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Bonus bebè 2018


Bonus bebè 2018

Con circolare n. 50, del 19 marzo 2018, l’INPS ha fornito le istruzioni relative al c.d. bonus bebè per il 2018, ovvero l’assegno di natalità riconosciuto per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 e corrisposto fino al compimento del primo anno di età ovvero del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell’adozione.
Più nello specifico, la circolare si è soffermata su:
  • Quadro normativo di riferimento e principi generali;
  • Indicatore ISEE;
  • Requisiti del soggetto richiedente;
  • Affidamento temporaneo;
  • Termini di presentazione della domanda e decorrenza dell’assegno;
  • Misura e durata dell’assegno di natalità;
  • Pagamento dell’assegno;
  • Parto gemellare ed adozioni plurime;
  • Cause di decadenza;
  • Aspetti fiscali.

Domanda

La domanda di assegno può essere presentata solo telematicamente ed una sola volta per ciascun figlio nato o adottato o in affido preadottivo nel periodo tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2018, da uno dei genitori entro 90 giorni dalla nascita oppure dalla data di ingresso del minore nel nucleo familiare.
Per i minori affidati temporaneamente ad una famiglia o persona singola, la domanda può essere presentata dall’affidatario entro il termine di 90 giorni dall’emanazione del provvedimento del giudice o del provvedimento dei servizi sociali reso esecutivo dal giudice tutelare.
Deve essere corredata dal modello SR163, denominato “Richiesta di pagamento delle prestazioni a sostegno del reddito”, salvo che tale modello sia già stato presentato in occasione di altre domande di prestazione.
Tale modulo può essere trasmesso:
  • allegato in procedura mediante l’apposita funzione “gestione allegati”;
  • trasmesso da una casella di posta elettronica certificata (PEC) alla casella PEC della Struttura INPS territorialmente competente;
  • trasmesso da una casella di posta elettronica ordinaria alla casella istituzionale delle Prestazioni a sostegno del reddito della Struttura INPS territorialmente competente, con allegata la copia di un documento d’identità in corso di validità;
  • consegnato a mano o spedito in originale alla Struttura INPS territorialmente competente, con allegata copia del documento di identità del richiedente in corso di validità.
In mancanza di tale documento, o qualora lo stesso sia incompleto, la domanda verrà posta in stato “sospesa”.
Si rammenta che in caso di parto gemellare e/o adozione plurima, occorre presentare un’autonoma domanda per ogni figlio nato o adottato.
A tal fine - spiega l’INPS - al termine della compilazione e dopo l’invio della prima domanda, l’utente può procedere all'inserimento delle successive mediante il pulsante “NUOVA DOMANDA”; in tal modo, il sistema predisporrà una successiva domanda precaricando alcune delle informazioni richieste.
Le medesime accortezze devono essere utilizzate in caso di affidamenti plurimi.

Fonte: edotto.com

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