- Informiamo che il 1° dicembre è stato pubblicato nel sito del MEF il decreto che varia la classificazione dei Comuni montani, parzialmente montani e non montani, c.d. Decreto esenzione dall'IMU per i terreni montani, che si allega.
Tale nuova classificazione, effettuata sulla base dell'altitudine dei Comuni dichiarata nell'elenco ISTAT, allegato alla presente circolare, sostituisce la classificazione della Circolare ministeriale n.9 del 1993.
In base alla nuova classificazione, sono considerati:- non montani tutti i Comuni con altitudine fino a 280 metri;- parzialmente montani i Comuni con altitudine compresa tra 281 e 600 metri;- totalmente montani i Comuni con altitudine superiore a 600 metri.Ai fini IMU, tale variazione provoca una differente assoggettabilità all'imposta per i terreni agricoli, e nello specifico:- i terreni agricoli siti in Comuni non montani sono soggetti ad IMU;- i terreni agricoli siti in Comuni parzialmente montani sono esenti IMU solo se posseduti o dati in uso (con contratto di comodato o locazione registrato) e condotti dai coltivatori diretti e gli IAP, iscritti alla previdenza agricola;
- i terreni agricoli siti in Comuni parzialmente montani sono soggetti ad IMU se posseduti da soggetti che NON sono coltivatori diretti e IAP iscritti alla previdenza agricola;- i terreni agricoli siti nei Comuni montani sono esenti IMU.
Per i casi in cui, a seguito della nuova classificazione, è dovuta l’IMU, per l’anno d’imposta 2014 il versamento va effettuato in un'unica soluzione a saldo entro il 16.12.2014, come da comunicato del MEF dell'01.12.2014, in allegato.
Allegati:
- Decreto esenzione dall'IMU per i terreni montani
- Comunicato MEF 1 dicembre 2014
- Elenco nuova riclassificazione Comuni montaniFonte: CGN
Nel caso di esercizio di arti e professioni in forma individuale, la deducibilità del costo di un autoveicolo è ammessa, limitatamente ad un solo veicolo, entro determinati limiti percentuali e quantitativi. Se l'attività è svolta da società semplici e da associazioni di cui all'articolo 5 Tuir, la deducibilità è consentita soltanto per un veicolo per ogni socio o associato. All’esercente arti e professioni non risultano applicabili le disposizioni inerenti i veicoli strumentali all’attività di impresa ( autocarri) , senza limitazioni fiscali. Si ricorda a sostegno di tale orientamento la Risoluzione Agenzia delle Entrate del 23 luglio 2002, n. 244. Infatti, come precisato dall’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione, la possibilità di beneficiare delle suddette disposizioni, sull’acquisto di un veicolo strumentale, sarebbe subordinato alla sussistenza di un rapporto di inerenza tra l’utilizzo del veicolo e l’esercizio dell’attività professionale. Tuttavia, non è poss...

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