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I tirocini (stage)

Il tirocinio consiste in un periodo di orientamento al lavoro e di formazione, non configurandosi in alcun modo come un rapporto di lavoro subordinato. Per i soggetti che devono inserirsi o reinserirsi nel mondo del lavoro, è una misura formativa di politica attiva permettendo ai tirocinanti di vivere temporanee esperienze all’interno di dimensioni lavorative per favorire una conoscenza diretta della dimensione “lavoro”. Il tirocinio rappresenta un vero e proprio filtro attraverso il quale il tirocinante si orienta circa le proprie scelte professionali e, allo stesso tempo, si forma direttamente sul luogo di lavoro, arricchendo il proprio bagaglio di conoscenze. 

Vediamo, da vicino, come si attiva e struttura lo strumento del tirocinio.
Per realizzare un tirocinio formativo è necessaria una convenzione tra l’ente promotore (università, scuole superiori - pubbliche e private - provveditorati agli studi, agenzie per l'impiego, centri pubblici di formazione professionale e/o orientamento, fondazioni dei consulenti del lavoro, comunità terapeutiche e cooperative sociali, servizi di inserimento lavorativo per disabili, istituzioni formative private non a scopo di lucro) e il soggetto ospitante (azienda, studio professionale, cooperativa, enti pubblici etc.), corredata da un progetto formativo redatto dal soggetto ospitante e dal tirocinante.

Esistono diverse tipologie di tirocini: analizziamole.
Tirocini “curriculari”, quelli inclusi in un processo di apprendimento formale svolto all’interno di piani di studio delle università e degli istituti scolastici.  In concreto, a cosa serve questo tirocinio? Non tanto ad inserire un ragazzo nel mondo del lavoro, ma piuttosto ad affinare il processo di apprendimento attraverso l’alternanza scuola/lavoro. Rientrano in tale categoria i tirocini attivati da parte di Università o altri istituti universitari abilitati al rilascio di titolo accademici, istruzione scolastica che rilasci titoli aventi valore legale, centri di formazione professionale operanti in regime di convenzione con Provincia o Regione. Il soggetto che vuole iniziare un tirocinio formativo curriculare deve essere uno studente iscritto al corso di studio attivato da chi  promuove il tirocinio medesimo.

Tirocini “non curriculari”, quelli finalizzati ad agevolare le scelte professionali dei giovani nella fase di transizione dalla scuola al lavoro mediante una formazione in un ambiente produttivo ed una conoscenza diretta del mondo del lavoro.

Appartengono alla categoria dei tirocini non curriculari: i tirocini di reinserimento o inserimento al lavoro mirati ad inserire ovvero reinserire nel mondo del lavoro soggetti privi di occupazione (inoccupati e disoccupati) ma anche lavoratori in mobilità. La disciplina di quest’ultimi spetta integralmente alle Regioni; i tirocini promossi a favore degli immigrati nell’ambito dei decreti flussi; i periodi di praticantato richiesti dagli ordini professionali (disciplinati da normative di settore).

I tirocini possono essere svolti anche all’interno delle pubbliche amministrazioni, in base ai bandi emanati dalle singole amministrazioni.

L'ISFOL ha pubblicato il "Manuale del tirocinante. Guida pratica al tirocinio extracurriculare" che fornisce informazioni, consigli e suggerimenti utili per scegliere, affrontare, gestire e valorizzare al meglio questo momento di formazione.
Consulta le FAQ relative ai tirocini
 
 
Linee Guida
 
La Legge 92/2012 ha demandato alle Regioni ed alle Province Autonome  la definizione di linee guida finalizzate a stabilire degli standard minimi uniformi in tutta Italia e ad evitare un uso distorto e illegittimo dei tirocini.

Le  Linee-guida in materia di tirocini 2013 sono state adottate dalla Conferenza Unificata Stato, Regioni e Province Autonome in data 24 gennaio e sono applicabili sono ad alcuni tipi di tirocini.

Le Linee-guida si muovono nel contesto del documento di lavoro "Un quadro per la qualità dei tirocini", adottato dalla Commissione Europea il 18 aprile del 2012, che ha individuato nel tirocinio lo strumento fondamentale per l'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro, nonché nel contesto dell’Accordo Stato Regioni che ha dato luogo alle "Linee guida per la formazione nel 2010" e dettano principi e criteri minimi, anche nel caso in cui il soggetto ospitante sia una Pubblica Amministrazione.

