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Decreto dignità: anticipazioni delle novità in materia fisco e lavoro


Il Consiglio de Ministri ha recentemente approvato la versione definitiva del c.d. “decreto dignità”, contenente alcuni provvedimenti in materia fisco e lavoro. Con specifico riferimento alla materia fiscale si segnala 
i) la modifica del “redditometro” mediante l’introduzione di una disposizione secondo cui il decreto ministeriale attualmente vigente, che elenca gli elementi indicativi di capacità contributiva non ha più effetto per i controlli ancora da eseguire relativi al 2016 e agli anni successivi (si stabilisce l’adozione da parte del Mef di un nuovo decreto in materia, dopo aver sentito l’Istat e le associazioni maggiormente rappresentative dei consumatori); 
ii) rinvio della prossima scadenza per la trasmissione della comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute (viene stabilito che i dati relativi al terzo trimestre 2018 possono essere inviati telematicamente al 28.02.2019, anziché entro il 30.11.2018); 
iii) l’abolizione del meccanismo della scissione dei pagamenti (“split payment” – articolo 17-ter, Dpr 633/1972) per le prestazioni di servizi rese alle pubbliche amministrazioni dai professionisti i cui compensi sono assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta o di acconto. 



Si rileva, inoltre, l’introduzione di alcune limitazioni alla delocalizzazione delle imprese nel caso in cui queste fruiscano di aiuti ed incentivi economici. In materia lavoro, invece, si segnala 
i) la modifica – in termini restrittivi – della disciplina del lavoro a termine con riduzione del periodo massimo del rapporto e reintroduzione delle causali (ma solo per alcune fattispecie); 
ii) l’applicazione, alla somministrazione del lavoro, della medesima disciplina prevista per il contratto a termine; 
iii) l’incremento delle indennità di licenziamento e la maggiorazione dei termini per l’impugnazione dei contratti a termine

Di seguito illustriamo le principali novità contenute nello schema di decreto, precisando che le disposizioni entreranno in vigore solamente con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del provvedimento definitivo.


Premessa
Il Consiglio dei Ministri ha recentemente approvato la versione definitiva del decreto “dignità”, con cui viene prevista l’introduzione di alcune modifiche in materia fisco e lavoro. Tra le altre novità si segnala, in materia fiscale, l’introduzione di alcuni vincoli alla delocalizzazione delle aziende al di fuori dell’UE nel caso in cui queste abbiano ricevuto aiuti ed incentivi da parte dello Stato.

Si rileva, inoltre, l’abolizione dello split payment per le prestazioni di servizi rese alle pubbliche amministrazioni dai professionisti i cui compensi sono assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta o di acconto.

In materia lavoro, invece, si segnala la previsione di una modifica dei contratti a termine, con particolare riferimento alla durata massima (da 36 mesi a 24), al numero di proroghe (da 5 a 4) ed all’obbligo di motivazione (previsto solo in caso di rinnovo e per i rapporti più rilevanti).

Le disposizioni che verranno di seguito elencate diverranno operative solo a seguito della pubblicazione del provvedimento definitivo in Gazzetta Ufficiale.

Le novità fiscali
Di seguito illustriamo le principali novità di carattere fiscale contenute nello schema di decreto dignità:

Redditometro - modifiche
Viene introdotta una disposizione secondo cui il decreto ministeriale attualmente vigente, che elenca gli elementi indicativi di capacità contributiva (DM 16.09.2015), non ha più effetto per i controlli ancora da eseguire relativi al 2016 e agli anni successivi. Viene prevista l’adozione da parte del Mef di un nuovo decreto in materia, dopo aver sentito l’Istat e le associazioni maggiormente rappresentative dei consumatori.

Spesometro - rinvio
Viene previsto il rinvio della prossima scadenza per la trasmissione della comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute (“spesometro” – articolo 21, Dl 78/2010).

Nel dettaglio, viene stabilito che i dati relativi al terzo trimestre 2018 possono essere inviati telematicamente all’Agenzia delle entrate entro il 28.02.2019, anziché entro il secondo mese successivo al trimestre (cioè il 30.11.2018).

Split payment – abolizione parziale
Viene prevista l’abolizione del meccanismo della scissione dei pagamenti (“split payment” – articolo 17-ter, Dpr 633/1972) per le prestazioni di servizi rese alle pubbliche amministrazioni dai professionisti i cui compensi sono assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta o di acconto.

Delocalizzazione imprese beneficiarie di aiuti
Introdotta una misura volta a sanzionare le imprese beneficiarie di aiuti che delocalizzano l’impresa al di fuori dell’UE. Secondo quanto previsto dallo schema di decreto, infatti, fatti salvi i vincoli derivanti dai trattati internazionali, le imprese italiane ed estere operanti nel territorio nazionale che abbiano beneficiato di un aiuto di Stato che prevede l’effettuazione di investimenti produttivi ai fini dell’attribuzione del beneficio decadono dal beneficio medesimo qualora l’attività economica interessata dallo stesso ovvero un’attività analoga o una loro parte venga delocalizzata in Stati non appartenenti all’Unione Europea entro cinque anni dalla data di conclusione dell’iniziativa agevolata.

In caso di decadenza si applica anche una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma in misura da due a quattro volte l'importo dell'aiuto fruito.

