutui a tasso variabile, superiori o meno a 20 anni, e Irs + 120 o 150 punti base per il tasso fisso.
- Reddito: non deve essere superiore a 40mila euro di Isee, tetto alzato rispetto ai precedenti 35mila euro. Viene eliminato il requisito di avere almeno il 50% del reddito familiare da lavoro dipendente. Nel caso di domande presentate nello stesso giorno in presenza di parziale indisponibilità del Fondo, vengono privilegiate le giovani coppie coniugate e i nuclei, anche mono-genitoraili, con figli minori, i cui componenti non abbiano un contratto a tempo indeterminato. La modifica riguarda l’articolo 2, comma 3, lettera b del Dpr.
- Dimensioni dell’immobile: sono state ampliate a 95 metri quadrati dai precedenti 90 mq. Resta l’esclusione per gli immobili di lusso. Viene data priorità gli immobili situati in Comuni ad alta tensione abitativa in base alla delibera Cipe 87 del 13 novembre 2003. Modifica all’articolo 2, comma 4.
- Banche: più tempo per comunicare al gestore del Fondo la concessione del mutuo: le banche hanno ora 30 giorni invece di 7 giorni lavorativi. Il mutuo può essere oggetto di cartolarizzaizone (prima l’ipotesi era esclusa).
Fonte: Il Dpr 103/2013
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