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730, obbligo ed esonero

Modello 730, soggetti obbligati a presentare la dichiarazione dei redditi e casi di esonero: guida sintetica.


I lavoratori dipendenti e i pensionati in possesso di redditi possono presentare la dichiarazione con il Modello 730, il cui utilizzo presenta numerosi vantaggi: il contribuente non deve eseguire calcoli, la compilazione è più semplice, può ottenere il rimborso dell’imposta in busta paga o nel cedolino pensione. Ma chi sono i soggetti che devono presentare il 730 e chi invece ne è esonerato?

Obbligo 730

Sono tenuti a presentare il modello 730 per la dichiarazione dei redditi i contribuenti che hanno percepito redditi:
  • da lavoro dipendente e  assimilati;
  • da terreni, fabbricati, capitale;
  • da lavoro autonomo a partita IVA (non esercitate abitualmente);
  • diversi (es. redditi di terreni e fabbricati situati all’estero);
  • assoggettabili a tassazione separata, indicati nella sezione II del quadro D.
In particolare possono presentare il Modello 730-2017 i contribuente che quest’anno sono:
  • pensionati o dipendenti (compresi gli Italiani che operano all’estero per i quali il reddito è determinato sulla base della retribuzione convenzionale definita annualmente con apposito decreto ministeriale);
  • persone che percepiscono indennità sostitutive di reddito da lavoro dipendente (es. integrazioni salariali, indennità di mobilità);
  • soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e di piccola pesca;
  • sacerdoti della Chiesa Cattolica;
  • giudici costituzionali, parlamentari nazionali e altri titolari di cariche pubbliche elettive (consiglieri regionali, provinciali, comunali, ecc.);
  • persone impegnate in lavori socialmente utili;
  • lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato per un periodo inferiore all’anno.
  • personale della scuola con contratto di lavoro a tempo determinato, che si può rivolgere al sostituto d’imposta o a un Caf-dipendenti o a un professionista abilitato, se il contratto dura almeno dal mese di settembre dell’anno 2016 al mese di giugno dell’anno 2017;
  • lavoratori che posseggono soltanto redditi di collaborazione coordinata e continuativa (art. 50, comma 1, lett. c-bis, del TUIR) almeno nel periodo compreso tra il mese di giugno e il mese di luglio 2017 e conoscono i dati del sostituto che dovrà effettuare il conguaglio, presentando il Modello 730 a un Caf-dipendenti o a un professionista abilitato;
  • produttori agricoli esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta (Mod. 770 semplificato e ordinario), IRAP e IVA. 

Esonero 2017

È esonerato dalla presentazione della dichiarazione il contribuente che possiede esclusivamente un reddito:
  • da abitazione principale, relative pertinenze e altri fabbricati non locati;
  • esclusivamente da lavoro dipendente o pensione o in aggiunta il reddito da abitazione principale ( tali redditi devono essere corrisposti da un unico sostituto d’imposta obbligato ad effettuare le ritenute di acconto o corrisposti da più sostituti purché certificati dall’ultimo che ha effettuato il conguaglio);
  • da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa compresi i lavori a progetto (Sono escluse le collaborazioni di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale rese in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche);
  • esente (rendite erogate dall’INAIL esclusivamente per invalidità permanente o per morte, alcune borse di studio, pensioni di guerra, pensioni privilegiate ordinarie corrisposte ai militari di leva, pensioni, indennità, comprese le indennità di accompagnamento e assegni erogati dal Ministero dell’Interno ai ciechi civili, ai sordi e agli invalidi civili, sussidi a favore degli hanseniani, pensioni sociali);
  • soggetto a imposta sostitutiva (diversi da quelli soggetti a cedolare secca) come ad gli interessi sui BOT o altri titoli del debito pubblico;
  • soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta come gli interessi sui conti correnti bancari o postali o i redditi derivanti da lavori socialmente utili.
Nei casi di esonero dal 730 rientrano anche quelli riguardanti il tipo di reddito prodotto e il limite di importo del reddito stesso:
  • da terreni e/o fabbricati: limite reddituale di 500 euro;
  • da lavoro dipendente o assimilato: limite reddituale di 8mila euro (Periodo di lavoro non inferiore a 365 giorni);
  • da pensione: limite reddituale di 7500 euro (Periodo di pensione non inferiore a 365 giorni);
  • da pensione, insieme a quello dei terreni, dell’abitazione principale e delle relative pertinenze (box, cantina, ecc.): limite reddituale di 7500 euro;
  • da assegno periodico corrisposto dal coniuge + altre tipologie di reddito (è escluso l’assegno periodico destinato al mantenimento dei figli): limite reddituale di 7500 euro;
  • assimilati a quelli di lavoro dipendente e altri redditi per i quali la detrazione prevista non è rapportata al periodo di lavoro (ad esempio i compensi percepiti per l’attività libero professionale intramuraria del personale dipendente dal SSN): limite reddituale di 4800 euro;
  • da compensi derivanti da attività sportive dilettantistiche: limite reddituale di 28.158,28.
Fonte: PMI.it

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