Il 14 agosto 2020 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 203 il D.L. n. 104/2020 (cd. “Decreto Agosto”), entrato in vigore dal giorno successivo alla sua data di pubblicazione, recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia”. Tra i diversi interventi in materia di aiuto a imprese e famiglie, il provvedimento è intervenuto soprattutto in materia di sgravi contributivi per il rilancio dell’economia del nostro Paese a seguito dell’emergenza sanitaria in corso.
Articolo 3 |
Esonero dal versamento dei contributi
previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa
integrazione |
Articolo 6 |
Esonero dal versamento dei contributi
previdenziali per assunzioni a tempo indeterminato |
Articolo 6 |
Esonero dal versamento dei contributi
previdenziali per assunzioni a tempo determinato nel settore turistico e
degli stabilimenti termali |
Sgravi contributivi per chi non richiede la CIG
L’art. 3 del D.L. n. 104/2020 ha disposto un esonero dal versamento dei contributi previdenziali per tutte quelle aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione.
NOVITÀ. In via eccezionale, al fine di fronteggiare
l'emergenza da Covid-19, ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, che non richiedono i trattamenti
di CIGO, assegno ordinario e CIGD e che abbiano già fruito, nei mesi di maggio e giugno 2020,
dei trattamenti di integrazione salariale di cui agli artt. da 19 a
22-quinquies del D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni in L. n. 27/2020
e s.m.i., è riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali
a loro carico, per un periodo massimo di 4 mesi, fruibili entro il 31 dicembre 2020, nei limiti del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei
predetti mesi di maggio e giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti
all'INAIL, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di
computo delle prestazioni pensionistiche.
Sgravi contributivi per chi
non richiede la CIG |
|
Ambito di applicazione |
Datori di lavoro privati, con
esclusione del settore agricolo che non richiedono i trattamenti di CIGO,
assegno ordinario e CIGD previsti dal “Decreto Agosto”. È necessario che
abbiano già fruito, nei mesi di maggio e giugno 2020, dei trattamenti di
integrazione salariale di cui agli artt. da 19 a 22-quinquies del D.L. n.
18/2020, convertito con modificazioni in L. n. 27/2020 e s.m.i. |
Tempistiche |
Fruizione entro il 31 dicembre 2020. |
Durata |
Fruizione per un periodo massimo di 4
mesi. |
Incentivo |
Esonero dal versamento dei contributi
previdenziali a carico dei datori di lavoro, nei limiti del doppio delle ore
di integrazione salariale già fruite nei predetti mesi di maggio e giugno
2020. |
L'esonero di cui al presente articolo può essere riconosciuto anche ai datori di lavoro che hanno richiesto periodi di integrazione salariale ai sensi del predetto D.L. n. 18 /2020, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 12 luglio 2020.
ATTENZIONE. Al datore di lavoro che abbia
beneficiato dell'esonero, si applicano i divieti in materia di licenziamenti collettivi e individuali per
giustificato motivo oggettivo di cui all’art. 14 del D.L. n. 104/2020. La violazione di tale
disposizione comporta la revoca dall'esonero contributivo in commento con efficacia retroattiva e l'impossibilità
di presentare domanda di integrazione salariale.
Le ricordiamo, altresì, che lo sgravio è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.
Esonero contributi per assunzioni a tempo indeterminato
Intendiamo metterLa al corrente che,
fino al 31 dicembre 2020, l’art. 6 del D.L. n. 104/2020 ha introdotto la
possibilità per i datori di lavoro – con esclusione del settore agricolo – che
assumono, a decorrere dal 15 agosto 2020, lavoratori subordinati a tempo indeterminato,
di godere dell’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a
loro carico, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL. Resta ferma
l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
Da notare, inoltre, che l'esonero è riconosciuto
anche nei casi di trasformazione del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato
in contratto di lavoro a tempo indeterminato.
Sono esclusi:
- i contratti di
apprendistato;
- i contratti di lavoro domestico.
