Nuove
opportunità per essere riammessi alle rate. I decaduti
negli ultimi 2 anni hanno tempo fino al 21
novembre.
Per i nuovi
piani, possibilità di essere riammessi in qualsiasi momento saldando le rate
scadute
Nuove opportunità di
rateizzare le cartelle per i contribuenti decaduti dal beneficio negli ultimi
due anni e, per i nuovi piani di rateizzazione, possibilità di essere riammessi
in qualsiasi momento saldando le rate scadute. È quanto prevede il
Decreto
Legislativo 24 settembre 2015,
n. 159 «Misure per
la semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di
riscossione», in vigore dal 22 ottobre
2015.
Nuova
finestra per i vecchi piani revocati. Chi è decaduto dal piano
di rateizzazione tra il 22 ottobre 2013 e il 21 ottobre
2015, può chiedere nuovamente una dilazione delle somme non
versate fino a un massimo di 72 rate mensili. Occorre presentare la
entro il 21 novembre.
Ci sono però alcuni
limiti alle regole generali sulla rateizzazione: il nuovo
piano concesso non è prorogabile e si decade in caso di mancato pagamento di due
rate anche non consecutive. Nel
dettaglio la nuova opportunità è stata prevista dal comma 7 dellarticolo 15 del Decreto Legislativo 24
settembre 2015, n. 159 . Secondo la citata disposizione le somme iscritte a
ruolo non ancora versate, oggetto di piani di rateazione concessi dagli agenti
della riscossione e decaduti nei 24 mesi (non
oltre il 22 ottobre 2013) antecedenti lentrata in vigore del citato
decreto legislativo, possono su richiesta del contribuente, da presentare entro
30 giorni (21 novembre 2015) dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, essere ripartite fino a un
massimo di 72 rate mensili ferma restando, in considerazione delleccezionalità
dellintervento, la previsione di una
decadenza per il mancato pagamento di sole due rate, comunque
sanabile per effetto dellapplicabilità delle previsioni del novellato articolo
19 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. Tale possibilità viene concessa solo ai
piani di rateazione delle somme iscritte a ruolo, mentre non è prevista per i piani di rateazione delle somme dovute a seguito
di acquiescenza o di accertamento con adesione.
Per le
nuove rateizzazioni la riammissione è sempre possibile. Per i piani
concessi a partire dal 22 ottobre 2015, la rateizzazione decade con il mancato
pagamento di cinque rate anche non consecutive. Tuttavia, pagando le rate che
risultano scadute, si può chiedere un nuovo piano di dilazione e riprendere i
pagamenti.
Stop ai
pagamenti in caso di sospensione.
Il contribuente che ha
ottenuto una sospensione giudiziale o amministrativa può interrompere i
pagamenti delle rate, limitatamente ai tributi interessati, per tutta la durata
del provvedimento. Allo scadere della sospensione può chiedere di rateizzare il
debito residuo fino a un massimo di 72 rate.
Fonte: Settimanale Finanza & Fisco n. 32/2015
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