Fuori dai casi sopra indicati e fatti salvi i vincoli derivanti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato e di utilizzo dei fondi strutturali europei, le imprese italiane ed estere operanti nel territorio nazionale che abbiano beneficiato di un aiuto di Stato che prevede l’effettuazione di investimenti produttivi specificamente localizzati ai fini dell’attribuzione di un beneficio, decadono dal beneficio medesimo qualora l’attività economica interessata dallo stesso ovvero un’attività analoga o una loro parte venga delocalizzata dal sito incentivato in favore di unità produttive situate al di fuori dell’ambito territoriale del predetto sito, in ambito sia nazionale sia europeo, entro cinque anni dalla data di conclusione dell’iniziativa o del completamento dell’investimento agevolato.

Disposizioni integrative in materia di iperammortamento
L’incentivo conosciuto come “iperammortamento” spetta a condizione che i beni agevolabili siano destinati a strutture produttive situate nel territorio dello Stato.

Se nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione del costo i beni agevolati vengono ceduti a titolo oneroso o destinati a strutture produttive situate all’estero, anche se appartenenti alla stessa impresa, si procede al recupero del beneficio.
Il recupero avviene attraverso una variazione in aumento del reddito imponibile del periodo d’imposta in cui si verifica la cessione a titolo oneroso o la  delocalizzazione degli investimenti agevolati per un importo pari alle maggiorazioni delle quote di ammortamento complessivamente dedotte nei precedenti periodi d’imposta, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Disposizioni integrative in materia di ricerca e sviluppo
Agli effetti della disciplina del credito d’imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, non si considerano ammissibili i costi sostenuti per l’acquisto, anche in licenza d’uso, dei beni immateriali derivanti da operazioni intercorse con imprese appartenenti al medesimo gruppo.

In deroga all’articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente, la disposizione si applica a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto legge, anche in relazione al calcolo dei costi ammissibili imputabili ai periodi d’imposta rilevanti per la determinazione della media di raffronto.

Per gli acquisti derivanti da operazioni infragruppo intervenute nel corso dei periodi d’imposta precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto legge, resta comunque ferma l’esclusione dai costi ammissibili della parte del costo di acquisto corrispondente ai costi già attributi in precedenza all’impresa italiana in ragione della partecipazione ai progetti di ricerca e sviluppo relativi ai beni oggetto di acquisto.

Resta comunque ferma la condizione secondo cui, agli effetti della disciplina del credito d’imposta, i costi sostenuti per l’acquisto, anche in licenza d’uso, dei suddetti beni immateriali assumono rilevanza solo se i suddetti beni siano utilizzati direttamente ed esclusivamente nello svolgimento di attività di ricerca e sviluppo considerate ammissibili al beneficio.


Le novità in materia lavoro
Di seguito illustriamo le principali novità in materia lavoro contenute nello schema di decreto dignità:

Contratti di lavoro a termine
Attuata la modifica della disciplina dei contratti a termine con particolare riferimento ai seguenti elementi:
1.    la durata massima del rapporto viene ridotta a 24 mesi;
2.    il datore di lavoro deve giustificare l’apposizione del termine per tutti i rapporti di durata superiore a 12 mesi (esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività per esigenze sostitutive di altri lavoratori, esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’attività ordinaria);
3.    nel caso di rinnovo, deve essere sempre apposta la giustificazione del termine, ed il contributo addizionale viene incrementato a 0,5%;
4.    il termine deve avere forma scritta;
5.    il numero delle proroghe viene ridotto a 4.

Tutela dell’occupazione
Le imprese italiane ed estere che beneficiano di misure di aiuto di Stato operanti nel territorio nazionale che prevedono la valutazione dell’impatto occupazionale qualora, al di fuori dei casi riconducibili a giustificato motivo oggettivo, riducano i livelli occupazionali degli addetti all’unità produttiva o all’attività interessata dal beneficio nei cinque anni successivi alla data di completamento dell’investimento decadono dal beneficio in presenza di una riduzione superiore al 10%. La decadenza dal beneficio è disposta in misura proporzionale alla riduzione del livello occupazionale ed è comunque totale in caso di riduzione superiore al 50%.

Indennità licenziamento
Nel caso in cui non ricorrano i presupposti per il licenziamento per giustificato motivo oggettivo, le indennità previste sono incrementate del 50%.

Impugnazione contratti a termine
Il termine per proporre l’impugnazione di un contratto a termine passa da 120 a 180 giorni.

Altre novità
Di seguito riportiamo le altre novità contenute nello schema di decreto:

Divieto pubblicità giochi - scommesse
Ai fini del rafforzamento della tutela del consumatore e per un più efficace contrasto alla ludopatia, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto è vietata qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse con vincite di denaro, comunque effettuata e su qualunque mezzo, incluse le manifestazioni sportive, culturali o artistiche, le trasmissioni televisive o radiofoniche, la stampa quotidiana e periodica, le pubblicazioni in genere, le affissioni ed internet.

Dal 1° gennaio 2019 il divieto si applica anche alle sponsorizzazioni di eventi, attività, manifestazioni programmi, prodotti o servizi e a tutte le altre forme di comunicazione di contenuto promozionale, comprese le citazioni visive ed acustiche e la sovraimpressione del nome, marchio, simboli, attività o prodotti la cui pubblicità, ai sensi del presente articolo, è vietata. Sono escluse dal divieto di cui al presente comma le lotterie nazionali a estrazione differita di cui all’articolo 21, comma 6, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 e i loghi sul gioco sicuro e responsabile dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli.

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