Ai soli fini della verifica di una dichiarazione sostitutiva in fase di selezione pubblica del contraente, la regolarità contributiva viene dichiarata anche in presenza del cosiddetto "scostamento non grave" tra somme dovute e somme versate.
In tal caso, l’operatore economico è comunque obbligato a versare l'importo dovuto entro i trenta giorni successivi all’emissione del Durc.
Lo scostamento si intende "non grave" quando "con riferimento a ciascun periodo di paga o di contribuzione" c'è una differenza tra il dovuto e il versato che è inferiore o pari al 5%, o un debito inferiore a 100 euro (se lo scostamento è superiore al 5%).
Quando sussiste per Inail uno scostamento non grave? Per l'Istituto, lo scostamento pari o inferiore al 5% comporta un certificato di regolarità, lo scostamento superiore al 5%, comporta regolarità solo qualora il debito contributivo sia inferiore a 100 euro.
Tale criterio si applica alla somma dei versamenti dovuti aventi scadenza in uno stesso anno. In caso di un certificato di regolarità rilasciato in presenza di “scostamento non grave”, l’operatore economico è comunque obbligato a versare l’importo dovuto entro i trenta giorni successivi all’emissione del Durc.
Se non provvede al pagamento dell’importo dovuto nel termine fissato, l’irregolarità sarà dichiarata nei Durc successivamente rilasciati. In tutti gli altri casi, la presenza di una scopertura, anche inferiore ai limiti sopra indicati, comporta sempre l’irregolarità dell’azienda, con sospensione dell’istruttoria e invito a regolarizzare la posizione entro quindici giorni.
D.M. 24 ottobre 2007

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