Sul Supplemento Ordinario n. 87 alla Gazzetta
Ufficiale n. 302 di ieri, è stata pubblicata la L. 27 dicembre 2013 n. 147
(legge di stabilità per il 2014).
Tra le numerose misure, il provvedimento interviene nell’ambito del sistema contributivo relativo alla Gestione separata INPS, ex L. 8 agosto 1995 n. 335, modificando parzialmente le aliquote per il 2014 e gli anni successivi.
Tra le numerose misure, il provvedimento interviene nell’ambito del sistema contributivo relativo alla Gestione separata INPS, ex L. 8 agosto 1995 n. 335, modificando parzialmente le aliquote per il 2014 e gli anni successivi.
Si ricorda che l’art. 2 comma 57 della L. 92/2012
(Riforma del mercato del lavoro o “riforma Fornero”), come modificato
dall’art. 46-bis del DL 83/2012, aveva disposto il progressivo
aumento delle aliquote contributive previdenziali di finanziamento e
di computo applicabili agli iscritti alla suddetta Gestione. L’incremento
coinvolge:
- sia i soggetti non iscritti ad un’altra gestione previdenziale obbligatoria o pensionati;
- sia coloro che siano iscritti ad altra gestione o pensionati.
- sia i soggetti non iscritti ad un’altra gestione previdenziale obbligatoria o pensionati;
- sia coloro che siano iscritti ad altra gestione o pensionati.
Nel solco di tali interventi la legge di stabilità
2014 dispone l’accelerazione del graduale innalzamento dell’aliquota
contributiva della Gestione Separata, in ragione dell’1% nel 2014 e
dell’1,5% nel 2015, per i soggetti già iscritti ad altre forme
di previdenza o pensionati, ovverosia:
- coloro che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo;
- i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
- gli incaricati alla vendita a domicilio.
- coloro che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo;
- i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
- gli incaricati alla vendita a domicilio.
Tecnicamente, l’art. 1 comma 491 della legge di
stabilità interviene sull’art. 1 comma 79 secondo periodo della L. 247/2007,
che fissa le aliquote contributive per i predetti soggetti.
Nella sostanza, a seguito della modifica, le aliquote risulteranno pari al:
- 22% per il 2014 (a fronte di un precedente 21%);
- 23,5% per il 2015 (a fronte di un precedente 22%);
- 24% per il 2016 (stessa aliquota prima delle modifiche).
Nella sostanza, a seguito della modifica, le aliquote risulteranno pari al:
- 22% per il 2014 (a fronte di un precedente 21%);
- 23,5% per il 2015 (a fronte di un precedente 22%);
- 24% per il 2016 (stessa aliquota prima delle modifiche).
Per i soggetti iscritti esclusivamente alla Gestione
separata INPS, invece, la legge di stabilità esenta dall’aumento di un
punto percentuale dell’aliquota contributiva per il 2014 i soli lavoratori
autonomi titolari di posizione fiscale ai fini IVA.
A seguito di tale intervento, l’aliquota contributiva relativa al 2014 verrà applicata nelle misure seguenti:
- soggetti non titolari di partita IVA non iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati: 28%;
- soggetti titolari di partita IVA non iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati: 27%.
A detta aliquota occorre aggiungere l’ulteriore contributo assistenziale dello 0,72%, destinato al finanziamento dell’indennità di maternità e paternità, degli assegni per il nucleo familiare, dell’indennità di malattia (con o senza ricovero ospedaliero) e del trattamento economico per congedo parentale.
A seguito di tale intervento, l’aliquota contributiva relativa al 2014 verrà applicata nelle misure seguenti:
- soggetti non titolari di partita IVA non iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati: 28%;
- soggetti titolari di partita IVA non iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati: 27%.
A detta aliquota occorre aggiungere l’ulteriore contributo assistenziale dello 0,72%, destinato al finanziamento dell’indennità di maternità e paternità, degli assegni per il nucleo familiare, dell’indennità di malattia (con o senza ricovero ospedaliero) e del trattamento economico per congedo parentale.
Incrementi invariati per artigiani e commercianti
Nessuna modifica ulteriore rispetto a quelle
già stabilite dalla “riforma Fornero” viene apportata al sistema contributivo
relativo alle Gestioni previdenziali degli artigiani e dei commercianti.
Per esse era stato previsto un progressivo aumento di 0,45 punti
percentuali ogni anno fino a raggiungere il livello del 24% nel 2018;
conseguentemente, per l’anno 2014, si passa dal 21,75% al 22,20%
(quest’ultima aliquota è ulteriormente aumentata di un punto percentuale in
caso di redditi eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione annua
pensionabile e fino al raggiungimento del massimale).
Con riferimento ai soli iscritti alla Gestione commercianti,
va, poi, considerato che alla contribuzione dovuta a titolo previdenziale deve
essere sommato il contributo aggiuntivo dello 0,09%, ai fini
dell’indennizzo per la cessazione definitiva dell’attività commerciale (c.d.
“rottamazione dei negozi o delle licenze”).
Fonte: Eutkne.it
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