La sentenza della Cassazione che chiarisce quando si applica l'imposta di pubblicità su automezzi.
Ad essere obbligate al versamento dell’imposta per la pubblicità sono le imprese di produzione che effettuano, come attività strumentale, il trasporto per proprio conto della merce prodotta. L’imposta deve essere versata anche quando l’impresa espone il proprio logo sulle fiancate degli automezzi presi a noleggio per trasportare i propri prodotti.
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