Passa ai contenuti principali

La detrazione delle spese per gli addetti all’assistenza personale

Le spese sostenute per gli addetti all’assistenza personale, nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, danno diritto a una detrazione Irpef nella misura del 19% (articolo 15, comma 1, lett. i-septies), Tuir).
Il beneficio spetta a condizione che il reddito complessivo non sia superiore a 40.000 euro; in tale limite deve essere computato anche il reddito dei fabbricati assoggettato al regime della cedolare secca sulle locazioni.
Ai fini della detrazione, sono considerati non autosufficienti nel compimento degli atti della vita quotidiana coloro che “necessitano di sorveglianza continuativa” o che non sono in grado di svolgere almeno una delle seguenti attività:
  • indossare indumenti
  • assumere alimenti
  • deambulare
  • espletare le funzioni fisiologiche
  • provvedere all’igiene personale
Lo stato di non autosufficienza:
  • può essere determinato anche da una sola delle condizioni sopra indicate
  • deve derivare da una patologia
  • deve risultare da certificazione medica
Pertanto, la detrazione non compete per le spese di assistenza sostenute a beneficio di soggetti (come ad esempio i bambini), la cui non autosufficienza non si ricollega all’esistenza di patologie (circolare AdE 2/E/2005, paragrafo 4).
Si ha diritto alla detrazione anche se non si è titolare del contratto di lavoro del personale addetto all’assistenza.
La detrazione riguarda sia le spese sostenute per la propria assistenza sia quelle sostenute per l’assistenza di uno o più familiari. Peraltro, non è richiesto che il familiare assistito sia a carico del soggetto che sostiene la spesa. Ne consegue che è possibile beneficiare dell’agevolazione anche se il familiare non è nelle condizioni per essere considerato fiscalmente a carico. Inoltre, non è necessario che il familiare non autosufficiente conviva con il soggetto che sostiene l’onere (circolare AdE 2/E/2005, paragrafo 4).
Si ricorda che per familiari si intendono le persone indicate dall’articolo 433 cod. civ., vale a dire: il coniuge; i figli legittimi o legittimati e, in loro mancanza, i discendenti prossimi; i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi; i generi e le nuore; il suocero e la suocera; i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali.
Le spese devono essere certificate mediante idonea documentazione, che può consistere anche in una ricevuta debitamente firmata, rilasciata dal soggetto che presta l’assistenza.
Dalla documentazione, inoltre, devono risultare gli estremi anagrafici e il codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento e di quello che presta l’assistenza. Nel caso in cui la spesa sia sostenuta a favore di un familiare, nella ricevuta vanno indicati anche gli estremi anagrafici e il codice fiscale di quest’ultimo.
Oltre che per le spese sostenute per gli addetti all’assistenza personale (ad esempio, per le badanti), la detrazione spetta anche per le prestazioni di assistenza sono rese da:
  • una casa di cura o di riposo, purché nella documentazione i corrispettivi riferiti all’assistenza siano certificati distintamente rispetto a quelli riferibili ad altre prestazioni fornite dall’istituto ospitante (circolare AdE 10/E/2005 e risoluzione AdE 397/E/2008)
  • una cooperativa di servizi; in tal caso, la documentazione rilasciata dalla cooperativa che intrattiene il rapporto contrattuale di assistenza deve contenere, oltre agli estremi anagrafici e al codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento – ed eventualmente del familiare in favore del quale la spesa è stata sostenuta – e ai dati identificativi della cooperativa stessa, la specifica concernente la natura del servizio reso (circolare AdE 17/E/2006, paragrafo 8)
  • un’agenzia interinale; in questo caso la documentazione deve specificare la qualifica contrattuale del lavoratore (circolare AdE 7/E/2018, pagina 114)
La detrazione, invece, non spetta per:
  • le spese sostenute per i lavoratori domestici (colf) con un inquadramento contrattuale diverso dagli addetti all’assistenza personale,
  • i contributi previdenziali deducibili dal reddito in base a quanto previsto dall’articolo 10, comma 2, Tuir.
La detrazione deve essere calcolata su un ammontare massimo di spesa pari a 2.100 euro. Tale limite è riferito al singolo contribuente indipendentemente dal numero delle persone a cui si riferisce l’assistenza. Pertanto, se un contribuente ha sostenuto spese per sé e per un familiare, l’importo da indicare in dichiarazione non può superare 2.100 euro. Se più soggetti hanno sostenuto spese per assistenza riferite allo stesso familiare, il limite deve essere ripartito tra coloro che hanno sostenuto la spesa.
Devono essere comprese nell’importo anche le spese indicate nella Certificazione unica 2018 (punti da 341 a 352) con il codice 15. Non vanno indicate, invece, le spese sostenute nel 2017 che nello stesso anno sono state rimborsate dal datore di lavoro in sostituzione delle retribuzioni premiali e indicate nella Certificazione unica 2018 (punti da 701 a 706) con il codice 15. La detrazione spetta comunque sulla parte di spesa non rimborsata.
All’interno della dichiarazione dei redditi, le spese devono essere esposte con il codice “15” nel Quadro E, Righi da E8 a E10, del modello 730 e nel Quadro RP, Righi da RP8 a RP13, del modello Redditi PF.

