Con il D.Lgs. n.
81/2015, contenente la “Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione
della normativa in tema di mansioni … ” è stata data attuazione ai principi
della Riforma del lavoro, c.d. Jobs Act.
Le nuove
disposizioni sono in vigore a decorrere dal 25.6.2015.
In particolare
nell’ambito del Decreto in esame sono previste specifiche disposizioni in
materia di:
- collaborazione
coordinata a progetto;
- associazione
in partecipazione;
di seguito esaminate.
SOPPRESSIONE DELLE COLLABORAZIONI A
PROGETTO
Va preliminarmente
evidenziato che il Legislatore ribadisce la centralità del contratto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato attraverso la conferma dello stesso quale “forma
comune di contratto di lavoro”.
Come disposto
espressamente dall’art. 52 del Decreto in esame è prevista l’abrogazione del
c.d. “lavoro a progetto” introdotto nel 2003 dalla Riforma Biagi.
Infatti, a
decorrere dal 25.6.2015 non è più consentito stipulare nuovi contratti di collaborazione
coordinata a progetto.
La relativa
disciplina, contenuta negli artt. da 61 a 69-bis, D.Lgs. n. 276/2003, è abrogata
rimanendo applicabile, in via transitoria, ai soli contratti in essere alla
citata data e fino alla loro naturale scadenza.
Il comma 2 del
citato art. 52 stabilisce che “resta salvo quanto disposto” dall’art. 409, C.p.c.. A seguito della
soppressione delle collaborazioni in esame quindi, non è comunque precluso
instaurare rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.
Se, da un lato,
tali rapporti non dovranno più essere supportati dalla presenza di uno
specifico progetto funzionalmente collegato ad un determinato risultato finale,
dall’altro, dovranno, comunque, soddisfare i requisiti insiti della
collaborazione, ossia:
- continuità;
- coordinazione;
- carattere prevalentemente
personale della prestazione di lavoro;
- assenza di un
vincolo di subordinazione del collaboratore nei confronti del committente.
Presunzione di subordinazione
Con decorrenza dall’1.1.2016,
l’art. 2 del Decreto in esame prevede una presunzione di subordinazione per le
collaborazioni “non genuine” intendendo per tali i rapporti che si concretino
in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui
modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento
ai tempi e ai luoghi di lavoro.
Rimangono escluse
dalla riconduzione alla subordinazione le seguenti fattispecie:
- collaborazioni
su accordi collettivi nazionali stipulati dalle confederazioni sindacali più
rappresentative sul piano nazionale, per particolari esigenze produttive / organizzative
del settore;
- collaborazioni
nell’esercizio di professioni intellettuali con iscrizione in appositi Albi
professionali;
- collaborazioni
di amministratori, sindaci, revisori e figure affini, per le attività rese in
veste di componenti degli organi di amministrazione e di controllo delle
società nonché di partecipanti a collegi e commissioni;
- prestazioni a
fini istituzionali per associazioni e società sportive dilettantistiche
affiliate a federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate e
enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI.
Le parti
(committente e collaboratore) possono richiedere all’apposita Commissione di
cui all’art. 76, D.Lgs. n. 276/2003 la certificazione del contratto con
riferimento all’assenza dei requisiti della subordinazione sopra citati ed in
particolare la mancata ingerenza sui tempi e sul luogo di lavoro da parte del
committente.
Stabilizzazione dei rapporti di co.co.co. /
co.co.pro.
L’art. 54 del
Decreto in esame introduce la possibilità di stabilizzare i rapporti di
collaborazione beneficiando di una (mini) sanatoria.
Dall’1.1.2016, i
committenti / datori di lavoro possono stabilizzare, ossia assumere a tempo
indeterminato, i lavoratori già titolari di contratti di collaborazione
coordinata e continuativa, anche a progetto, e i soggetti con partita IVA con
cui abbiano intrattenuto rapporti di lavoro autonomo, con il vantaggio
dell’estinzione degli illeciti amministrativi, contributivi e fiscali connessi
all’erronea qualificazione del rapporto di lavoro.
NB
|
Va sottolineato che la sanatoria in esame non
offre alcun beneficio contributivo, rispetto agli sgravi contributivi
connessi con le nuove assunzioni a tempo indeterminato (fino al 31.12.2015)
disposti dalla Finanziaria 2015.
|
L’efficacia
della suddetta sanatoria è subordinata al rispetto delle seguenti 2 condizioni:
-
sottoscrizione, da parte del lavoratore, di un atto
di conciliazione, anche presso le Commissioni di certificazione.
NB
|
Il suddetto atto di conciliazione è
finalizzato alla rinuncia, da parte del lavoratore coinvolto, a qualsiasi
pretesa riguardante la precedente qualificazione del rapporto di lavoro;
|
-
divieto di recesso dal rapporto di lavoro da
parte del datore di lavoro nei 12 mesi successivi all’assunzione, salvo che per
giusta causa o giustificato motivo soggettivo.
SOPPRESSIONE DELLE ASSOCIAZIONI IN
PARTECIPAZIONE CON APPORTO DI LAVORO
L’art. 53 del
Decreto in esame modifica l’art. 2549, C.c., relativo alla disciplina dell’associazione
in partecipazione, tramite la sostituzione de comma 2 prevedendo l’esclusione
dall’ambito delle associazioni in partecipazione degli apporti di lavoro nel
caso in cui l’associato sia una persona fisica.
Di fatto quindi,
a decorrere dal 25.6.2015, non è più possibile stipulare contratti di
associazione in partecipazione con associati persone fisiche con apporto, esclusivo
o parziale, di lavoro.
I contratti di
associazione in partecipazione in atto alla predetta data sono considerati legittimi
“fino alla loro cessazione” anche se relativi all’apporto di lavoro da parte
dell’associato.
Associazione in partecipazione dal 25.6.2015 | Associato | |
Persona fisica |
Soggetto
diverso
da persona fisica | |
Con apporto di lavoro | NO | SI |
Con apporto di capitale | SI | SI |
Con apporto misto (lavoro / capitale) | NO | SI |
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