Pubblicato il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. prot. 0230439/2020,
che definisce le modalità operative e i termini entro cui è possibile richiedere
il contributo a fondo perduto previsto
dall’articolo 25 del Decreto Rilancio, a favore degli operatori
economici danneggiati dalla crisi sanitaria dovuta alla diffusione del
Coronavirus. Può accedere alla misura una vasta platea di beneficiari, senza alcun obbligo di restituzione. In particolare, il contributo spetta ai titolari di partita
Iva, che esercitano attività d’impresa e di
lavoro autonomo o che sono titolari di reddito
agrario: il bonus è commisurato alla diminuzione di fatturato subita a
causa dell’emergenza epidemiologica. Dl Rilancio, contributi a fondo perduto: requisitiPer identificare con precisione gli operatori economici beneficiari del
contributo, il Dl n. 34/2020 ha stabilito alcuni specifici requisiti, quali:
Dl Rilancio, contributo a fondo perduto: entitàIl suddetto contributo è riconosciuto per un importo non inferiore a
1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i
soggetti diversi dalle persone fisiche. Per calcolare esattamente l’ammontare del contributo è necessario applicare
una diversa percentuale alla differenza tra l’importo del fatturato e dei
corrispettivi del mese di aprile 2020 e l’analogo importo del mese di aprile
2019. Le percentuali previste sono le seguenti:
Per chi ha iniziato l’attività dal 1° gennaio 2019, il contributo spetta
anche in assenza del requisito del calo di fatturato/corrispettivi, sempre che
sia rispettato il presupposto del limite di ricavi o compensi di 5 milioni. Dl Rilancio, contributo a fondo perduto: modalità e termini di presentazione dell’istanzaI contribuenti interessati possono richiedere il contributo a fondo perduto
mediante la presentazione di una specifica istanza. L’istanza deve contenere il codice fiscale del soggetto che richiede
il contributo (e del suo rappresentante legale, nel caso di soggetto
diverso da persona fisica ovvero nel caso di minore/interdetto) e l’Iban
del conto corrente su cui accreditare la somma. Il provvedimento delle Entrate del 10 giugno 2020 approva anche il
modello per l’istanza e le relative istruzioni di
compilazione. Il modello è particolarmente snello, così da velocizzare e semplificare la
compilazione: i dati richiesti sono quelli necessari a determinare la spettanza
e l’ammontare del contributo, cioè l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi
dei mesi di aprile 2019 e aprile 2020. Solo nel caso di contributo superiore a 150mila euro, il contribuente è
tenuto a compilare e sottoscrivere anche il quadro A del
modello, relativo alla regolarità antimafia. Per predisporre e inviare l’istanza ci si potrà avvalere degli intermediari
già delegati al Cassetto fiscale oppure al servizio di “Consultazione e
acquisizione delle fatture elettroniche” del portale “Fatture e
Corrispettivi”. Si potranno adottare esclusivamente modalità telematiche, quali:
La trasmissione dell’Istanza può essere effettuata a partire dal giorno 15
giugno 2020 e non oltre il giorno 13 agosto 2020. Nel caso in cui il soggetto richiedente sia un erede che continua l’attività
per conto del soggetto deceduto, le istanze possono essere trasmesse a partire
dal 25 giugno e non oltre il 24 agosto. L’Agenzia delle Entrate, contestualmente alla pubblicazione del provvedimento direttoriale, ha anche messo a disposizione, nell’area del sito web che ospita le guide fiscali “L’Agenzia Informa”, la guida “Contributo a fondo perduto”, con tutte le indicazioni utili per ottenere il bonus previsto a favore di imprese e partite Iva. |
Nel caso di esercizio di arti e professioni in forma individuale, la deducibilità del costo di un autoveicolo è ammessa, limitatamente ad un solo veicolo, entro determinati limiti percentuali e quantitativi. Se l'attività è svolta da società semplici e da associazioni di cui all'articolo 5 Tuir, la deducibilità è consentita soltanto per un veicolo per ogni socio o associato. All’esercente arti e professioni non risultano applicabili le disposizioni inerenti i veicoli strumentali all’attività di impresa ( autocarri) , senza limitazioni fiscali. Si ricorda a sostegno di tale orientamento la Risoluzione Agenzia delle Entrate del 23 luglio 2002, n. 244. Infatti, come precisato dall’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione, la possibilità di beneficiare delle suddette disposizioni, sull’acquisto di un veicolo strumentale, sarebbe subordinato alla sussistenza di un rapporto di inerenza tra l’utilizzo del veicolo e l’esercizio dell’attività professionale. Tuttavia, non è poss...

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