Detraibili le spese di acquisto e realizzazione al 50% (non al 65%), oltre al bonus mobilio.
L’art. 16-bis, co. 1, lett. h) del Tuir stabilisce che sono detraibili ai fini Irpef le spese d’acquisto e realizzazione di un impianto fotovoltaico diretto alla produzione di energia elettrica.
I pannelli fotovoltaici, installati su un edificio residenziale, sono ammessi alla detrazione del 50% (ex art. 16-bis del Tuir e art. 1, co. 139, della Legge 147/2013).
I pannelli fotovoltaici, installati su un edificio residenziale, sono ammessi alla detrazione del 50% (ex art. 16-bis del Tuir e art. 1, co. 139, della Legge 147/2013).
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