730 e REDDITI: Agopuntura, Chiroterapia, Fisiochinesiterapia/chinesiterapia, Massaggi, Massofisioterapia, Osteopata, Riflessologia e Tecarterapia
Agopuntura
È ammessa la detrazione delle spese sostenute per l’agopuntura purchè certificate da ricevuta fiscale o fattura rilasciata dal medico o dal ticket, se la prestazione è resa nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale. Si precisa che l'agopuntura – ricompresa tra le spese mediche generiche – può essere praticata in Italia solamente da medici laureati; pertanto, non è necessaria la prescrizione medica.
Chiroterapia
Le spese sostenute per prestazioni rese da un chiropratico possono essere portate in detrazione purchè prescritte da un medico ed eseguite in centri all’uopo autorizzati e sotto la responsabilità di uno specialista.
Ciò è dovuto al fatto che in Italia la figura del chiropratico non è riconosciuta e non è ancora stata attuata l’istituzione di un apposito albo.
Riferimento: Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 17 del 18 maggio 2006 (quesito 1).
Fisiochinesiterapia/chinesiterapia
Sono detraibili le spese sostenute per le prestazioni di fisiochinesiterapia, chinesiterapia, magnetoterapia, e laserterapia. Essendo tali prestazioni erogate da figure professionali non riconosciute, ai fini della detrazione, è necessaria la prescrizione medica e la ricevuta fiscale o fattura della spesa sostenuta da parte della struttura autorizzata operante sotto il controllo di un medico specialista.
Si precisa infine che le spese sostenute per l’acquisto dei macchinari (c.d. “macchinari di nuova generazione”) necessari per l’esecuzione delle terapie sopra indicate sono detraibili se rientranti nell’elenco dei dispositivi medici approvata dal Ministero della Salute (elenco aggiornato con il D.M. 7 ottobre 2011).
Per comprovare l’acquisto è necessario lo scontrino o la fattura con indicato il soggetto che sostiene la spesa e la descrizione del dispositivo medico. È inoltre necessario che il contribuente dimostri che il prodotto risponde alla definizione di dispositivo medico di cui all'art. 1, comma 2, dei tre D.Lgs. di settore (n. 507/92, n. 46/97, n. 332/00) ed è contrassegnato dalla marcatura CE che ne attesta la conformità alle Direttive Europee (93/42/CEE, 90/385/CEE e 98/79/CE).
Riferimento: Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 20 del 13 maggio 2011 (quesito 5.16 e allegato)
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 253 del 29 settembre 2009
Massaggi
Possono godere della detrazione del 19 per cento i massaggi necessari per la cura di una determinata patologia eseguiti da un medico. Se invece tali prestazioni sono eseguite da persone diverse, le spese sostenute possono essere detratte solamente se prescritte da un medico ed eseguite in centri all’uopo autorizzati e sotto la responsabilità di uno specialista.
Si precisa infine che non sono mai detraibili le spese sostenute per i massaggi Shiatsu.
Massofisioterapia
Sono detraibili le spese sostenute dal contribuente per cicli di cure massofisioterapiche.
Per la documentazione necessaria alla detrazione di tale onere è necessario distinguere il momento del conseguimento del titolo da parte della figura professionale. Se infatti il massofisioterapista ha conseguito il diploma con formazione triennale entro il 17 marzo 1999 la prestazione può essere portata in detrazione in dichiarazione dei redditi previa presentazione della ricevuta fiscale o fattura da lui rilasciata o del ticket se la prestazione è resa nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale. Diversamente, se il masso fisioterapista ha conseguito il titolo abilitativo successivamente alla data del 17 marzo 1999, oltre alla ricevuta fiscale/fattura è necessaria la prescrizione medica.
Riferimento: Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 96 del 17 ottobre 2012
Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 17/E del 24 Aprile 2015
Osteopata
Si rammenta che l’attività svolta dall’osteopata non è considerata in Italia attività medico-sanitaria. Pertanto le spese sostenute per trattamenti eseguiti dall'osteopata non si ritengono detraibili ai fini IRPEF.
L’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 11/E del 21 maggio 2014 ha risposto alla domanda riguardante la detraibilità come spese mediche degli importi pagati per le prestazioni rese dall’osteopata. E il Fisco risponde dopo aver interpellato il Ministero della salute. Quest’ultimo, come si legge nella circolare, “ha precisato che a tutt’oggi la figura dell’osteopata non è annoverabile fra le figure sanitarie riconosciute, il cui elenco è disponibile sul sito istituzionale del Ministero stesso”.
Continua l’Agenzia delle Entrate: “Il Ministero della Salute precisato, altresì, che, in attesa di un eventuale riconoscimento normativo, le attività che in altri Paesi sono svolte dall’osteopata afferiscono in Italia alle professioni sanitarie. In considerazione del parere fornito dal Ministero della Salute, si ritiene che le prestazioni rese dagli osteopati non consentano la fruizione della detrazione di cui all’art. 15, comma 1, lett. c), del TUIR, e che le spese per prestazioni di osteopatia, riconducibili alle competenze sanitarie previste per le professioni sanitarie riconosciute, sono detraibili se rese da iscritti a dette professioni sanitarie”.
Riferimento: Agenzia delle Entrate nella circolare n. 11/E del 21 maggio 2014
Riflessologia
Le spese sostenute per cicli di cure di riflessologia non possono essere detratte in dichiarazione dei redditi, neanche previa prescrizione medica. La riflessologia come la naturopatia, i massaggi Shiatsu e le altre prestazioni di medicina olistica non sono rese da personale medico o paramedico.
Tecarterapia
Sono detraibili le spese sostenute per sedute di tecarterapia purchè in presenza di prescrizione medica e di ricevuta fiscale o fattura della spesa sostenuta da parte della struttura autorizzata operante sotto il controllo di un medico specialista.
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