La normativa fiscale assimila alla retribuzione monetaria anche tutti i valori in natura concessi ai dipendenti (art. 51 TUIR). Secondo la regola generale i valori in natura sono tassati secondo il loro valore normale (art. 9 TUIR). Per le auto aziendali assegnate in uso promiscuo ai dipendenti, fino al 1997, la prassi aziendale era quella di computare nella retribuzione imponibile i 2/7 del costo dell'auto, tenendo conto che il sabato e la domenica non sono generalmente lavorativi. Dal 1997 la legge fiscale fa propria questa prassi, forfettizzando il valore imponibile delle auto assegnate in uso promiscuo ai dipendenti, per esigenze sia lavorative che private. L'art. 51, c. 4, lett. a) del TUIR dispone che, per la valutazione del valore normale, per gli autoveicoli indicati nell'art. 54, c. 1, lett. a), c) e m) D.Lgs. 30.04.1992, n. 285, i motocicli e i ciclomotori concessi in uso promiscuo, si assume il 30% dell'importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle ACI, al netto degli ammontari eventualmente trattenuti al dipendente. Tale regola di forfettizzazione vale, secondo la regola generale, anche ai fini contributivi.
Pertanto, il valore imponibile fiscale e contributivo derivante dall'assegnazione in uso promiscuo al dipendente, comprensiva di tutti i servizi che compongono la tariffa ACI (quota ammortamento capitale; quota interessi sul capitale investito; assicurazione RCA; tassa automobilistica; carburante; pneumatici; riparazioni e manutenzioni, IVA) è univocamente calcolato sulla base delle tabelle ACI. Su tale valore sono dovuti quindi: contributi previdenziali aziendali; trattenute previdenziali a carico dipendente; trattenute fiscali erariali e locali. L'IVA sull'autovettura impiegata ad uso promiscuo è, inoltre, detraibile solo sul 40% del costo.
Qualora il costo addebitato al dipendente (comprensivo di IVA) sia almeno pari al corrispondente valore della tariffa ACI in corrispondenza di una percorrenza convenzionale di 4.500 Km annui, null'altro sarà dovuto né in termini previdenziali né in termini di ritenute fiscali. L'IVA sui costi relativi alle auto, inoltre, risulterà interamente detraibile (Ris. 20.02.2008, n. 6/DPF del Dipartimento delle politiche fiscali) perché la parte di uso personale è stata così sterilizzata.
La differenza tra i due metodi è abbastanza marcata privilegiando, nel primo caso, i conti dell'azienda e nel secondo quelli del dipendente che si trova a pagare “solo” l'IRPEF e la quota a suo carico dei contributi aziendali. Al risparmio immediato per il dipendente si aggiunge il benefico pensionistico; l'azienda si trova invece a sopportare anche il maggior costo dei contributi previdenziali e dell'IVA.
Fonte Ratio Quotidiano

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