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Il Consiglio de Ministri ha recentemente approvato la
versione definitiva del c.d. “decreto
dignità”, contenente alcuni provvedimenti
in materia fisco e lavoro. Con specifico riferimento alla materia fiscale
si segnala
i) la modifica del
“redditometro” mediante l’introduzione di una disposizione secondo cui il
decreto ministeriale attualmente vigente, che elenca gli elementi indicativi di
capacità contributiva non ha più effetto per i controlli ancora da eseguire
relativi al 2016 e agli anni successivi (si stabilisce l’adozione da parte del
Mef di un nuovo decreto in materia, dopo aver sentito l’Istat e le associazioni
maggiormente rappresentative dei consumatori);
ii) rinvio della prossima scadenza per la trasmissione della comunicazione
dei dati delle fatture emesse e ricevute (viene stabilito che i dati
relativi al terzo trimestre 2018 possono essere inviati telematicamente al 28.02.2019,
anziché entro il 30.11.2018);
iii) l’abolizione del meccanismo della scissione dei pagamenti (“split
payment” – articolo 17-ter, Dpr 633/1972) per le prestazioni di servizi rese
alle pubbliche amministrazioni dai professionisti i cui compensi sono
assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta o di acconto.
Si rileva,
inoltre, l’introduzione di alcune
limitazioni alla delocalizzazione delle imprese nel caso in cui queste
fruiscano di aiuti ed incentivi economici. In materia lavoro, invece, si
segnala
i) la modifica – in termini restrittivi – della disciplina del lavoro a termine con
riduzione del periodo massimo del rapporto e reintroduzione delle causali (ma
solo per alcune fattispecie);
ii) l’applicazione, alla somministrazione del lavoro, della
medesima disciplina prevista per il contratto a termine;
iii) l’incremento delle indennità di licenziamento e la maggiorazione dei
termini per l’impugnazione dei contratti a termine.
Di seguito illustriamo
le principali novità contenute nello schema di decreto, precisando che le
disposizioni entreranno in vigore solamente con la pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale del provvedimento definitivo.
Premessa
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Il Consiglio dei Ministri ha recentemente approvato
la versione definitiva del decreto
“dignità”, con cui viene prevista l’introduzione di alcune modifiche in materia fisco e lavoro.
Tra le altre novità si segnala, in materia fiscale, l’introduzione di alcuni
vincoli alla delocalizzazione delle aziende al di fuori dell’UE nel caso in cui
queste abbiano ricevuto aiuti ed incentivi da parte dello Stato.
Si rileva, inoltre, l’abolizione dello split payment per le prestazioni
di servizi rese alle pubbliche amministrazioni dai professionisti i cui
compensi sono assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta o di
acconto.
In materia lavoro, invece, si segnala la previsione di una modifica dei contratti a
termine, con particolare riferimento alla durata massima (da 36 mesi a 24),
al numero di proroghe (da 5 a 4) ed
all’obbligo di motivazione (previsto
solo in caso di rinnovo e per i rapporti più rilevanti).
Le disposizioni che verranno di seguito elencate
diverranno operative solo a seguito
della pubblicazione del provvedimento definitivo in Gazzetta Ufficiale.
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Le novità fiscali
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Di seguito illustriamo le principali novità di carattere fiscale contenute
nello schema di decreto dignità:
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Redditometro
- modifiche
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Viene introdotta una disposizione secondo cui il decreto ministeriale attualmente vigente, che elenca gli elementi
indicativi di capacità contributiva (DM 16.09.2015), non ha più effetto per i controlli ancora da eseguire relativi al
2016 e agli anni successivi. Viene prevista l’adozione da parte del Mef di un nuovo decreto in materia, dopo aver
sentito l’Istat e le associazioni maggiormente rappresentative dei
consumatori.
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Spesometro -
rinvio
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Viene previsto il rinvio della prossima scadenza per la trasmissione della comunicazione dei dati delle fatture
emesse e ricevute (“spesometro” – articolo 21, Dl 78/2010).
