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730 e UNICO: Coniugi separati e spese mediche, scolastiche e sportive



Normalmente, il mantenimento dei figli di coniugi separati è fissato come segue: viene determinato un assegno che il coniuge presso il quale NON sono collocati prevalentemente i figli deve versare all’altro con cadenza mensile.

La legge prevede che il mantenimento debba avvenire in misura proporzionale al reddito di ciascun genitore (articolo 155 codice civile): a tal fine devono essere prese in considerazione:
• le attuali esigenze dei figli;
• il tenore di vita mantenuto dai minori durante la convivenza dei genitori;
• i tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore;
• il reddito ed il patrimonio di ciascun genitore;

Oltre a ciò si prevede la suddivisione tra i genitori, in misura paritaria o in proporzioni diverse nel caso di redditi diversi, delle “spese straordinarie”, cioè

• le spese scolastiche (tasse, libri di testo, ripetizioni, gite, soggiorni di studio eccetera),
• le spese mediche non mutuabili
• le spese sportive (iscrizioni a corsi vari, abbigliamento, attrezzi eccetera).

Tali spese devono essere preventivamente concordate tra i coniugi e successivamente documentate dal coniuge che le ha sostenute.

Le regole circa la detrazione delle spese mediche dei figli sono le seguenti:

1) La detrazione Irpef per le spese mediche sostenute in favore del figlio spettano al genitore al quale è intestato il documento che certifica la spesa.
2) Se il documento è intestato ai figli fiscalmente a carico, le spese devono essere suddivise tra i due genitori in relazione al loro effettivo sostenimento.
3) Qualora i genitori intendano ripartire le spese intestate ai figli in misura diversa dal 50%, devono annotare nel documento comprovante la spesa la percentuale di ripartizione.



Sostiene la spesa

Non sostiene la spesa
Genitore che
percepisce
mantenimento
Detrazione spettante se il
documento è intestato al genitore che percepisce il mantenimento (fatto salvo l’accordo di eventuale restituzione del 50% della
detrazione ricevuta)

Detrazione spettante al 50% se il documento di spesa intestato al figlio
Detrazione teoricamente NON spettante se il documento è intestato al genitore che  percepisce il mantenimento (fatto salvo l’accordo di eventuale restituzione del 50% della detrazione ricevuta)

Detrazione spettante al 50% se il documento di spesa intestato al figlio
Genitore che
corrisponde il
mantenimento
Detrazione spettante se il documento è intestato al genitore che corrisponde il mantenimento

Detrazione spettante al 50% se il documento di spesa intestato al figlio
Detrazione spettante se il documento è intestato al genitore che corrisponde il mantenimento (fatto salvo l’accordo di eventuale restituzione del 50% della detrazione ricevuta)

Detrazione spettante al 50% se il documento di spesa intestato al figlio


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