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730 e UNICO: Detrazioni per gli inquilini con contratto di locazione


Sono previste delle detrazioni per gli inquilini che stipulano contratti di locazione di immobili adibiti ad abitazione principale.



Queste detrazioni vengono riconosciute e graduate in relazione all’ammontare del reddito complessivo (aumentato del reddito dei fabbricati locati assoggettati alla cedolare secca). 




Esistono diverse situazioni in cui si può fruire della detrazione per gli affitti. Vediamo quali sono. In primo luogo, gli inquilini titolari di un contratto di locazione immobiliare fruiscono di uno sconto pari a:

§           - 300 euro se dichiarano redditi fino a 15.493,71 euro 

§           - 150 euro per i redditi superiori a 15.493,71 e fino a 30.987,41 euro 




La detrazione spetta anche a favore dei titolari di un contratto “convenzionato” di locazione dell’abitazione principale, stipulato / rinnovato ai sensi dei citati artt. 2, comma 3 e 4, commi 2 e 3, Legge n. 431/98 (durata 3 anni + 2) ed è fissata nei seguenti importi, a seconda dell’ammontare del reddito complessivo dell’inquilino:


§           - 495,80 euro se dichiarano redditi fino a 15.493,71 euro 

§           - 247,90 euro per i redditi superiori a 15.493,71 e fino a 30.987,41 euro



Anche i giovani di età compresa fra i 20 e i 30 anni che siano titolari di un contratto di locazione ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, possono fruire della detrazione fiscale. I requisiti richiesti per fruirne riguardano in primo luogo il reddito dichiarato che deve essere pari o inferiore a 15.493,71 euro, l’immobile in locazione non deve essere diverso dall’abitazione principale dei genitori e il contratto di locazione non deve essere stato stipulato prima del 2007. Per quanto riguarda il requisito anagrafico (età compresa tra i 20 e i 30 anni), è sufficiente che sia rispettato anche solo per una parte del periodo d’imposta per il quale si intende richiedere la detrazione. In tal caso lo sconto fiscale è pari a 991,60 euro per i primi tre anni.


La detrazione spetta inoltre a favore dei lavoratori dipendenti, titolari di un contratto di locazione dell’abitazione principale, che hanno trasferito la residenza:
·    nel Comune di lavoro o in un Comune limitrofo situato a non meno di 100 km dal precedente e comunque in una Regione diversa;
·    nei 3 anni antecedenti a quello di richiesta della detrazione.
La detrazione spetta per i primi 3 anni dal trasferimento della residenza, decorrenti dalla data di variazione della residenza. Così, ad esempio, un soggetto che ha trasferito la residenza a settembre 2015, può usufruire della detrazione per il triennio 2015 – 2017, fermo restando che nel 2015 la stessa va rapportata ai giorni di destinazione ad abitazione principale (da settembre).
La stessa spetta nelle seguenti misure, a seconda del reddito complessivo dell’inquilino.

§           - 991,60 euro se dichiarano redditi fino a 15.493,71 euro 

§           - 495,80 euro per i redditi superiori a 15.493,71 e fino a 30.987,41 euro



In linea generale, la detrazione per i canoni di locazione spetta all’inquilino intestatario del contratto di affitto. Se vi sono più intestatari, ognuno di essi può fruirne nella percentuale che gli spetta, ma esse vanno ripartite e non sono tra loro cumulabili. Se poi la detrazione fosse superiore all’imposta dovuta, la parte eccedente può essere portata in compensazione per il pagamento dell’IRPEF dell’anno successivo oppure si può chiedere il rimborso.
  
Canone di locazione intestato a familiare a carico

La normativa specifica non effettua alcun esplicito richiamo alla situazione dei familiari fiscalmente a carico, ne consegue che, non essendo disposto diversamente, la detrazione prevista possa essere usufruita esclusivamente da parte del soggetto intestatario del contratto. 

Tale conclusione, nel caso in esame, comporterà la perdita della detrazione stessa in considerazione del fatto che i soggetti fiscalmente a carico, non essendo tenuti a versare imposte non sono, parimenti, soggetti fruitori delle relative detrazioni. 

Si evidenzia, infine, che nella situazione in esame non risulterà applicabile nemmeno quanto previsto dal comma 1-sexies dell'articolo in tema di rimborso della detrazione per canoni in capo a soggetti cd "incapienti" in quanto la Circolare del''agenzia delle entrate 4 aprile 2008, n. 34/E, punto 9.5 ha esplicitamente evidenziato come " un soggetto che non possiede redditi non può essere definito incapiente ai fini del riconoscimento dell'ammontare corrispondente alla detrazione per canoni di locazione non fruita, previsto dall'articolo 16, comma 1-sexies del Tuir".

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