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ANF: DAL 1° APRILE NUOVE MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

L’INPS ha pubblicato la Circolare n. 45 del 22 marzo 2019, con la quale ha stabilito che, a decorrere dal 1° aprile 2019, i lavoratori interessati dovranno inviare la richiesta di assegno al nucleo familiare all’INPS esclusivamente in modalità telematica, venendo meno, pertanto, la presentazione del modello “ANF/DIP” al datore di lavoro, al quale verranno successivamente messi a disposizione dall’Istituto gli importi di ANF spettanti ai lavoratori.


L’INPS, con la Circolare n. 45 del 22 marzo 2019, ha comunicato l’introduzione di una nuova modalità di presentazione della domanda per gli assegni al nucleo familiare (ANF) a decorrere dal 1° aprile 2019.

Da tale data, infatti, i lavoratori interessati dovranno avanzare l’istanza per la richiesta degli ANF esclusivamente in modalità telematica, mentre fino al 31 marzo 2019 sarà ancora possibile utilizzare il modulo cartaceo “ANF/DIP” (SR16).

La modifica alle procedure di richiesta degli ANF è volta a garantire l’utenza, cioè il cittadino, sul corretto calcolo dell’importo spettante (in quanto l’importo degli ANF verrà calcolato automaticamente dall’INPS in funzione delle informazioni che il richiedente comunicherà all’Istituto), e al fine di assicurare una maggior aderenza alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

NUOVE MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Come anticipato in premessa, dal 1° aprile 2019 le domande di assegno al nucleo familiare dei lavoratori dipendenti di aziende private non agricole dovranno essere presentate direttamente all’INPS, esclusivamente in modalità telematica.

Pertanto, non sarà più possibile presentare al datore di lavoro il modello “ANF/DIP” (SR16)
a decorrere da tale data, in quanto dal 1° aprile 2019 l’unico canale legittimo di presentazione delle istanze sarà telematico.

A tale proposito, l’INPS spiega che le domande inviate tramite il canale telematico saranno
istruite dall’Istituto al fine di:
· verificare il diritto del lavoratore a beneficiare dell’ANF;
· determinare la misura della prestazione familiare, individuando gli importi giornalieri e mensili teoricamente spettanti in riferimento alla composizione del nucleo familiare e dei redditi conseguiti nel periodo di riferimento.

Il richiedente sarà informato direttamente dell’esito della sua richiesta solo in caso di reiezione, in quanto gli verrà inviato il relativo provvedimento. Nella sezione “Consultazione domanda” dell’area riservata (accesso al sito INPS mediante PIN) sarà comunque possibile visionare l’esito della domanda presentata.

Qualora si verifichi una variazione del nucleo familiare ovvero qualora si modifichino le condizioni reddituali, il lavoratore dovrà presentare, sempre in modalità telematica, una domanda di variazione per il periodo di interesse, avvalendosi dell’apposita procedura “ANF DIP”.

L’INPS precisa che i lavoratori che avessero presentato al proprio datore di lavoro delle domande, entro il 31 marzo 2019, relative al periodo 1° luglio 2018 – 30 giugno 2019 ovvero per gli anni precedenti, non saranno tenuti a ripresentare le domande di ANF in relazione al medesimo periodo.

Autorizzazione ANF
Qualora la concessione degli assegni al nucleo familiare sia subordinata al rilascio dell’Autorizzazione dell’INPS, il lavoratore interessato dovrà presentare, in modalità telematica e tramite la procedura “Autorizzazione ANF”, la domanda di autorizzazione, allegando tutta la documentazione necessaria a definire il diritto alla prestazione.



ISTRUZIONI OPERATIVE PER I LAVORATORI

Dipendenti di aziende del settore privato non agricolo
I lavoratori interessati, a partire dal 1° aprile 2019, dovranno presentare la domanda di ANF all’INPS solamente in modalità telematica mediante uno dei seguenti canali:
· WEB, accedendo al servizio on-line dedicato presente sul sito istituzionale dell’INPS (www.inps.it), mediante PIN dispositivo, identità SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di livello 2 ovvero CNS (Carta Nazionale dei Servizi);
· Patronati e intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi (anche in assenza di PIN).

Dipendenti di aziende del settore privato agricolo
Per i lavoratori agricoli a tempo indeterminato (OTI) la domanda di assegno al nucleo familiare continuerà ad essere presentata al datore di lavoro con il modello cartaceo “ANF/DIP” (SR16), come attualmente previsto.

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