Il 26 marzo 2015 è entrata in vigore la proroga dei termini per l’esercizio della delega fiscale (Legge n. 23/2014): è approdata in Gazzetta Ufficiale (Serie Generale n. 70 del 25 marzo 2015), infatti, la Legge di conversione (n. 34/2015) del D.L. n. 4/2015, approvata in via definitiva dalla Camera lo scorso 19 marzo, che ha ridefinito i criteri di esenzione dall’IMU agricola e ha disposto la predetta proroga.
Delega fiscale: c’è tempo fino al 27 giugno
L’art. 1, comma 2, della legge di conversione, intervenendo sull’art. 1 della Legge n. 23/2014, ha concesso al Governo tre mesi in più rispetto al termine originario, per l’attuazione della delega fiscale: per l’emanazione dei decreti delegati ci sarà tempo fino al 27 giugno 2015, termine che potrà slittare di ulteriori 90 giorni se i termini per l’espressione dei prescritti pareri parlamentari sui decreti di attuazione dovessero scadere nei 30 giorni che precedono la scadenza dei termini di delega ovvero successivamente (comma 7-bis inserito nell’art. 1 della legge delega).
IMU agricola: nessuna sanzione se si paga entro il 31 marzo
Oltre a confermare i criteri di esenzione dall’IMU per i terreni agricoli definiti dal Decreto n. 4/2015, la Legge di conversione n. 34/2015 ha esteso l’area di esenzione anche ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei Comuni delle isole minori di cui all’allegato A della legge n. 448/2001, e ha stabilito una detrazione di importo pari a 200 euro, dall'anno 2015, per i terreni ubicati nei Comuni della c.d. collina svantaggiata, elencati nell’Allegato 0A della legge, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola. Inoltre, il provvedimento ha riconosciuto il diritto al rimborso ai contribuenti che hanno versato l'imposta in base ai vecchi criteri di esenzione fissati dal D.I. 28 novembre 2014, e i cui versamenti risultano non più dovuti in base ai nuovi parametri, e ha introdotto una sanatoria per coloro che hanno mancato la scadenza per il versamento dell’imposta dovuta per l’anno 2014, fissata per il 10 febbraio scorso: a chi effettuerà il pagamento entro il 31 marzo 2015 non saranno applicate né sanzioni né interessi.
Allegati:
Fonte: Fiscopiu.it
Commenti
Posta un commento