Nelle Linee-Guida si stabiliscono gli standard minimi previsti a cui le Regioni e le Province autonome si sono uniformate nell'adeguamento della propria normativa:
  • revisione della disciplina dei tirocini formativi, anche in relazione alla valorizzazione di altre forme contrattuali a contenuto formativo;
  • previsione di azioni e interventi volti a prevenire e contrastare un uso distorto dell'istituto, anche attraverso la puntuale individuazione delle modalità con cui il tirocinante presta la propria attività;
  • individuazione degli elementi qualificanti del tirocinio e degli effetti conseguenti alla loro assenza;
  • riconoscimento di una congrua indennità, anche in forma forfettaria, in relazione alla prestazione svolta: l’indennità minima stabilita per le attività svolte dal tirocinante dovrà essere non inferiore a 300 euro lordi mensili che le Regioni possono elevare nella messa a punto delle norme regionali.
La mancata corresponsione della suddetta indennità comporta a carico del trasgressore l’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria il cui ammontare è proporzionato alla gravità dell’illecito commesso, in misura variabile da un minimo di € 1.000 ad un massimo di € 6.000.

La Legge 99/2013, di conversione del  D.L. 76/2013, con il fine di facilitare gli adempimenti per i soggetti promotori, stabilisce che per i tirocini formativi e di orientamento trattati dalle Linee guida, i datori di lavoro pubblici e privati con sedi in più regioni possono fare riferimento alla sola normativa della regione dove è ubicata la sede legale e possono accentrare le comunicazioni obbligatorie presso il Servizio informatico nel cui ambito territoriale è ubicata tale sede. 


Tirocini a cui si applicano le linee guida

Le tipologie di tirocini a cui si applicano le linee-guida sono: 
  • tirocini formativi e di orientamento, svolti da soggetti che abbiano conseguito un titolo entro e non oltre i 12 mesi, finalizzati ad agevolare le scelte professionali e l’occupabilità dei giovani nella transizione scuola lavoro. Non potranno durare più di sei mesi
  • tirocini di inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro, finalizzati a percorsi di recupero occupazionale a favore di inoccupati e disoccupati, anche in mobilità, nonché a beneficiari di ammortizzatori sociali sulla base di specifici accordi in attuazione di politiche attive del lavoro. Non potranno durare più di 12 mesi
  • tirocini di orientamento e formazione oppure di inserimento/reinserimento in favore di disabili, persone svantaggiate e richiedenti asilo politico o titolari di protezione internazionale. I tirocini in favore di persone svantaggiate non potranno durare più di 12 mesi, mentre i tirocini in favore di soggetti disabili possono avere una durata complessiva di 24 mesi, tenendo presente che le Regioni e le province autonome potranno disciplinare misure di agevolazione e deroghe alla durata e ripetibilità
Nei limiti di durata indicati, i periodi di tirocinio possono essere prorogati e, in caso di maternità o malattia pari o superiore ad 1/3 del tirocinio possono essere sospesi e la sospensione non concorre al computo della durata massima.
Gli standard minimi previsti dalle linee-guida si applicano anche a tutti quei programmi che prevedano l’attivazione di tirocini rientrati nelle tipologie indicate. Le Linee guida non si applicano, invece, ai: 
  • Tirocini curriculari promossi dalle università o dalle scuole, o comunque non soggetti alle comunicazioni obbligatorie in quanto svolti all’interno di un percorso formale di istruzione o formazione
  • Tirocini finalizzati allo svolgimento della pratica professionale ed all’accesso alle professioni ordinistiche
  • Tirocini transnazionali realizzati nell'ambito di specifici programmi europei (LLP) tirocini per soggetti extracomunitari promossi all’interno delle quote di ingresso tirocini estivi.
 
 
Attivazione dei tirocini
 
I tirocini si attivano mediante una Convenzione, riferita anche a diverse tipologie di tirocinio, stipulata tra i soggetti promotori, pubblici e privati, ed i soggetti ospitanti. Alla Convenzione va allegato il piano formativo individuale del tirocinante.

Il piano formativo dovrà contenere: l’anagrafica dei tre soggetti che sottoscrivono il documento (promotore, ospitante e tirocinante), con indicazione dei referenti per il progetto formativo; gli elementi descrittivi del tirocinio quali la tipologia del tirocinio, il settore dell’azienda ospitante, l’area professionale di riferimento secondo la classificazione ISTAT, la sede, gli estremi delle assicurazioni obbligatorie, durata e periodo di svolgimento del tirocinio ed importo dell’indennità corrisposta al tirocinante; le specifiche del progetto formativo quali la figura professionale di riferimento secondo il repertorio delle professioni; le attività affidate al tirocinante, le modalità e gli obiettivi del tirocinio, nonché le competenze che si intendono acquisire al termine del medesimo; diritti e doveri di ciascuno dei soggetti coinvolti.
Spetta alla normativa regionale fissare il numero di tirocini attivabile contemporaneamente da parte dell’azienda ospitante.
Per limitare gli abusi e riqualificare l’istituto, sono stati posti alcuni divieti nell’attivazione del tirocinio; ad esempio: attivare tirocini per lo svolgimento di attività lavorative ritenute a bassa specializzazione che non necessitano di una azione formativa; assumere tirocinanti per sostituire lavoratori assenti a causa di malattia, congedi parentali, ferie ed altro, così pure per sopperire a temporanee esigenze di organico in determinati periodi di particolare intensità di lavoro; realizzare per il soggetto ospitante più di un tirocinio con il medesimo tirocinante, il quale non può essere utilizzato per attività che non siano coerenti con gli obiettivi formativi del tirocinio stesso ospitare tirocinanti per aziende che abbiano effettuato licenziamenti nei 12 mesi precedenti l’attivazione del tirocinio (o che abbiano in corso procedure di cassa integrazione per attività equivalenti a quelle del tirocinio). 