Nel dettaglio, viene
stabilito che i dati relativi al terzo
trimestre 2018 possono essere inviati
telematicamente all’Agenzia delle entrate entro il 28.02.2019, anziché entro il secondo mese successivo al
trimestre (cioè il 30.11.2018).
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Split payment
– abolizione parziale
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Viene prevista l’abolizione del meccanismo della
scissione dei pagamenti (“split payment” – articolo 17-ter, Dpr 633/1972)
per le prestazioni di servizi rese
alle pubbliche amministrazioni dai professionisti i cui compensi sono
assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta o di acconto.
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Delocalizzazione
imprese beneficiarie di aiuti
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Introdotta una
misura volta a sanzionare le imprese beneficiarie di aiuti che delocalizzano
l’impresa al di fuori dell’UE. Secondo quanto previsto dallo schema di
decreto, infatti, fatti salvi i vincoli derivanti dai trattati
internazionali, le imprese italiane ed estere operanti nel territorio
nazionale che abbiano beneficiato di un aiuto di Stato che prevede l’effettuazione
di investimenti produttivi ai fini dell’attribuzione del beneficio decadono dal beneficio medesimo
qualora l’attività economica interessata dallo stesso ovvero un’attività analoga
o una loro parte venga delocalizzata in Stati non appartenenti all’Unione
Europea entro cinque anni dalla
data di conclusione dell’iniziativa agevolata.
In caso di decadenza
si applica anche una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma in misura da due a
quattro volte l'importo dell'aiuto fruito.
Fuori dai casi sopra
indicati e fatti salvi i vincoli derivanti dalla normativa europea in materia
di aiuti di Stato e di utilizzo dei fondi strutturali europei, le imprese
italiane ed estere operanti nel territorio nazionale che abbiano beneficiato
di un aiuto di Stato che prevede l’effettuazione di investimenti produttivi
specificamente localizzati ai fini dell’attribuzione di un beneficio, decadono dal beneficio medesimo qualora
l’attività economica interessata dallo stesso ovvero un’attività analoga o
una loro parte venga delocalizzata dal sito incentivato in favore di unità
produttive situate al di fuori dell’ambito territoriale del predetto sito,
in ambito sia nazionale sia europeo, entro cinque anni dalla data di
conclusione dell’iniziativa o del completamento dell’investimento agevolato.
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Disposizioni
integrative in materia di iperammortamento
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L’incentivo
conosciuto come “iperammortamento” spetta a condizione che i beni agevolabili siano destinati a
strutture produttive situate nel territorio dello Stato.
Se nel corso del
periodo di fruizione della maggiorazione del costo i beni agevolati vengono ceduti a titolo oneroso o
destinati a strutture produttive situate all’estero, anche se appartenenti
alla stessa impresa, si procede al recupero del beneficio.
Il recupero avviene
attraverso una variazione in aumento
del reddito imponibile del periodo d’imposta in cui si verifica la cessione a
titolo oneroso o la delocalizzazione
degli investimenti agevolati per un importo pari alle maggiorazioni delle quote
di ammortamento complessivamente dedotte nei precedenti periodi d’imposta, senza
applicazione di sanzioni e interessi.
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Disposizioni
integrative in materia di ricerca e sviluppo
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Agli effetti della
disciplina del credito d’imposta per gli investimenti in attività di ricerca e
sviluppo, non si considerano
ammissibili i costi sostenuti per l’acquisto, anche in licenza d’uso, dei
beni immateriali derivanti da operazioni intercorse con imprese appartenenti
al medesimo gruppo.
In deroga
all’articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante disposizioni in materia
di statuto dei diritti del contribuente, la disposizione si applica a decorrere
dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente
decreto legge, anche in relazione al calcolo dei costi ammissibili imputabili
ai periodi d’imposta rilevanti per la determinazione della media di
raffronto.
