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Commercianti al minuto, entro il 1° luglio 2019 la certificazione dei processi per i corrispettivi




Dal 1° luglio 2019 i commercianti al minuto (e gli esercenti attività assimilate) con un volume d'affari superiore a 400mila euro saranno tenuti a memorizzare elettronicamente e trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate i dati relativi ai corrispettivi giornalieri.
Dal 1° gennaio 2020 tale obbligo si estenderà anche ai medesimi soggetti con un volume d'affari inferiore a detta soglia, a prescindere dalle opzioni esercitate.
Di conseguenza, entro queste date i soggetti indicati sono tenuti a procedere alla certificazione dei processi prevista dal paragrafo 3 delle specifiche tecniche: lo ha precisato l'Agenzia delle Entrate con la Risposta all'istanza di consulenza giuridica 20 marzo 2019, n. 13.
Al riguardo si ricorda quanto segue:
  1. ai sensi delle richiamate specifiche tecniche (Versione 6.0 - agosto 2018) il punto 3 (“SOGGETTI CON PIÙ PUNTI CASSA PER SINGOLO PUNTO VENDITA”) dispone che gli esercenti che operano con più punti cassa per singolo punto vendita e che effettuano la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi dei singoli punti cassa mediante un unico RT o un Server-RT devono fare certificare annualmente il proprio bilancio di esercizio e devono altresì dotarsi dell'aposito processo di controllo, che dev'essere coerente con il sistema di controllo interno adottato in base al “modello 231” (se previsto);
  2. il processo di controllo interno dev'essere dichiarato conforme alle prescrizioni indicate nel medesimo paragrafo, sia con riferimento ai processi amministrativi e contabili, sia relativamente ai sistemi informatici dell’azienda coinvolti nella memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi;
  3. la conformità dei processi amministrativi e contabili dev'essere effettuata da una società di revisione;
  4. per la conformità dei sistemi informatici coinvolti nella memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi, gli esercenti possono rivolgersi sia a società di revisione, sia ad enti (istituti universitari e Cnr) abilitati (dette verifiche di conformità sono eseguite almeno ogni 3 anni);
  5. se i punti vendita dell’esercente adottano, per i sistemi informatici coinvolti nella memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi, i medesimi server RT nonché software di colloquio e software applicativo relativi alla gestione e trasmissione dei dati fiscali funzionalmente equivalenti, l’esercente può limitare la verifica di conformità dei sistemi ad un solo punto vendita e tale controllo varrà anche per gli altri punti vendita con le stesse caratteristiche. A tal fine l’esercente autocertifica i punti vendita che adottano la medesima configurazione del punto vendita già dotato di certificazione di conformità.

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