Normalmente, il mantenimento dei figli di
coniugi separati è fissato come segue: viene
determinato un assegno che il coniuge presso il quale NON sono collocati
prevalentemente i figli deve versare all’altro con cadenza mensile.
La legge prevede che il mantenimento
debba avvenire in misura proporzionale al reddito di ciascun genitore (articolo
155 codice civile): a tal fine devono essere prese in considerazione:
• le attuali esigenze dei figli;
• il tenore di vita mantenuto dai minori
durante la convivenza dei genitori;
• i tempi di permanenza dei figli presso
ciascun genitore;
• il reddito ed il patrimonio di ciascun
genitore;
Oltre a ciò si prevede la suddivisione
tra i genitori, in misura paritaria o in proporzioni diverse nel caso di
redditi diversi, delle “spese straordinarie”, cioè
• le spese
scolastiche (tasse, libri di testo, ripetizioni, gite, soggiorni di studio
eccetera),
• le spese
mediche non mutuabili
• le spese
sportive (iscrizioni a corsi vari, abbigliamento, attrezzi eccetera).
Tali spese devono essere
preventivamente concordate tra i coniugi e successivamente documentate dal
coniuge che le ha sostenute.
Le regole circa la detrazione delle spese
mediche dei figli sono le seguenti:
1) La detrazione Irpef per le spese
mediche sostenute in favore del figlio spettano al genitore al quale è
intestato il documento che certifica la spesa.
2) Se il documento è intestato ai figli
fiscalmente a carico, le spese devono essere suddivise tra i due genitori in
relazione al loro effettivo sostenimento.
3) Qualora i genitori intendano ripartire
le spese intestate ai figli in misura diversa dal 50%, devono annotare nel
documento comprovante la spesa la percentuale di ripartizione.
|
|
Sostiene
la spesa
|
Non
sostiene la spesa
|
|
Genitore
che
percepisce
mantenimento
|
Detrazione spettante se il
documento è intestato al genitore
che percepisce il mantenimento (fatto salvo l’accordo di eventuale restituzione
del 50% della
detrazione ricevuta)
Detrazione
spettante al 50% se il documento
di spesa intestato al figlio
|
Detrazione teoricamente NON spettante
se il documento è intestato al genitore che percepisce il mantenimento (fatto salvo
l’accordo di eventuale restituzione del 50% della detrazione ricevuta)
Detrazione
spettante al 50% se il documento di spesa intestato al figlio
|
|
Genitore
che
corrisponde
il
mantenimento
|
Detrazione spettante se il documento
è intestato al genitore che corrisponde il mantenimento
Detrazione
spettante al 50% se il documento
di spesa intestato al figlio
|
Detrazione spettante se il documento
è intestato al genitore che corrisponde il mantenimento (fatto salvo
l’accordo di eventuale restituzione del 50% della detrazione ricevuta)
Detrazione spettante al 50% se il
documento di spesa intestato al figlio
|

Commenti
Posta un commento