Per gli acquisti derivanti da operazioni
infragruppo intervenute nel corso dei periodi d’imposta precedenti a
quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto legge, resta comunque ferma l’esclusione dai
costi ammissibili della parte del costo di acquisto corrispondente ai costi
già attributi in precedenza all’impresa italiana in ragione della
partecipazione ai progetti di ricerca e sviluppo relativi ai beni oggetto di
acquisto.
Resta comunque ferma
la condizione secondo cui, agli effetti della disciplina del credito
d’imposta, i costi sostenuti per l’acquisto, anche in licenza d’uso, dei
suddetti beni immateriali assumono rilevanza solo se i suddetti beni siano
utilizzati direttamente ed esclusivamente nello svolgimento di attività di ricerca
e sviluppo considerate ammissibili al beneficio.
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Le novità in materia lavoro
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Di seguito illustriamo le principali novità in materia lavoro contenute nello schema di
decreto dignità:
Contratti di
lavoro a termine
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Attuata la modifica della disciplina dei contratti a termine con
particolare riferimento ai seguenti elementi:
1. la durata massima del
rapporto viene ridotta a 24 mesi;
2. il datore di lavoro deve giustificare
l’apposizione del termine per tutti i rapporti di durata superiore a 12
mesi (esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività per
esigenze sostitutive di altri lavoratori, esigenze connesse a incrementi
temporanei, significativi e non programmabili dell’attività ordinaria);
3. nel caso di rinnovo, deve
essere sempre apposta la giustificazione del termine, ed il contributo
addizionale viene incrementato a 0,5%;
4. il termine deve avere forma
scritta;
5.
il numero delle proroghe viene ridotto a 4.
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Tutela
dell’occupazione
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Le imprese italiane
ed estere che beneficiano di misure di aiuto di Stato operanti nel territorio
nazionale che prevedono la valutazione dell’impatto occupazionale qualora, al
di fuori dei casi riconducibili a giustificato motivo oggettivo, riducano i livelli occupazionali degli
addetti all’unità produttiva o all’attività interessata dal beneficio nei
cinque anni successivi alla data di completamento dell’investimento decadono
dal beneficio in presenza di una riduzione superiore al 10%. La decadenza
dal beneficio è disposta in misura proporzionale alla riduzione del livello
occupazionale ed è comunque totale in caso di riduzione superiore al 50%.
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Indennità
licenziamento
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Nel caso in cui non
ricorrano i presupposti per il licenziamento
per giustificato motivo oggettivo, le indennità previste sono incrementate
del 50%.
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Impugnazione
contratti a termine
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Il termine per proporre l’impugnazione di un
contratto a termine passa da 120 a 180 giorni.
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Altre novità
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Di seguito riportiamo le altre novità contenute nello schema di decreto:
Divieto
pubblicità giochi - scommesse
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Ai fini del rafforzamento della tutela del consumatore e per un più
efficace contrasto alla ludopatia, a
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto è vietata
qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse
con vincite di denaro, comunque effettuata e su qualunque mezzo, incluse
le manifestazioni sportive, culturali o artistiche, le trasmissioni
televisive o radiofoniche, la stampa quotidiana e periodica, le pubblicazioni
in genere, le affissioni ed internet.
Dal 1° gennaio 2019 il divieto
si applica anche alle sponsorizzazioni di eventi, attività, manifestazioni
programmi, prodotti o servizi e a tutte le altre forme di comunicazione di
contenuto promozionale, comprese le citazioni visive
ed acustiche e la sovraimpressione del nome, marchio, simboli, attività o prodotti
la cui pubblicità, ai sensi del presente articolo, è vietata. Sono escluse
dal divieto di cui al presente comma le lotterie nazionali a estrazione
differita di cui all’articolo 21, comma 6, del decreto-legge 1º luglio 2009,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 e i
loghi sul gioco sicuro e responsabile dell’Agenzia delle dogane e dei
monopoli.
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