News per i Clienti dello studio Fiscal-Fous n. 139
Gentile cliente, con
la presente desideriamo informarLa che il Ministero del Lavoro ha
recentemente pubblicato alcuni interpelli
in materia di apprendistato,
precisando il contenuto della disciplina introdotta con il D.Lgs. n. 81/2015
(il quale ha ridefinito, più in generale, gli istituti del lavoro). Uno dei
chiarimenti più rilevanti forniti del Ministero del Lavoro si riferisce alla possibilità di stipulare contratti di
apprendistato a favore di personale in stato di disoccupazione/mobilità:
viene, infatti, chiarito che i
titolari di assegno per la disoccupazione o di ricollocazione (ASDI) non
possono essere considerati ai fini dell’applicazione dell’istituto, fatta
eccezione nel caso in cui siano anche titolari di un trattamento di disoccupazione. Un secondo chiarimento è stato
fornito con riferimento alla contribuzione
relativa alle ore di formazione esterna non retribuita all’apprendista:
secondo il Ministero, in detta ipotesi, il datore di lavoro è esonerato dalla contribuzione
(rispetto alla quale non è peraltro disposta la contribuzione figurativa a
favore del lavoratore). Con un terzo interpello, infine, il Ministero del
Lavoro ha precisato che il contratto
di solidarietà difensivo non è di per sé preclusivo nell’assunzione di
lavoratori apprendisti.
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Premessa
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Con il
D.Lgs. n. 81/2015 il legislatore, nel ridelineare l’assetto degli istituti del
lavoro, ha modificato la disciplina
dell’apprendistato. Mentre la disciplina generale del rapporto ricalca, per
molti aspetti, il precedente impianto normativo, si devono invece segnalare alcune modifiche in materia di
formazione e con riferimento alle singole fattispecie di apprendistato.
Il
Ministero del Lavoro, rispondendo ad alcuni quesiti, ha pubblicato i seguenti
interpelli:
à interpello
n. 19 del 20.05.2016 in materia di assunzioni
tramite apprendistato di lavoratori in trattamento di disoccupazione;
à interpello
n. 21 del 11.08.2016 in materia di assunzione
di apprendisti in costanza di contratto di solidarietà difensivo;
à interpello
n. 22 del 11.08.2016 in materia di contribuzione
relativa alle ore di formazione esterna.
L’apprendistato
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Secondo
quanto previsto dalla nuova disciplina, l'apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani. Il
contratto di apprendistato è definito secondo le seguenti tipologie:
Viene
riconosciuta, inoltre, la possibilità
di stipulare contratti di apprendistato professionalizzante con lavoratori
titolari di indennità di mobilità o di disoccupazione senza limitazioni di età.
CHIARIMENTI MINISTERIALI
(INTERPELLO N. 19/2016)
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ATTENZIONE! Si segnala che il Ministero del
Lavoro, con interpello n. 19/2016
ha precisato che possono essere
attivati rapporti di apprendistato solo nei confronti di lavoratori titolari
di trattamento di disoccupazione o mobilità. Non si devono ritenere inclusi quei lavoratori che beneficiano di un assegno per la
disoccupazione, o che sono parte
di un contratto di ricollocazione. Pertanto, mentre un lavoratore
titolare della prestazione NASPI può accedere all’istituto dell’apprendistato,
un titolare dell’assegno di
disoccupazione ASDI (concesso in particolari circostanze a seguito della
NASPI) non può stipulare un contratto
di apprendistato (a meno che ricorra una delle altre fattispecie in cui è
ammesso).
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Relativamente
alla forma, il contratto di apprendistato è stipulato in forma scritta ai fini della prova. Il contratto di
apprendistato contiene, in forma sintetica, il piano formativo individuale definito anche sulla base di moduli e
formulari stabiliti dalla contrattazione collettiva o dagli enti bilaterali.
OSSERVA
Nell’apprendistato
per la qualifica, il diploma e la specializzazione professionale e
nell’apprendistato di alta formazione e ricerca il piano formativo individuale è predisposto dalla istituzione formativa
di provenienza dello studente con il coinvolgimento dell’impresa.