ATTENZIONE. L’esonero contributivo ha una durata
massima di 6 mesi decorrenti dall'assunzione, nel limite massimo di un importo
di esonero pari a 8.060 euro su base annua, riparametrato e applicato su base
mensile. In altri termini, l’esonero massimo complessivo è di 4.030 euro.
Quanto alle condizioni e requisiti da possedere, Le facciamo presente che sono esclusi i lavoratori che abbiano avuto un contratto a tempo indeterminato nei 6 mesi precedenti all'assunzione presso la medesima impresa.
L’esonero è cumulabile, tra l’altro, con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.
Esonero contributi per
assunzioni a tempo indeterminato |
|
Ambito di applicazione |
Datori di lavoro privati, con
esclusione del settore agricolo, che assumono, a decorrere dal 15 agosto
2020, lavoratori subordinati a tempo indeterminato. |
Soggetti esclusi |
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Requisiti |
Sono esclusi i lavoratori che abbiano
avuto un contratto a tempo indeterminato nei 6 mesi precedenti all'assunzione
presso la medesima impresa. |
Tempistiche |
Fruizione entro il 31 dicembre 2020. |
Durata |
Fruizione per un periodo massimo di 6
mesi. |
Incentivo |
Importo di esonero pari a 8.060 euro
su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. |
Esonero contributi nel settore turistico
Ultimo incentivo contributivo previsto
dal “Decreto Agosto” è contenuto all’art. 7, il quale ha introdotto un esonero
dal versamento dei contributi previdenziali per assunzioni a tempo determinato
nel settore turistico e degli stabilimenti termali.
Si tratta di uno specifico esonero contributivo che, configurando un aiuto di Stato, è subordinato all’autorizzazione della Commissione europea ai sensi e per gli effetti dell’art. 108, paragrafo 3 del Trattato di funzionamento dell’Unione Europea.
APPROFONDIMENTO. L’esonero riguarda tutte le assunzioni –
effettuate fino al 31.12.2020 – a tempo determinato ovvero con contratto di
lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali, per un
massimo di 3 mesi. Inoltre, lo stesso esonero può essere applicato anche nei
casi di conversione (recte trasformazione) di un contratto a tempo determinato
in un contratto a tempo indeterminato a condizione che detta trasformazione
avvenga a far data dal 15 agosto 2020.
Si tratta di un esonero dal versamento dei soli contributi Inps a carico del datore di lavoro (sono esclusi i premi Inail) per un ammontare massino di 8.060 euro su base annua, riparametrato ed applicato su base mensile.
ATTENZIONE. In sostanza, quindi, il beneficio massimo sarà pari a 2.015 euro (8.060,00/12x3 mesi). Restano esclusi coloro che avevano un contratto a tempo indeterminato nei 6 mesi precedenti presso la medesima impresa.
Inoltre, per espressa previsione normativa, in caso di trasformazione, l’esonero è cumulabile con altri esoneri o riduzioni nei limiti della contribuzione (Inps) dovuta dai datori di lavoro.
Infine, trattandosi di esonero contributivo concernente il settore turistico e degli stabilimenti termali potrà farsi riferimento, ai fini della corretta individuazione delle specifiche attività interessate dall’esonero de quo e nelle more di una più compiuta disciplina di prassi, alla Circolare INPS n. 94 del 14 agosto 2020, ancorché recante le specifiche indicazioni per l’individuazione dei destinatari delle previsioni di cui all’art. 84 del D.L. n. 34/2020.
Esonero contributi per
assunzioni a tempo indeterminato |
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Ambito di applicazione |
Datori di lavoro privati, con
esclusione del settore agricolo, che assumono, a decorrere dal 15 agosto
2020, lavoratori subordinati a tempo determinato ovvero con contratto di
lavoro stagionale nel settore turistico e degli stabilimenti termali. |
Requisiti |
Sono esclusi i lavoratori che abbiano
avuto un contratto a tempo indeterminato nei 6 mesi precedenti all'assunzione
presso la medesima impresa. |
Tempistiche |
Fruizione entro il 31 dicembre 2020. |
Durata |
Fruizione per un periodo massimo di 3
mesi. |
Incentivo |
Importo di esonero pari a 8.060 euro
su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. |
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