Fonte: ecnews.it

Commenti

Post popolari in questo blog

Professionisti: autoveicoli “uso ufficio”

Nel caso di esercizio di arti e professioni in forma individuale, la deducibilità del costo di un autoveicolo è ammessa, limitatamente ad un solo veicolo, entro determinati limiti percentuali e quantitativi. Se l'attività è svolta da società semplici e da associazioni di cui all'articolo 5 Tuir, la deducibilità è consentita soltanto per un veicolo per ogni socio o associato. All’esercente arti e professioni non risultano applicabili le disposizioni inerenti i veicoli strumentali all’attività di impresa ( autocarri) , senza limitazioni fiscali. Si ricorda a sostegno di tale orientamento la Risoluzione Agenzia delle Entrate del 23 luglio 2002, n. 244.  Infatti, come precisato dall’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione, la possibilità di beneficiare delle suddette disposizioni, sull’acquisto di un veicolo strumentale, sarebbe subordinato alla sussistenza di un rapporto di inerenza tra l’utilizzo del veicolo e l’esercizio dell’attività professionale. Tuttavia, non è poss...

I falsi autocarri

Molti clienti ci chiedono maggiori informazioni sulla possibilità di detrarre completamente i costi dell'autovettura, quindi ci sembra opportuno richiamare l'attenzione su quanto segue. Nella circolare del 19 gennaio 2007 n. 1/E l'Agenzia delle Entrate fornisce dei chiarimenti riguardanti il decreto legge n. 262/2006 collegato alla finanziaria 2007.  Le modifiche del D.L. 262/2006 vanno a colpire quella categoria di falsi autocarri, ovvero quei veicoli omologati come autocarri, ma che in realtà le modifiche apportate non impediscono che il veicolo possa essere usato per il trasporto privato di persone o che abbia delle prestazioni elevate non giustificabili per l'uso richiesto. Per procedere alla verifica occorre: A)   in primo luogo, reperire il libretto di circolazione del veicolo , in quanto da esso sono ricavabili tutti i dati necessari per effettuare il controllo; B) il passaggio successivo consiste nella...

Elenco codice destinatario univoco per la Fatturazione elettronica SDI

  Provider Codice Destinatario Aruba KRRH6B9 Wolters Kluwer  Fattura Smart WKI W7YVJK9 Fattura PA  by  Passepartout 5RUO82D Fatture in Cloud  by  TeamSystem M5UXCR1 Zucchetti SUBM70N Register PZIJH2V Agyo KUPCRMI ARXivar A4707H7 WebClient T04ZHR3 Sistemi USAL8PV Buffetti BA6ET11 CGN  by  RDV Network SU9YNJA Bluenext X2PH38J SEAC P62QHVQ FatturaOnClick.it WY7PJ6K ARCHIVIA.ONLINE WP7SE2Q Datev Koinos T9K4ZHO Var Group M5ITOJA Credemtel  (gruppo Banca Credem) MZO2A0U Infocert XL13LG4 SataNet SA0PL6Q Fattura24 SZLUBAI FattureGB QULXG4S FtPA 6EWHWLT Digithera URSWIEX Ksg TRS3OH9 DocEasy J6URRTW Metodo W4KYJ8V QuickMastro KJSRCTG Fattura Elettronica APP N92GLON Archivium srl 3ZJY534 IDOCTORS NKNH5UQ Extreme software E2VWRNU Arthur   Informatica G4AI1U8 Danisoft G1XGCBG MySond H348Q01 OLSA Informatica XIT6IP5 Unimatica E06UCUD Mustweb Srl P4IUPYH Mustweb srl 2LCMINU Coldiretti 5W4A8J1 Tech Edge 0G6TBBX Cia 6RB0OU9 Consorzio CIAT AU7YEU4 Alto Tr...