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Il SISTRI per le aziende: circolare applicativa del Ministero

Circolare sull'applicazione del Decreto SISTRI dopo la conversione in Legge: Istruzioni e chiarimenti sui soggetti interessati, differenze tra rifiuti speciali e urbani, regime transitorio, iscritti volontari, adempimenti alternativi, sanzioni.

Online le istruzioni definitive del Ministero dell’Ambiente sul SISTRI, il sistema di tracciabilità rifiuti operativo da ottobre 2013 per alcune tipologie di aziende, mentre la seconda fase avrà inizio a marzo 2014 (produttori iniziali di rifiuti pericolosi, enti e imprese che trasportano rifiuti autoprodotti, comuni e imprese di trasporto della Campania).
Le regole sono contenute nella circolare n.1 del 31 ottobre 2013 sottolineano i cambiamenti apportati in sede di conversione in legge del Decreto SISTRI (articolo 11 del dl 101/2013, convertito con la legge 125/2013) e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 30 ottobre.
 

Precisazioni

La legge di conversione ha chiarito che la dicitura “rifiuti pericolosi” si riferisce soltanto ai rifiuti pericolosi speciali, con l’unica eccezione per le imprese che effettuano trattamento, recupero, smaltimento, commercio o intermediazione di rifiuti, nel qual caso, si comprendono anche i rifiuti pericolosi urbani. La precisazione limita il perimetro delle aziende soggette al SISTRI.

La circolare conferma poi l’esenzione SISTRI per i professionisti (medici, odontoiatri…) che producono rifiuti pericolosi, a meno che non siano organizzati in enti o imprese. Infine, si chiarisce che l’avvio il primo ottobre 2013 per i trasportatori riguarda solo chi opera per conto terzi, mentre chi trasporta rifiuti propri rientra tra i produttori iniziali di rifiuti pericolosi (avvio marzo 2014) .

Operatività 1 ottobre 2013

·                          Enti o imprese che raccolgono o trasportano rifiuti speciali pericolosi a titolo professionale, compresi i vettori esteri che operano sul territorio nazionale. L’obbligo riguarda solo i rifiuti speciali pericolosi (non urbani). La precisazione relativa all’obbligo per i vettori esteri (che operano sul territorio nazionale) è stata introdotta con la legge di conversione e si riferisce (articolo 11, comma 2) a imprese straniere che effettuano trasporti di rifiuti all’interno del territorio italiano o trasporti transfrontalieri in partenza dall’Italia. E’ diverso il caso in cui il vettore straniero effettua trasporti transfrontalieri dall’estero con destinazione nel territorio nazionale o verso un terzo paese attraversando il territorio italiano: in questo caso valgono le disposizioni sulla tracciabilità previste dal Regolamento comunitario 1013/2006. Come detto, c’è l’eccezione delle imprese che trasportano rifiuti autoprodotti, per le quali la partenza del Sistri è il 3 marzo 2014.

·                          Enti o imprese che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti urbani e speciali pericolosi. Questo è l’unico caso in cui la norma si riferisce a tutti i rifiuti pericolosi, speciali e urbani. Trasportatori navali, armatori e noleggiatori obbligati al SISTRI che intendano avvalersi di raccomandatari marittimi, li dovranno delegare per i relativi adempimenti.

·                          Nuovi produttori che trattano o producono rifiuti speciali pericolosi. Si tratta di soggetti che sottopongono i rifiuti pericolosi ad attività di trattamento e ottengono nuovi rifiuti (eventualmente, anche non pericolosi) diversi da quelli trattati, per natura o composizione oppure (come specificato dalla legge di conversione) che partono da rifiuti non pericolosi e trattandoli ottengono nuovi rifiuti pericolosi. Questi soggetti devono iscriversi sia nella categoria gestori che in quella produttori.

Operatività 3 marzo 2014

·                          Enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi. Sono soggetti che producono rifiuti speciali pericolosi come conseguenza della loro primaria attività professionale. Non rientrano in questa categoria i produttori iniziali di rifiuti urbani, anche se pericolosi, e i produttori iniziali che non sono organizzati in enti o imprese, come i professionisti.

·                          Comuni e imprese del traporto dei rifiuti urbani della regione Campania.

·                          Enti e imprese che trasportano rifiuti pericolosi speciali da loro stessi prodotti.

