Informiamo che è possibile utilizzare una procedura
semplificata senza intervento del notaio, per la liquidazione della società SRL.
Il servizio prevede la
predisposizione della pratica ComUnica per la messa in liquidazione delle Societa' a Responsabilita'
Limitata SENZA atto Notarile.
La procedura prevede che, l'organo amministrativo delle Srl, dopo avere accertato la causa di scioglimento, proceda con la messa in liquidazione. Con la procedura semplificata è possibile la messa in liquidazione senza atto del Notaio.
La procedura prevede che, l'organo amministrativo delle Srl, dopo avere accertato la causa di scioglimento, proceda con la messa in liquidazione. Con la procedura semplificata è possibile la messa in liquidazione senza atto del Notaio.
Lo
scioglimento della società a responsabilità limitata è disciplinato dagli artt.
2484-2496 del codice civile.
L’art.
2484 prevede che le società a responsabilità limitata si sciolgono:
1) per il
decorso del termine;
2) per il
conseguimento dell`oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità di
conseguirlo, salvo che l`assemblea, all`uopo convocata senza indugio, non
deliberi le opportune modifiche statutarie;
3) per
l`impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell`assemblea;
4) per la
riduzione del capitale al disotto del minimo legale, salvo quanto è disposto
dagli articoli2447 e 2482-ter;
5) nelle
ipotesi previste dagli articoli 2437-quater e 2473;
6) per
deliberazione dell`assemblea;
7) per le
altre cause previste dall`atto costitutivo o dallo statuto.
La
società inoltre si scioglie per le altre cause previste dalla legge; in queste
ipotesi le disposizioni dei seguenti articoli si applicano in quanto
compatibili.
Gli effetti
dello scioglimento si determinano,nelle ipotesi previste dai numeri 1), 2), 3),
4) e 5) del primo comma, alla data dell`iscrizione presso l`ufficio del
Registro delle Imprese della dichiarazione con cui gli amministratori ne
accertano la causa e,nell`ipotesi prevista dal numero 6) del medesimo comma,
alla data dell`iscrizione della relativa deliberazione.
Quando
l`atto costitutivo o lo statuto prevedono altre cause di scioglimento, essi
devono determinare la competenza a deciderle od accertarle, e ad effettuare gli
adempimenti pubblicitari di cui al precedente comma.
Per
quanto concerne la nomina dei liquidatori, per le società a responsabilità
limitata l`unico rinvio sicuro è agli artt. 2479, comma 2 n.4,2479 comma 4
(necessità dell`assemblea secondo la lettera dell`art. 2487, senza la
possibilità che la delibera sia adottata con decisione dei soci assunta in altra
forma) e 2479-bis comma 3 (che fissa dei quorum per le modifiche dell`atto
costitutivo, regolandone così le maggioranze).
La
procedura semplificata, limitata alle ipotesi di scioglimento previste dalla
Legge(ex art. 2484 n. da 1 a
5) o dallo Statuto e che non comporta modifica dello statuto, si è consolidata
ormai tra tutte le Camere di Commercio, che accettano pratiche di messa in
liquidazione senza la forma dell’atto pubblico notarile.
Consigliamo
in ogni caso di verificare la procedura presso la CCIAA territorialmente
competente.
La
procedura semplificata prevede che l’organo amministrativo, accertata la causa
di scioglimento ex art. 2484 c.c., depositala constatazione al Registro Imprese
e convoca l’assemblea per la nomina dei liquidatori.
Con il
verbale di nomina dei liquidatori si apre il procedimento di liquidazione
affidato ai liquidatori, i quali si sostituiscono all’organo amministrativo e
depositano le loro nomine al Registro Imprese.
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