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Il
contratto di apprendistato ha una durata
minima non inferiore a sei mesi e al suo termine le parti possono recedere dal contratto con preavviso
decorrente dal termine del periodo di formazione ai sensi di quanto
disposto dall'articolo 2118 del codice civile. Se nessuna delle parti recede il
rapporto prosegue come ordinario
rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
La
disciplina del contratto di apprendistato è
rimessa – salvo quanto appena indicato - ad appositi accordi interconfederali ovvero ai contratti collettivi
nazionali di lavoro stipulati da associazioni sindacali nel rispetto dei
seguenti principi:
PRINCIPI ALLA BASE
DEL CONTRATTO DI APPRENDISTATO
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I
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Divieto
di retribuzione a cottimo.
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II
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Possibilità
di inquadrare il lavoratore fino a due livelli inferiori rispetto a quello
spettante in applicazione del contratto collettivo nazionale ovvero, in
alternativa, di stabilire la retribuzione dell'apprendista in misura
percentuale e proporzionata all’anzianità di servizio.
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III
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Presenza
di un tutore o referente aziendale.
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IV
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Possibilità
di finanziare i percorsi formativi aziendali degli apprendisti per il tramite
dei fondi paritetici interprofessionali.
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V
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Possibilità
del riconoscimento della qualificazione professionale ai fini contrattuali e
delle competenze acquisite ai fini del proseguimento degli studi nonché nei
percorsi di istruzione degli adulti.
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VI
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Registrazione
della formazione effettuata e della qualificazione professionale ai fini
contrattuali eventualmente acquisita nel libretto formativo del cittadino.
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VII
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Possibilità
di prolungare il periodo di apprendistato in caso di malattia, infortunio o
altra causa di sospensione involontaria del lavoro, superiore a trenta
giorni.
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VIII
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Possibilità
di forme e modalità per la conferma in servizio, senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica, al termine del percorso formativo, al fine di
ulteriori assunzioni in apprendistato.
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CHIARIMENTI
MINISTERIALI (INTERPELLO 21/2016)
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ATTENZIONE! Si segnala che secondo quanto
precisato dall’interpello n. 21/2016 la
sussistenza di un contratto di solidarietà difensivo non è di per sé
circostanza preclusiva alla stipula di un nuovo contratto di apprendistato. Il
datore di lavoro, in ogni caso, dovrà rispettare
le condizioni ed i requisiti previsti per la stipula di un rapporto di
apprendistato.
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Limiti all’apprendistato
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Il numero
complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere è il seguente:
à nei casi ordinari, il
datore di lavoro non può superare il
rapporto di 3 a 2 rispetto alle maestranze specializzate e qualificate in
servizio;
à non può superare il 100 per cento per i datori di lavoro che
occupano un numero di lavoratori inferiore a dieci unità;
à il datore di lavoro
che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o
che comunque ne abbia in numero inferiore a tre, può assumere apprendisti in numero non superiore a tre.
E’ in
ogni caso esclusa la possibilità di
assumere in somministrazione apprendisti con contratto di somministrazione a
tempo determinato.
Ferma
restando la possibilità per i contratti collettivi nazionali di lavoro,
stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul
piano nazionale, di individuare limiti diversi, esclusivamente per i datori di lavoro che occupano almeno cinquanta
dipendenti, l'assunzione di nuovi apprendisti con contratto di apprendistato
professionalizzante è subordinata alla prosecuzione, a tempo indeterminato,
del rapporto di lavoro al termine del
periodo di apprendistato, nei trentasei mesi precedenti la nuova
assunzione, di almeno il 20 per cento
degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro.
OSSERVA
Qualora
non sia rispettata la predetta percentuale è in ogni caso consentita
l’assunzione di un apprendista con contratto professionalizzante. Gli
apprendisti assunti in violazione dei limiti di cui al presente comma sono considerati ordinari lavoratori
subordinati a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del
rapporto.
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Vediamo
ora di seguito illustriamo le singole
ipotesi di apprendistato previste.
Apprendistato per
la qualifica, per il diploma o la specializzazione professionale
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L’apprendistato
per la qualifica, il diploma e la specializzazione professionale è strutturato
in modo da coniugare la formazione sul lavoro effettuata in azienda con
l’istruzione e formazione professionale svolta dalle istituzioni formative che
operano nell'ambito dei sistemi regionali di istruzione e formazione.
