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EQUITALIA: RICHIESTA DI RATEIZZAZIONE PER PIANI DECADUTI

Nuove opportunità per essere riammessi alle rate. I “decaduti” negli ultimi 2 anni hanno tempo fino al 21 novembre. Per i nuovi piani, possibilità di essere riammessi in qualsiasi momento saldando le rate scadute

Nuove opportunità di rateizzare le cartelle per i contribuenti decaduti dal beneficio negli ultimi due anni e, per i nuovi piani di rateizzazione, possibilità di essere riammessi in qualsiasi momento saldando le rate scadute. È quanto prevede il Decreto Legislativo 24 settembre 2015, n. 159 «Misure per la semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione», in vigore dal 22 ottobre 2015.

Nuova finestra per i vecchi piani revocati. Chi è decaduto dal piano di rateizzazione tra il 22 ottobre 2013 e il 21 ottobre 2015, può chiedere nuovamente una dilazione delle somme non versate fino a un massimo di 72 rate mensili. Occorre presentare la 
entro il 21 novembre. 

Ci sono però alcuni limiti alle regole generali sulla rateizzazione: il nuovo piano concesso non è prorogabile e si decade in caso di mancato pagamento di due rate anche non consecutive. Nel dettaglio la nuova opportunità è stata prevista dal comma 7 dell’articolo 15 del Decreto Legislativo 24 settembre 2015, n. 159 . Secondo la citata disposizione le somme iscritte a ruolo non ancora versate, oggetto di piani di rateazione concessi dagli agenti della riscossione e decaduti nei 24 mesi (non oltre il 22 ottobre 2013) antecedenti l’entrata in vigore del citato decreto legislativo, possono su richiesta del contribuente, da presentare entro 30 giorni (21 novembre 2015) dalla data di entrata in vigore del presente decreto, essere ripartite fino a un massimo di 72 rate mensili ferma restando, in considerazione dell’eccezionalità dell’intervento, la previsione di una decadenza per il mancato pagamento di sole due rate, comunque sanabile per effetto dell’applicabilità delle previsioni del novellato articolo 19 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. Tale possibilità viene concessa solo ai piani di rateazione delle somme iscritte a ruolo, mentre non è prevista per i piani di rateazione delle somme dovute a seguito di acquiescenza o di accertamento con adesione.


Per le nuove rateizzazioni la riammissione è sempre possibile. Per i piani concessi a partire dal 22 ottobre 2015, la rateizzazione decade con il mancato pagamento di cinque rate anche non consecutive. Tuttavia, pagando le rate che risultano scadute, si può chiedere un nuovo piano di dilazione e riprendere i pagamenti.

Stop ai pagamenti in caso di sospensione. Il contribuente che ha ottenuto una sospensione giudiziale o amministrativa può interrompere i pagamenti delle rate, limitatamente ai tributi interessati, per tutta la durata del provvedimento. Allo scadere della sospensione può chiedere di rateizzare il debito residuo fino a un massimo di 72 rate.

Fonte: Settimanale Finanza & Fisco n. 32/2015


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