Il prossimo 31 dicembre l’Amministrazione Finanziaria decadrà dall’azione di accertamento ai fini delle imposte dirette e dell’IVA in relazione ai periodi d’imposta 2009 e 2008, salvo l’operatività del raddoppio dei termini decadenziali nel caso di violazioni comportanti l'obbligo di denuncia ai sensi dell’art. 331 del codice di procedura penale.
Ai sensi dell’articolo 43 del D.P.R. n. 600 del 1973, gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre:
- del 4° anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.
- del 5° anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata, nei casi di nullità o di omessa presentazione della dichiarazione.
- del 4° anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.
- del 5° anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata, nei casi di nullità o di omessa presentazione della dichiarazione.
L’azione accertativa, per i detti periodi, dovrà infatti avvenire entro i termini decadenziali del 31 dicembre 2014.
Anno
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Presentazione
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Decadenza
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2009
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2010
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31
Dicembre
2014
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Anno
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Dichiarazione omessa
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2008
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2009
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Attenzione che la notifica oltre i termini non determina automaticamente la nullità dell’avviso d’accertamento: l'eventuale atto tardivo è annullabile dal giudice tributario ma solo se il contribuente eccepisce la decadenza.
Attenzione quindi, in assenza di ricorso, l'atto rimane pienamente efficace e quindi la pretesa legittima.
Si ricorda inoltre che in caso di violazioni che comportano un obbligo di denuncia ex art. 331 c.p.p., per uno dei reati tributari di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, i termini ordinari per l’accertamento raddoppiano relativamente al periodo d'imposta in cui è stata commessa la violazione.
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