Possono
essere assunti i giovani che hanno
compiuto i 15 anni di età e fino al compimento dei 25. La durata del
contratto è determinata in
considerazione della qualifica o del diploma da conseguire e non può in ogni
caso essere superiore, per la sua componente formativa, a tre anni ovvero quattro nel caso di diploma
quadriennale professionale.
I datori
di lavoro hanno la facoltà di prorogare
fino ad un anno il contratto di apprendistato dei giovani qualificati e
diplomati, che hanno concluso positivamente i percorsi formativi, per il consolidamento e l’acquisizione di
ulteriori competenze tecnico-professionali e specialistiche, spendibili
anche ai fini dell’acquisizione di certificati di specializzazione tecnica
superiore. Il contratto di apprendistato può
essere prorogato di un anno anche nel caso in cui, al termine del periodo
di formazione, l’apprendista non abbia
conseguito il titolo di qualifica, diploma o specializzazione
professionale.
OSSERVA
Possono
essere stipulati contratti di apprendistato, di durata non superiore a
quattro anni, rivolti ai giovani
iscritti a partire dal secondo anno dei percorsi di istruzione secondaria
superiore, per l'acquisizione, oltre che del diploma di istruzione secondaria
superiore, di ulteriori competenze tecnico-professionali rispetto a quelle
già previste dai vigenti regolamenti scolastici, utili anche ai fini del
conseguimento del certificato di specializzazione tecnica superiore. Possono
essere, inoltre, stipulati contratti di apprendistato, di durata non
superiore a due anni, per i giovani
che frequentano il corso annuale integrativo che si conclude con l'esame di
Stato.
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Il datore
di lavoro che intende stipulare tale contratto, sottoscrive un protocollo con l'istituzione formativa a
cui lo studente è iscritto, che stabilisce il contenuto e la durata degli obblighi formativi del datore di lavoro,
secondo lo schema definito con decreto. Con il medesimo decreto sono
definiti i criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato,
e, in particolare, i requisiti delle imprese nelle quali si svolge e il monte
orario massimo del percorso scolastico che può essere svolto in apprendistato,
nonché il numero di ore da effettuare in azienda, nel rispetto dell'autonomia
delle istituzioni scolastiche e delle competenze delle regioni e delle
provincie autonome.
Per le ore di formazione svolte nella istituzione
formativa il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo retributivo. Per
le ore di formazione a carico del datore di lavoro è riconosciuta al lavoratore
una retribuzione pari al 10 per cento di
quella che gli sarebbe dovuta. Sono fatte salve le diverse previsioni dei
contratti collettivi.
CHIARIMENTI
MINISTERIALI (INTERPELLO 22/2016)
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ATTENZIONE! Si segnala che il Ministero del
Lavoro, con interpello n. 22/2016
ha precisato che le ore di formazione
interna sono soggette a contributi nella misura della retribuzione ridotta, salvo
che la contrattazione collettiva non preveda diversamente. Per quanto
concerne le ore di formazione esterna,
invece, viene confermato (oltre a
quello retributivo) l’esonero
contributivo. Viene specificato, inoltre, che il legislatore non ha previsto nemmeno il riconoscimento della
retribuzione figurativa con riferimento alle ore di formazione.
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Successivamente
al conseguimento della qualifica o del
diploma, allo scopo di conseguire la qualificazione professionale ai fini
contrattuali, è possibile la
trasformazione del contratto in apprendistato professionalizzante. In tal caso, la durata massima complessiva
dei due periodi di apprendistato non può eccedere quella individuata dalla
contrattazione collettiva.
Apprendistato
professionalizzante
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Possono
essere assunti in tutti i settori di
attività, pubblici o privati, con contratto di apprendistato
professionalizzante per il conseguimento di una qualificazione professionale ai
fini contrattuali i soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni. Per i
soggetti in possesso di una qualifica professionale, il contratto di
apprendistato professionalizzante può essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di età.
Gli accordi interconfederali e i contratti
collettivi stabiliscono, in ragione del tipo di qualificazione professionale ai
fini contrattuali da conseguire, la durata e le modalità di erogazione della
formazione per l'acquisizione delle relative competenze tecnico-professionali e
specialistiche, nonché la durata
anche minima del periodo di apprendistato, che non può comunque essere
superiore a tre anni, ovvero cinque per i profili professionali caratterizzanti
la figura dell’artigiano individuati dalla contrattazione collettiva di
riferimento.
