Circolare sull'applicazione del
Decreto SISTRI dopo la conversione in Legge: Istruzioni e chiarimenti sui
soggetti interessati, differenze tra rifiuti speciali e urbani, regime
transitorio, iscritti volontari, adempimenti alternativi, sanzioni.
Online le istruzioni definitive del Ministero
dell’Ambiente sul SISTRI, il sistema di tracciabilità rifiuti operativo
da ottobre 2013 per
alcune tipologie di aziende,
mentre la seconda fase avrà inizio a marzo
2014 (produttori iniziali di rifiuti pericolosi, enti e imprese che trasportano
rifiuti autoprodotti, comuni e imprese di trasporto della Campania).
Le regole sono contenute nella circolare n.1 del 31 ottobre 2013
sottolineano i cambiamenti
apportati in sede di conversione in legge del Decreto SISTRI (articolo 11 del dl 101/2013, convertito
con la legge 125/2013) e la
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 30 ottobre.
Precisazioni
La legge di conversione ha chiarito
che la dicitura “rifiuti pericolosi”
si riferisce soltanto ai rifiuti pericolosi speciali, con l’unica eccezione per le imprese che
effettuano trattamento, recupero, smaltimento, commercio o intermediazione di
rifiuti, nel qual caso, si comprendono anche i rifiuti pericolosi urbani. La precisazione limita il
perimetro delle aziende soggette al SISTRI.
La circolare conferma poi l’esenzione
SISTRI per i professionisti (medici, odontoiatri…) che producono rifiuti
pericolosi, a meno che non siano organizzati in enti o imprese. Infine, si
chiarisce che l’avvio il primo ottobre 2013 per i trasportatori riguarda solo chi opera
per conto terzi, mentre
chi trasporta rifiuti propri rientra tra i produttori iniziali di rifiuti
pericolosi (avvio marzo 2014) .
Operatività 1
ottobre 2013
·
Enti
o imprese che raccolgono o trasportano rifiuti speciali pericolosi a titolo
professionale, compresi i vettori esteri che operano sul territorio nazionale. L’obbligo riguarda solo i rifiuti
speciali pericolosi (non urbani). La precisazione relativa all’obbligo per i vettori esteri (che operano sul
territorio nazionale) è stata introdotta con la legge di conversione e si
riferisce (articolo 11, comma 2)
a imprese straniere che effettuano trasporti di rifiuti all’interno del territorio italiano o
trasporti transfrontalieri in partenza dall’Italia. E’ diverso il caso in cui
il vettore straniero effettua trasporti transfrontalieri dall’estero con
destinazione nel territorio nazionale o verso un terzo paese attraversando il
territorio italiano: in questo caso valgono le disposizioni sulla tracciabilità
previste dal Regolamento comunitario
1013/2006. Come detto, c’è l’eccezione delle imprese che
trasportano rifiuti autoprodotti, per le quali la partenza del Sistri è il 3
marzo 2014.
·
Enti
o imprese che effettuano operazioni di trattamento,
recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti urbani e speciali pericolosi.
Questo è l’unico caso in cui la norma si riferisce a tutti i rifiuti
pericolosi, speciali e urbani. Trasportatori navali, armatori e noleggiatori
obbligati al SISTRI che intendano avvalersi di raccomandatari marittimi, li
dovranno delegare per i relativi adempimenti.
·
Nuovi produttori che trattano o producono rifiuti speciali pericolosi. Si tratta di soggetti che
sottopongono i rifiuti pericolosi ad attività di trattamento e ottengono nuovi rifiuti (eventualmente, anche
non pericolosi) diversi da quelli trattati, per natura o composizione oppure
(come specificato dalla legge di conversione) che partono da rifiuti non
pericolosi e trattandoli ottengono nuovi rifiuti pericolosi. Questi soggetti
devono iscriversi sia nella categoria gestori
che in quella produttori.
Operatività 3 marzo
2014
·
Enti
o imprese produttori
iniziali di rifiuti speciali pericolosi. Sono soggetti che producono rifiuti speciali
pericolosi come conseguenza della loro primaria attività professionale. Non
rientrano in questa categoria i produttori iniziali di rifiuti urbani, anche se
pericolosi, e i produttori iniziali che non sono organizzati in enti o imprese,
come i professionisti.
·
Comuni
e imprese del traporto dei rifiuti urbani della regione Campania.
·
Enti
e imprese che trasportano rifiuti pericolosi speciali da loro stessi prodotti.
