Pubblicato nel
portale www.gruppoequitalia.it, il modulo DA1
per la dichiarazione di adesione
alla definizione agevolata dei ruoli affidati agli agenti
della riscossione negli anni compresi tra il 2000 e il 2015 prevista
nellarticolo 6 del
decreto legge n. 193/2016. Chi intende aderire pagherà limporto
residuo delle somme inizialmente richieste senza corrispondere le sanzioni e gli
interessi di mora. Per le multe stradali, invece, non si pagheranno gli
interessi di mora e le maggiorazioni previste dalla
legge.
La
definizione agevolata in
sintesi
Il D.L. 22
ottobre 2016, n. 193, contiene
allarticolo 6 la disciplina della cd. rottamazione dei ruoli. In sostanza la
possibilità di definire i carichi affidati agli agenti della riscossione negli
anni compresi tra il 2000 e il 2015, a prescindere dallente titolare
del credito, pagando solo
le somme iscritte a ruolo a titolo
di capitale, di
interessi
legali, laggio, e
diritti di
notifica della cartella di pagamento ed
eventualmente le spese esecutive.
Lagevolazione, consiste, dunque, nel non
pagare le sanzioni,
gli interessi di mora e le sanzioni e somme aggiuntive gravanti su crediti
previdenziali. Dalla definizione sono stati
esclusi, in considerazione della loro peculiarità, soltanto le ammende e le
sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di
condanna e i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti
nonché, tenuto conto degli obblighi derivanti dallappartenenza dellItalia
allUnione europea, le somme che costituiscono cosiddette risorse proprie tradizionali, lIVA
riscossa allimportazione, nonché le somme dovute a titolo di recupero di aiuti
di Stato considerati illegittimi. Per quanto riguarda le sanzioni amministrative
per violazioni al
Codice della strada, la definizione potrà riguardare
la sola parte delle somme iscritte a ruolo relativa alle maggiorazioni
(ad es.: gli interessi
per ritardato pagamento
delle somme dovute).
La definizione
agevolata sembra avere ad oggetto, indistintamente, tutti i carichi affidati
agli agenti della riscossione dal 2000 al 2015 (salvo, quelli espressamente
esclusi dal comma 10 dellart. 6 D.L.
193/2016) e, quindi, come, peraltro confermato dalle nota 3 del modello di
istanza di definizione pubblicato da Equitalia (vedi allegato in .pdf) anche i carichi derivanti da avvisi di accertamento
esecutivo dellAgenzia delle Entrate/Dogane e Monopoli e avvisi di addebito
dellInps.
La
domanda di adesione alla definizione agevolata - Il Modulo
DA1
Il
contribuente, avvalendosi dellapposito Modulo
DA1 Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata
messo a disposizione da Equitalia, potrà manifestare la propria volontà di
aderire alla procedura rendendo unapposita dichiarazione entro
e non oltre il
23 gennaio 2017, nella quale assumerà anche limpegno a rinunciare ai giudizi pendenti aventi a
oggetto i carichi ai quali si riferisce la
dichiarazione.
Possono
aderire alla definizione agevolata anche i debitori che hanno già pagato
parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dallagente
della riscossione, a condizione che risultino adempiuti tutti i versamenti con
scadenza dal 1° ottobre al 31dicembre 2016.
Come presentare
la domanda
La
dichiarazione di adesione alla definizione agevolata può essere presentata dal
contribuente:
·
presso gli
Sportelli dellAgente della riscossione utilizzando il modulo
DA1 - (vedi allegato in
.pdf);
·
alla
casella e-mail/PEC della Direzione Regionale di Equitalia Servizi di riscossione
di riferimento,
inviando il
modulo
DA1,
debitamente compilato in ogni sua
parte, unitamente alla copia del documento di
identità.
Equitalia
comunicherà al contribuente
entro il 24 aprile
2017
(180 giorni dopo la pubblicazione del D.L. sulla Gazzetta Ufficiale) lammontare
complessivo delle somme dovute e gli invierà i bollettini di pagamento.
Link
al sito del web del Gruppo
Equitalia
Gli effetti
della domanda
Già dal momento
della presentazione del DICHIARAZIONE
DI ADESIONE ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA (Art. 6 del D.L. n.
193/2016) sono interrotte
le azioni esecutive avviate in precedenza (salvo che siano in uno
stato avanzato di definizione) e lagente
delle riscossione non può avviare nuove azioni esecutive e iscrivere nuovi fermi
o nuove ipoteche. Più nel dettaglio, lagente della riscossione
non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi
amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già
iscritti alla data di presentazione della dichiarazione, e non può altresì
proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, purché non
si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata
presentata istanza di assegnazione ovvero non sia stato già emesso provvedimento
di assegnazione dei crediti pignorati.