Tutor

Il soggetto promotore del tirocinio nomina un referente o tutor per la stesura del progetto formativo e il monitoraggio delle attività; anche il soggetto ospitante nomina un tutor per favorire l’inserimento del tirocinante e predisporre la documentazione relativa all’apprendimento.

I due tutor collaborano per definire le condizioni organizzative e didattiche, monitorare lo stato di avanzamento del percorso formativo, garantire l’attestazione dell’attività svolta.
 
 
Condizioni e Indennità minima corrisposta
 
Le competenze e i risultati raggiunti dal tirocinante sono registrati sul libretto formativo che dovrà attestare le competenze professionali conseguite secondo gli standard del repertorio delle professioni, tenendo presente che il tirocinante dovrà aver partecipato ad almeno il 70% della durata del progetto formativo.
Al tirocinante è garantita la copertura assicurativa contro gli infortuni (INAIL) e per responsabilità per danni verso terzi. Gli oneri delle garanzie assicurative possono essere anche a carico delle Regioni e province autonome.
Pur non costituendo un rapporto lavorativo, i tirocini disciplinati nelle linee-guida sono soggetti all’obbligo di comunicazione obbligatoria da parte del soggetto ospitante.
Al fine di evitare un uso distorto del tirocinio è previsto il riconoscimento di una indennità minima per le attività svolte dal tirocinante, non inferiore a 300 euro lordi mensili che le Regioni possono elevare nella messa a punto delle norme regionali.
Nel caso non venga corrisposta l’indennità scatta una sanzione pecuniaria (multa da un minimo di € 1.000,0 a un massimo di€ 6.000,00).
 
 
Soggetti promotori
Le Regioni e Province autonome individuano i soggetti pubblici e privati, autorizzati o accreditati, che possono promuovere i tirocini e tra questi rientrano (ferma restando la facoltà della legislazione regionale di modificare o integrare): 
  • Le università e le scuole superiori (pubbliche e private) abilitate al rilascio di titoli di studio con valore legale
  • I servizi per l’impiego e le agenzie regionali per il lavoro
  • I centri pubblici di formazione professionale e/o orientamento
  • Le comunità terapeutiche e cooperative sociali, servizi di inserimento lavorativo per disabili, istituzioni formative private non a scopo di lucro, sulla base di specifica autorizzazione regionale
  • I soggetti autorizzati alla intermediazione dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi del D. Lgs. 276/2003
Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali può promuovere, nel rispetto della normativa nazionale e regionale, speciali programmi e sperimentazione, anche per il tramite dei propri enti. 


 Soggetti ospitanti
 
Le linee-guida individuano la generalità dei soggetti pubblici e privati che possono ospitare i tirocinanti. Rientrano tra questi soggetti coloro che hanno regolarmente e preventivamente attuato le disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ed in materia di collocamento obbligatorio, nonché coloro che non abbiano proceduto ad effettuare licenziamenti, ad esclusione dei soli licenziamenti per giusta causa e che non abbiano in essere sospensioni o riduzioni di orario lavorativo a causa di procedure di cassa integrazione con riguardo a lavoratori dipendenti impegnati, nella medesima unità operativa, in attività ritenute equivalenti a quelle previste per lo svolgimento del tirocinio. In assenza della normativa regionale, che fissa il numero di tirocini attivabile contemporaneamente dall’azienda ospitante, si prevede che il numero sia stabilito in proporzione alle dimensioni dell’azienda: le imprese fino a 5 dipendenti a tempo indeterminato possano avere un solo tirocinante, mentre quelle con dipendenti  tra 6 e 20 unità, due tirocinanti contemporaneamente; infine, per le imprese più grandi è possibile attivare tirocini in misura non superiore al 10% dei dipendenti a tempo indeterminato.

Sono esclusi da tali limiti i tirocini in favore di disabili, persone svantaggiate e richiedenti asilo politico o titolari di protezione internazionale.

La Circolare ministeriale n. 35/2013 ha precisato che le aziende multilocalizzate possono scegliere se applicare la disciplina regionale del luogo di svolgimento del tirocinio oppure quella della Regione presso cui si trova la sede legale.
Monitoriaggio
 
L’applicazione della disciplina risultante dalle linee-guida è sottoposta al monitoraggio da parte delle amministrazioni titolari, anche attraverso le comunicazioni obbligatorie, mentre, ferme restando le competenze statali in materia di vigilanza, controllo ispettivo e disciplina sanzionatoria, le regioni e le Province autonome possono prevedere ulteriori misure di controllo per prevenire forme di abuso e per favorire il conseguimento delle finalità del tirocinio. 
 

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