D.L. 22 ottobre 2016, n. 193
Fonte: FiscoPiù
Ai nastri di partenza la rottamazione delle cartelle al netto delle sanzioni e degli interessi moratori. La novità, contenuta nel D.L. 193/2016, sebbene già efficace non è ancora operativa: per accedervi è necessario presentare entro il 22 gennaio un’apposita dichiarazione che, però, ad ora non esiste. Equitalia ha tempo sino all’8 novembre per renderla disponibile sul proprio sito internet (ovvero 15 giorni dalla pubblicazione del Decreto in Gazzetta Ufficiale, avvenuta lo scorso 24 ottobre). Nell’attesa, ecco come funziona la nuova rottamazione, o, per chiamarla come il testo del decreto, la nuova “Definizione agevolata”.
Somme oggetto della definizione
Potranno essere rottamati i carichi inclusi in ruoli affidati agli agenti della riscossione negli anni dal 2000 al 2015. Sono esclusi dalla sanatoria gli importi dovuti per:
- il recupero degli aiuti di Stato;
- l’IVA riscossa all’importazione;
- i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
- le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
- le sanzioni amministrative per violazioni al Codice della strada.
In riferimento a quest’ultime, le sanzioni amministrative, il decreto, dopo averle escluse, le riammette alla definizione ma solo in riferimento agli interessi. Proprio per questo ci si auspica che arrivi presto un chiarimento sul punto.
Agevolazione
La sanatoria consente ai contribuenti-debitori di estinguere il debito senza corrispondere:
- le sanzioni incluse nei carichi;
- gli interessi di mora (art. 30, comma 1, D.P.R. 602/73);
- le sanzioni e le somme aggiuntive sui contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali (art. 27, comma 1, D.Lgs. n. 46/99).
Al netto di detti interessi e sanzioni, l’importo da versare sarà pari alle somme affidate a Equitalia a titolo di capitale e interessi a cui si aggiungono il relativo aggio dovuto all’agente della riscossione e il rimborso delle spese per le procedure esecutive e per la notifica della cartella di pagamento.
A seguito della presentazione della dichiarazione/domanda di accesso alla rottamazione sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto dell’istanza. Equitalia, relativamente ai detti carichi, non potrà avviare nuove azioni esecutive né iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione, e non potrà altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.
Presentazione della dichiarazione
Per accedere alla definizione, come anticipato, il debitore deve manifestare a Equitalia la sua volontà di avvalersene, rendendo, entro il 22 gennaio (novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto fiscale), apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che Equitalia pubblicherà sul proprio sito internet entro il prossimo 8 novembre. Nella dichiarazione il debitore deve indicare il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, nonché l’eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi cui si riferisce la dichiarazione, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi. Entro il 22 aprile 2017 Equitalia comunicherà ai debitori che hanno presentato la dichiarazione l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.
Dilazione delle somme definite
Il debito residuo potrà essere versato in un’unica soluzione o dilazionato entro il limite massimo di quattro rate, sulle quali sono dovuti gli interessi nella misura del 4,5% annuo (art. 21, comma 1, D.P.R. n. 602/73). Le prime due rate sono ciascuna pari ad un terzo e la terza e la quarta ciascuna pari ad un sesto delle somme dovute, la scadenza della terza rata non può superare il 15 dicembre 2017 e la scadenza della quarta rata non può superare il 15 marzo 2018.
Pagamento delle somme dovute
Il versamento può essere effettuato:
- mediante domiciliazione sul conto corrente eventualmente indicato dal debitore nella dichiarazione;
- mediante bollettini precompilati che Equitalia è tenuta ad allegare alla comunicazione inviata entro il 22 aprile 2017 se il debitore non ha richiesto di eseguire il versamento mediante domiciliazione bancaria;
- presso gli sportelli di Equitalia.
Revoca della definizione
In caso di mancato o tardivo pagamento dell’unica rata o di una delle rate in cui è stato dilazionato, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto della dichiarazione stessa. In tal caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico e condeterminano l'estinzione del debito residuo, di cui l’agente della riscossione prosegue l’attività di recupero e il cui pagamento non può essere rateizzato.
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