Il condominio, in qualità di sostituto d’imposta, deve operare, all’atto del
pagamento, una ritenuta del 4% a titolo di acconto dell’imposta dovuta sui
corrispettivi, per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o
servizi effettuate nell’esercizio di impresa. La ritenuta è operata anche se i corrispettivi si riferiscono ad attività
commerciali non esercitate abitualmente (redditi diversi).
La ritenuta deve essere versata entro il giorno 16 del mese successivo a quello
in cui è stata operata, utilizzando il Modello
F24.
Prestazioni soggette a
ritenuta
La ritenuta si applica sui corrispettivi dovuti per
prestazioni relative ai contratti di appalto, di opere e servizi:
- nell'esercizio di impresa
- nell'esercizio di attività commerciali occasionali e non abituali.
Sono assoggettate a ritenuta, per esempio, le prestazioni eseguite per
interventi di manutenzione o ristrutturazione dell'edificio condominiale e
degli impianti elettrici o idraulici, oppure per l'esecuzione di attività di
pulizia, manutenzione di caldaie, ascensori, giardini, piscine e altre parti
comuni dell'edificio.
Sono, invece, esclusi i corrispettivi previsti in base a contratti diversi
da quelli di opera come, per esempio, i contratti di somministrazione di
energia elettrica, acqua, gas, di assicurazione, di trasporto e deposito, a
meno che il corrispettivo non sia dovuto in base a contratto di servizio di
energia (circolare
n. 7/E del 7/02/2007 - pdf).
La ritenuta del 4% deve essere applicata anche sui corrispettivi delle
prestazioni di opera e servizi resi da soggetti non residenti, qualora abbiano
una stabile organizzazione nel territorio dello Stato.
La ritenuta del 4% non si applica:- sui corrispettivi pagati per forniture di beni con posa in opera, qualora la posa in opera assuma funzione accessoria rispetto alla cessione del bene
- sui corrispettivi di prestazioni d'opera riconducibili ad attività di lavoro autonomo, anche occasionale (per esempio, prestazioni rese da ingegneri, architetti, geometri) perché questi sono assoggettati alla ritenuta del 20%.
Come e quando si versa
Le ritenute vanno versate entro il giorno 16 del
mese successivo a quello in cui sono state operate o avrebbero dovuto essere
operate.
Per il versamento, effettuato tramite Modello
F24, devono essere utilizzati i seguenti codici tributo:
- 1019, per i percipienti del corrispettivo che sono soggetti passivi dell’Irpef
- 1020, per i percipienti del corrispettivo che sono soggetti passivi dell’Ires.
Inoltre, con cadenza annuale, il sostituto d’imposta deve rilasciare
all’interessato apposita certificazione da cui risultano le somme erogate e le
ritenute applicate.
Normativa e prassi
Articolo
25-ter del Dpr 600/1973 - pdf - Ritenute sui corrispettivi dovuti dal
condominio all'appaltatore
Circolare
n. 7/E del 7/02/2007 - pdf - Articolo 25-ter del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 973, n. 600 – Ritenute sui corrispettivi dovuti
dal condominio all’appaltatore – Legge Finanziaria 2007.
Fonte: Agenziaentrate.it
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