Rifiuti urbani

Per i rifiuti urbani (con l’eccezione della Campania) è previsto uno speciale regime transitorio con sperimentazione dal 30 giugno 2014, regolamentata da successivo decreto interministeriale (entro 60 giorni dal 30 ottobre, ossia entro fine anno). Sulla base dei risultati verrà deciso se e come applicare il SISTRI a questi soggetti: enti o imprese che raccolgono o trasportano a titolo professionale rifiuti urbani pericolosi; enti o imprese vettori esteri che effettuano trasporti di rifiuti urbani pericolosi all’interno del territorio nazionale o trasporti transfrontalieri in partenza dal territorio.


Come si vede, la sperimentazione non include i produttori iniziali di rifiuti pericolosi urbani. Non solo: anche fra le due categorie di soggetti per cui è prevista la sperimentazione, il SISTRI si applica a partire dal momento in cui i rifiuti sono conferiti in centri di raccolta o stazioni ecologiche comunali o altre aree di raggruppamento o stoccaggio, non a eventuali fasi di raccolta e conferimento precedenti.

Non iscritti al SISTRI

I soggetti non obbligati al SISTRI o chiamati al sistema dal 3 marzo 2014 (a meno che non abbiano deciso di iscriversi prima su base volontaria), applicano le procedure sul controllo della tracciabilità dei rifiuti previste dall’articolo 14 del decreto ministeriale 52/2011, che prevede i seguenti adempimenti:

·                          comunicare i propri dati, necessari per la compilazione della “Scheda SISTRI-AREA MOVIMENTAZIONE“, al delegato dell’impresa di trasporto che compila anche la sezione del produttore del rifiuto, inserendo le informazioni ricevute dal produttore stesso. Una copia di questa “Scheda SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE”, firmata dal produttore del rifiuto, viene consegnata al conducente del mezzo di trasporto, un’altra rimane presso il produttore del rifiuto, che è tenuto a conservarla per cinque anni.

·                          Il gestore dell’impianto di recupero o smaltimento dei rifiuti è tenuto a stampare e trasmettere al produttore dei rifiuti stessi la copia della Scheda SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE completa, al fine di attestare l’assolvimento dell’obbligo.

·                          In caso di temporanea indisponibilità del sistema da parte del trasportatore, la compilazione della scheda di movimentazione (area trasportatore ed area produttore) è a cura del gestore, che potrà utilizzare le schede di movimentazione numerate su carta dal trasportatore, se disponibili.

I trasporti di rifiuti effettuati da soggetti non iscritti al SISTRI o per i quali il sistema non sia ancora operativo, devono essere accompagnati dal formulario di trasporto secondo quanto prescritto dall’articolo 193 del dlgs 152/2006.

Iscrizione volontaria

Tutti i soggetti che, pur obbligati perché non rientranti nelle categorie sopra descritte, decidono di iscriversi al SISTRI possono farlo su base volontaria, comunicandolo al gestore del sistema attraverso la moulistica disponibile sul sito ufficiale, applicando per intero il regime scelto e le relative procedure. In qualsiasi momento, possono tornare al regime cartaceo.

Regime transitorio e sanzioni

Un’altra importante novità apportata dalla conversione in legge è rappresentata dal regime transitorio in base al quale per dieci mesi a partire dal primo ottobre, quindi fino al primo agosto 2014, non si applicano le sanzioni relative agli adempimenti Sistri. Attenzione, significa due cose:

·                          non è che non ci siano sanzioni per niente, continuano ad applicarsi quelle precedenti (sono quelle previste dagli articoli 188, 189, 190, 193, del dlgs 152/2006, prima che venisse modificato dal dlgs 205/2010).

·                           Quindi, per tutto questo periodo intermedio (dal primo ottobre, o dal 3 marzo 2014, fino al primo agosto 2014), gli operatori oltre agli adempimenti Sistri devono continuare ad effettuare quelli realtivi alla tracciabilità dei rifiuti precedenti al Sistri: registri di carico e scarico, formulari di trasporto,  dichiarazione annuale al catasto dei rifiuti.

Poi, dall’agosto 2014, scattano le sanzioni Sistri vere e proprie. Anche i nuovi adempimenti cartecei relativi alla tracciabilità, previsti dagli articoli 190 e 193 dlgs 152/2006 per i soggetti non iscritti al Sistri, inizieranno dal primo agosto 2014.
Fonte: la circolare del ministero dell’Ambiente del 31 ottobre 2013 e PMI.it

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