OSSERVA
La
formazione di tipo professionalizzante, svolta sotto la responsabilità del
datore di lavoro, è integrata, nei limiti delle risorse annualmente
disponibili, dalla offerta formativa
pubblica, interna o esterna alla azienda, finalizzata alla acquisizione di
competenze di base e trasversali per un monte complessivo non superiore a
centoventi ore per la durata del triennio e disciplinata dalle regioni e
dalle province autonome di Trento e Bolzano, sentite le parti sociali e
tenuto conto del titolo di studio e delle competenze dell'apprendista. La
regione comunica al datore di lavoro, entro quarantacinque giorni dalla
comunicazione dell'instaurazione del rapporto, le modalità di svolgimento dell'offerta formativa pubblica, anche
con riferimento alle sedi e al calendario delle attività previste,
avvalendosi anche dei datori di lavoro e delle loro associazioni che si siano
dichiarate disponibili, ai sensi delle linee guida adottate dalla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e Bolzano in data 20 febbraio 2014.
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Per i datori di lavoro che svolgono la propria
attività in cicli stagionali, i
contratti collettivi di lavoro, stipulati a livello nazionale da
associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale,
possono prevedere specifiche modalità di svolgimento del contratto di
apprendistato, anche a tempo determinato.
Apprendistato di alta formazione e
ricerca
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Possono essere assunti in tutti i settori di
attività, pubblici o privati, con contratto di apprendistato per attività di
ricerca, per il conseguimento di titoli di studio universitari e della alta
formazione, compresi i dottorati di ricerca, i diplomi relativi ai percorsi degli istituti tecnici superiori, nonché
per il praticantato per l'accesso alle professioni ordinistiche i soggetti di
età compresa tra i 18 e i 29 anni in possesso di diploma di istruzione
secondaria superiore o di un diploma professionale conseguito nei percorsi di
istruzione e formazione professionale integrato da un certificato di istruzione
e formazione Tecnica Superiore.
Il datore di lavoro che intende stipulare un
contratto, sottoscrive un protocollo con
l'istituzione formativa a cui lo studente è iscritto o con l'ente di ricerca,
che stabilisce la durata e le modalità, anche temporali, della formazione a
carico del datore di lavoro, secondo lo schema definito con decreto. Il
suddetto protocollo stabilisce, altresì, il numero dei crediti formativi
riconoscibili a ciascuno studente per la formazione a carico del datore di
lavoro in ragione del numero di ore di formazione svolte in azienda. La
formazione esterna all'azienda è svolta nell'istituzione formativa a cui lo
studente è iscritto e nei percorsi di istruzione tecnica superiore e non può,
di norma, essere superiore al 60 per cento dell'orario ordinamentale.
Per le ore di formazione svolte nella istituzione
formativa il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo retributivo. Per le ore di formazione a carico del
datore di lavoro è riconosciuta al lavoratore una retribuzione pari al 10 per
cento di quella che gli sarebbe dovuta. Sono fatte salve le diverse
previsioni dei contratti collettivi.
CHIARIMENTI MINISTERIALI
(INTERPELLO 22/2016)
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ATTENZIONE! Anche in questa ipotesi valgono
i chiarimenti forniti dall’interpello n. 22/2016 in materia di esonero contributivo per le ore di
formazione esterna.
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OSSERVA
La
regolamentazione e la durata del periodo di apprendistato per attività di
ricerca o per percorsi di alta formazione è rimessa alle regioni e alle
province autonome di Trento e Bolzano, per i soli profili che
attengono alla formazione, in accordo con le associazioni territoriali dei
datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul
piano nazionale, le università, gli istituti tecnici superiori e le altre
istituzioni formative o di ricerca comprese quelle in possesso di
riconoscimento istituzionale di rilevanza nazionale o regionale e aventi come
oggetto la promozione delle attività imprenditoriali, del lavoro, della
formazione, della innovazione e del trasferimento tecnologico.
In
assenza delle regolamentazioni regionali, l'attivazione
dell'apprendistato di alta formazione e di ricerca è rimessa ad apposite convenzioni stipulate dai
singoli datori di lavoro o dalle loro associazioni con le università, gli
istituti tecnici superiori e le altre istituzioni formative o di ricerca,
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
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