La maggior parte dei contratti consente al datore di lavoro di verificare l’idoneità fisica del lavoratore che intende assumere.
Le visite mediche sono invece obbligatorie, a prescindere dal tipo di contratto, qualora il candidato all’assunzione sia minorenne o i candidati andranno ad affrontare lavorazioni che comportano specifici rischi.
Le visite mediche sono invece obbligatorie, a prescindere dal tipo di contratto, qualora il candidato all’assunzione sia minorenne o i candidati andranno ad affrontare lavorazioni che comportano specifici rischi.
Il D. lgs. 81/08, nell’art. 41, definisce le norme che regolamentano la sorveglianza sanitaria da parte del medico competente precedentemente nominato, qualora l’Azienda rientrasse fra quelle ad avere questo obbligo.
Il medico competente è sempre tenuto a effettuare la sorveglianza sanitaria in tutti i casi previsti dalla normativa vigente, italiana ed europea, nonché dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui all’art. 6 dello stesso decreto; è altresì tenuto alla visita medica qualora il lavoratore ne faccia richiesta, ma ha discrezionalità sulla richiesta stessa, ovvero deve essere correlata ai rischi lavorativi.
Il medico competente è sempre tenuto a effettuare la sorveglianza sanitaria in tutti i casi previsti dalla normativa vigente, italiana ed europea, nonché dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui all’art. 6 dello stesso decreto; è altresì tenuto alla visita medica qualora il lavoratore ne faccia richiesta, ma ha discrezionalità sulla richiesta stessa, ovvero deve essere correlata ai rischi lavorativi.
Tipologie di visite mediche
Le visite mediche, comprese nella sorveglianza sanitaria, possono essere (Comma 2 dell’art. 41):
- visita medica preventiva: finalizzata a constatare se il candidato sia idoneo alle mansioni cui sarà destinato;
- visita medica periodica: per verificare la salute dei lavoratori ed esprimere un giudizio di idoneità alla mansione svolta. Questa visita si svolge una volta l’anno, Salvo diverse indicazioni ricavate dalla normativa in essere, o qualora il medico competente lo ritenga opportuna una maggiore frequenza, in base alla valutazione del rischio dell’attività.
- visita medica su richiesta del lavoratore: previa decisione del medico competente se detta richiesta sia effettivamente correlata ai rischi professionali o alle condizioni di salute, suscettibili di peggioramento; anche in questo caso, qualora sia effettuata si arriverà al giudizio di idoneità.
- visita medica per cambio mansione: per verificare l’idoneità rispetto la nuove attività da svolgere;
- visita medica di fine rapporto: quando sia stabilito dalla norma vigente.
Le visite mediche di cui al comma 2 non possono essere effettuate: in fase pre-assuntiva, per accertare stati di gravidanza in qualsiasi altro caso previsto dalla normativa vigente.
Le visite mediche sono a cura e spese del datore di lavoro, e comprendono: esami clinici e biologici oltre che indagini diagnostiche mirate al rischio segnalato dal medico competente; sono inoltre finalizzate a verificare assenza da qualsiasi tipo di dipendenza, sia essa alcool o sostanze stupefacenti di qualsiasi genere.
Esiti delle visite mediche
Gli esiti della visita medica dovranno essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio e il medico competente allegherà inoltre il suo giudizio di idoneità rispetto la mansione specifica, e lo comunicherà sia all’Azienda che al lavoratore; tale giudizio che potrà essere di:
- idoneità;
- idoneità parziale, temporanea o permanente, segnalando quindi eventuali prescrizioni e / o limitazioni;
- inidoneità temporanea, specificandone il periodo;
- inidoneità permanente, in questo caso il datore di lavoro è tenuto, quando possibile, ad adibire il lavoratore ad altra mansione compatibile e per cui risulti idoneo; qualora venga adibito a mansioni inferiori resta salva la retribuzione della mansione precedente, nonché la qualifica originaria.
E’ ammesso ricorso avverso i giudizi del medico competente, entro e non oltre trenta giorni dalla data di comunicazione dello stesso, all’organo di vigilanza territorialmente competente che può, dopo eventuali ulteriori accertamenti, confermare, modificare o revocare il giudizio stesso.
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