I contribuenti decaduti - nei tre anni antecedenti al 15 ottobre 2015 - dalla rateazione delle somme dovute a seguito della definizione di avviso di accertamento per adesione o acquiescenza possono essere riammessi al pagamento rateale, a condizione che - entro il 31 maggio 2016 - riprendano il versamento della prima delle rate scadute. Con la circolare n. 13/E del 22 aprile 2016, l’Agenzia delle Entrate precisa i termini e le modalità degli adempimenti necessari per la riammissione al beneficio, prevista dalla legge di Stabilità 2016.
Arrivano i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sulla riammissione ai piani di rateazione prevista dalla legge di Stabilità per il 2016. La circolare n. 13/E del 22 aprile 2016 precisa i termini e le modalità degli adempimenti necessari a consentire la riammissione al beneficio.
Chi può essere riammesso in rateazione
La legge di Stabilità 2016 (art. 1, commi 134 - 138) ha introdotto la possibilità, per i contribuenti decaduti nei tre anni antecedenti al 15 ottobre 2015 dalla rateazione delle somme dovute a seguito di definizione dell’avviso di accertamento per adesione o acquiescenza, di essere riammessi al pagamento rateale.
La circolare n. 13/E/2016 chiarisce che i contribuenti che possono essere riammessi in rateazione devono aver precedentemente definito le somme dovute mediante un atto di adesione all’accertamento, al processo verbale di constatazione o all’invito a comparire, oppure, per acquiescenza.
Inoltre, prosegue il documento di prassi - devono aver optato per il pagamento in forma rateale ed essere decaduti dal piano di rateazione, in quanto, dopo aver effettuato il pagamento della prima rata, non hanno rispettato le scadenze successive.
Ne rimangono esclusi i contribuenti decaduti che hanno avviato i relativi pagamenti sulla base degli altri istituti deflattivi del contenzioso, in particolare la conciliazione e gli accordi di mediazione.
Quali condizioni per la riammissione?
Due ulteriori condizioni definiscono la possibilità della riammissione:
- la prima riguarda la decadenza, verificatasi “nei trentasei mesi antecedenti al 15 ottobre 2015”, ossia nell’arco temporale tra il 15 ottobre 2012 e il 15 ottobre 2015;
- la seconda condizione richiede che le somme il cui mancato pagamento ha determinato la decadenza siano dovute a titolo di imposte dirette. Dunque, limitatamente al versamento di IRPEF, IRES, addizionali e IRAP. Restano quindi escluse le altre tipologia d’imposta tra cui, ad esempio, l’IVA.
Come ottenere la riammissione
Il contribuente può essere ammesso alla rateazione se effettua il versamento della prima delle rate scadute entro il 31 maggio 2016.
A tal fine occorre compilare il modello F24 utilizzando gli stessi codici tributo impiegati per i versamenti delle rate del precedente piano di rateazione.
Nei 10 giorni successivi al versamento, il contribuente è tenuto a trasmettere all’Ufficio competente copia della relativa quietanza di pagamento. La trasmissione può avvenire mediante consegna diretta presso l’Ufficio, oppure, per posta elettronica ordinaria o certificata.
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