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Ai fini della detraibilità Irpef delle spese sostenute per medicinali veterinari, non è più necessario conservare la prescrizione del medico veterinario, ma è sufficiente lo scontrino parlante.
È uno dei chiarimenti della risoluzione 24/E di ieri, con la quale l’Agenzia delle Entrate fornisce alcune precisazioni sulle condizioni per la detraibilità delle spese veterinarie, alla luce dell’estensione dell’obbligo della trasmissione telematica – per la predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata – dei relativi dati anche alle strutture autorizzate alla “vendita al dettaglio dei medicinali veterinari”.
Si ricorda che l’articolo 15, comma 1, lettera c-bis), del Tuir prevede una detrazione Irpef del 19% delle spese veterinarie sostenute nell’anno fino ad un importo massimo di 387,34 euro, per la parte che eccede la franchigia di 129,11 euro.
Il limite di detraibilità è unico per tutte le spese veterinarie sostenute, indipendentemente dal numero di animali posseduti.
Il beneficio fiscale è limitato alle sole spese veterinarie sostenute per la cura di animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o per la pratica sportiva. Non sono, invece, agevolabili le spese per la cura di animali destinati all’allevamento, alla riproduzione o al consumo alimentare e di animali di qualunque specie allevati o detenuti nell’esercizio di attività commerciali o agricole, né in relazione ad animali utilizzati per attività illecite.
Le tipologie di spese ammesse alla detrazione sono quelle sostenute per:
- prestazioni professionali rese dal veterinario;
- medicinali veterinari prescritti dal veterinario (ex articolo 1 del D.Lgs. 193/2006);
- analisi di laboratorio e interventi presso cliniche veterinarie.
Relativamente all’acquisto di medicinali, la risoluzione di ieri afferma che le spese sono detraibili a condizione che siano certificate da scontrino “parlante”, riportante, quindi:
- il codice fiscale del soggetto destinatario;
- la natura e la quantità dei medicinali acquistati.
Non è più, invece, necessaria la prescrizione medica. Inoltre, non rileva dove sono stati acquistati i medicinali, essendo agevolabili anche quelli venduti da strutture diverse dalle farmacie, purché autorizzate dal Ministero della salute.
Resta ferma, però, la condizione in base alla quale rientrano nell’ambito applicativo dell’articolo 15 del Tuir esclusivamente le spese sostenute per l’acquisto di farmaci.
Pertanto, precisa altresì il documento in commento, non sono detraibili le spese sostenute per i mangimi speciali per animali da compagnia, ancorché prescritti dal veterinario; ciò in quanto essi non possono essere considerati farmaci, bensì prodotti appartenenti all’area alimentare.
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