Rifiuti urbani
Per i rifiuti urbani (con
l’eccezione della Campania) è previsto uno speciale regime transitorio con
sperimentazione dal 30 giugno 2014,
regolamentata da successivo decreto interministeriale (entro 60 giorni dal 30
ottobre, ossia entro fine anno). Sulla base dei risultati verrà deciso se e
come applicare il SISTRI a questi soggetti: enti o imprese che raccolgono o
trasportano a titolo professionale rifiuti urbani pericolosi; enti o imprese
vettori esteri che effettuano trasporti di rifiuti urbani pericolosi
all’interno del territorio nazionale o trasporti transfrontalieri in partenza
dal territorio.
Come si vede, la sperimentazione non
include i produttori iniziali di
rifiuti pericolosi urbani. Non solo: anche fra le due categorie
di soggetti per cui è prevista la sperimentazione, il SISTRI si applica a
partire dal momento in cui i rifiuti sono conferiti in centri di raccolta o stazioni ecologiche comunali o altre
aree di raggruppamento o stoccaggio, non a eventuali fasi di raccolta e
conferimento precedenti.
Non iscritti al SISTRI
I soggetti non obbligati al SISTRI o chiamati al sistema
dal 3 marzo 2014 (a meno che non abbiano deciso di iscriversi prima su base
volontaria), applicano le procedure sul controllo della tracciabilità dei
rifiuti previste dall’articolo 14 del
decreto ministeriale 52/2011, che prevede i seguenti adempimenti:
·
comunicare
i propri dati, necessari per la compilazione della “Scheda SISTRI-AREA MOVIMENTAZIONE“, al delegato dell’impresa
di trasporto che compila anche la sezione del produttore del rifiuto, inserendo
le informazioni ricevute dal produttore stesso. Una copia di questa “Scheda
SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE”, firmata dal produttore del rifiuto, viene
consegnata al conducente del mezzo di
trasporto, un’altra rimane presso il produttore del rifiuto, che è tenuto
a conservarla per cinque anni.
·
Il
gestore dell’impianto di recupero o smaltimento dei rifiuti è tenuto a stampare
e trasmettere al produttore dei rifiuti stessi la copia della Scheda SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE
completa, al fine di attestare l’assolvimento dell’obbligo.
·
In
caso di temporanea indisponibilità del
sistema da parte del trasportatore, la compilazione della
scheda di movimentazione (area trasportatore ed area produttore) è a cura del
gestore, che potrà utilizzare le schede di movimentazione numerate su carta dal
trasportatore, se disponibili.
I trasporti di rifiuti effettuati da soggetti non iscritti
al SISTRI o per i quali il sistema non sia ancora operativo, devono essere
accompagnati dal formulario
di trasporto secondo quanto prescritto dall’articolo 193 del dlgs 152/2006.
Iscrizione volontaria
Tutti i soggetti che, pur obbligati
perché non rientranti nelle categorie sopra descritte, decidono di iscriversi
al SISTRI possono farlo su base volontaria, comunicandolo al gestore del
sistema attraverso la moulistica disponibile sul sito ufficiale, applicando per
intero il regime scelto e le relative procedure. In qualsiasi momento, possono tornare al regime cartaceo.
Regime transitorio e
sanzioni
Un’altra importante novità apportata
dalla conversione in legge è rappresentata dal regime transitorio in base al
quale per dieci mesi a partire dal primo ottobre, quindi fino al primo agosto 2014, non si applicano le
sanzioni relative agli adempimenti Sistri. Attenzione,
significa due cose:
·
non
è che non ci siano sanzioni per niente, continuano ad applicarsi quelle
precedenti (sono quelle previste dagli articoli 188, 189, 190, 193, del dlgs
152/2006, prima che venisse modificato dal dlgs 205/2010).
·
Quindi,
per tutto questo periodo intermedio (dal primo ottobre, o dal 3 marzo 2014,
fino al primo agosto 2014), gli operatori oltre agli adempimenti Sistri devono
continuare ad effettuare quelli realtivi alla tracciabilità dei rifiuti
precedenti al Sistri: registri di
carico e scarico, formulari di trasporto, dichiarazione annuale al
catasto dei rifiuti.
Poi, dall’agosto 2014, scattano le
sanzioni Sistri vere e proprie. Anche i nuovi adempimenti cartecei relativi
alla tracciabilità, previsti dagli articoli 190 e 193 dlgs 152/2006 per i
soggetti non iscritti al Sistri, inizieranno dal primo agosto 2014.
Fonte: la circolare del ministero dell’Ambiente del 31 ottobre 2013 e PMI.it
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