Il modello standard di atto costitutivo delle Srls è comunque quello di cui al D.M. n. 138/2012, omettendo però le clausole incompatibili con le novità del D.L. n. 76/2013
Con una nota diffusa ieri 18 settembre, il Consiglio nazionale del Notariato ha affermato che la società a responsabilità semplificata (Srls) può essere costituita anche senza che venga modificato, con un nuovo decreto, il modello standard di atto costitutivo individuato dal D.M. n.138/2012 per recepire le novità apportate dal D.L. n. 76/2013.
Il modello di cui al D.M. n.138/2012 "deve intendersi immediatamente modificato nelle clausole incompatibili con il D.L. n. 76/2013, le quali dovranno pertanto essere omesse". Il D.L. n. 76/2013 ha introdotto le seguenti novità: i soci delle Srls possono essere solo persone fisiche, ma di qualsiasi età (non più under 35); gli amministratori delle Srls possono anche non essere soci (prima gli amministratori dovevano essere anche soci); le clausole dell'atto costitutivo standard sono "inderogabili".
Fonte: Consiglio Nazionale del Notariato
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