La
presentazione della dichiarazione, sospende, inoltre, i termini di prescrizione
e decadenza per il recupero dei carichi oggetto della dichiarazione stessa.
Tuttavia, la
dichiarazione non produce efficacia in caso di mancato, ovvero di insufficiente
o tardivo versamento dellunica rata, ovvero anche di una sola delle rate in cui
il debitore ha scelto di dilazionare il pagamento delle somme dovute. In questi
casi, infatti, i versamenti effettuati saranno considerati semplici acconti di
quanto complessivamente dovuto dal debitore e lagente della riscossione
proseguirà, naturalmente, la riscossione in forma coattiva per il recupero
integrale del debito.
Scadenze e
importi saranno, comunque, comunicati dallagente della riscossione allo stesso
debitore entro il 24 aprile
2017.
In ogni caso, la prime due rate sono ciascuna pari ad
un terzo, mentre la terza e la quarta ciascuna pari ad un sesto delle somme
dovute. La scadenza della terza rata non può superare il 15 dicembre 2017 e la
scadenza della quarta rata non può superare il 15
marzo2018.
Per
saperne di più:
FAQ -
Definizione agevolata prevista dal decreto legge n.
193/2016
Le risposte
alle principali domande sulla definizione agevolata (pubblicate nel sito
http://www.gruppoequitalia.it e aggiornate al
4.11.2016)
1) Quali sono
le somme che rientrano nella definizione agevolata?
La definizione
agevolata prevista nellarticolo 6 del decreto legge n. 193/2016, si applica
alle somme riferite ai carichi affidati a
Equitalia tra il 2000 e il 2015.
2) Per aderire
alla definizione agevolata bisogna fare una richiesta o arriva una comunicazione
direttamente da Equitalia?
Bisogna
presentare una dichiarazione attraverso un modulo (Dichiarazione di adesione
alla definizione agevolata) che è disponibile sul sito www.gruppoequitalia.it e
presso tutti gli sportelli di
Equitalia. Entro il 24 aprile 2017 (180 giorni dopo la pubblicazione
del decreto legge n. 193/2016 in Gazzetta
Ufficiale) Equitalia comunicherà lammontare complessivo delle somme
dovute, la scadenza delle eventuali rate e invierà i relativi bollettini di
pagamento.
3) Fino a
quando si può presentare la dichiarazione di adesione alla definizione
agevolata?
La
dichiarazione deve essere presentata entro e non oltre il 23 gennaio
2017.
4) Dove si può
presentare la dichiarazione di adesione alla definizione
agevolata?
Il modulo può
essere consegnato allo sportello oppure inviato agli indirizzi di posta
elettronica (email o PEC) riportati nel modulo della dichiarazione e anche sul
sito www.gruppoequitalia.it.
5)
Cosa deve pagare chi aderisce alla
definizione agevolata?
Chi aderisce
pagherà limporto residuo delle somme inizialmente richieste senza corrispondere
le sanzioni e gli interessi di mora. Per le multe stradali, invece, non si
pagheranno gli interessi di mora e le maggiorazioni previste dalla
legge.
6) Si paga in
una unica soluzione oppure si può pagare anche a rate?
Si può pagare
in entrambe le modalità, sia a rate che in ununica soluzione, rispettando le
date di scadenza riportate sulla comunicazione inviata da Equitalia e sui
bollettini di pagamento. È possibile dilazionare limporto fino a un massimo di
4 rate: il decreto prevede che le prime tre rate dovranno essere versate entro
il 15 dicembre 2017, la quarta entro il 15 marzo
2018.
7) Chi ha già
un piano di rateizzazione, può comunque aderire alle agevolazioni previste dal
decreto?
Sì, ma deve pagare
integralmente le rate in scadenza fino al 31
dicembre 2016.
8) Cosa succede
se non si paga una rata o si paga in ritardo?
Chi non paga le
rate stabilite, ma anche chi paga in misura ridotta o in ritardo, perde i
benefici previsti dal decreto. Gli eventuali versamenti effettuati saranno
comunque acquisiti a titolo di acconto dellimporto complessivamente
dovuto.
9) Chi ha un
contenzioso con Equitalia può comunque richiedere la definizione
agevolata?
Sì, il decreto
stabilisce che per aderire si debba espressamente dichiarare
di rinunciare a eventuali contenziosi relativi alle cartelle interessate dalla
definizione agevolata.
10) Come e dove
si può pagare?
Si può pagare
con la domiciliazione bancaria, con i bollettini precompilati o direttamente
agli sportelli di Equitalia.
Fonte: Finanza & Fisco news
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