Il Decreto Rilancio, nell'incrementare al 110% l'aliquota di detrazione spettante, individua le tipologie e i requisiti tecnici degli interventi oggetto di beneficio, l'ambito soggettivo di applicazione dell'agevolazione nonché gli adempimenti da porre in essere ai fini della spettanza della stessa.
La detrazione spetta a:
- condomìni, esclusi gli edifici composti da più unità immobiliari ma posseduti interamente da un unico proprietario o in comproprietà.
- persone fisiche, non nell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, aventi idoneo titolo sull'immobile al momento di avvio dei lavori;
- titolari di reddito d'impresa o professionale solo per le spese relative ad interventi trainanti effettuati dal condominio sulle parti comuni;
- istituti autonomi case popolari ed enti aventi le medesime finalità, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di "in house providing" (per tali soggetti il Superbonus spetta anche per le spese sostenute dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2022);
- cooperative di abitazione a proprietà indivisa, in caso di interventi realizzati su immobili di proprietà della cooperativa e assegnati in godimento ai propri soci;
- organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali, regionali e delle provincie autonome di Trento e Bolzano previsti dall'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383;
- associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel registro istituito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c), del d.lgs. 23 luglio 1999, n. 242, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.
- comunità energetiche rinnovabili (solo in merito ad interventi per il conseguimento di risparmi energetici, con l'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia).
- soggetti che possiedono o detengono l'immobile oggetto dell'intervento in base ad un titolo idoneo al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese, se antecedente il predetto avvio. Si tratta, in particolare, del proprietario, del nudo proprietario o del titolare di altro diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie), del detentore dell'immobile in base ad un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato, in possesso del consenso all'esecuzione dei lavori da parte del proprietario nonché dei familiari del possessore o detentore dell'immobile.
La detrazione è ammessa per i lavori eseguita dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021. Per gli Istituti autonomi case popolari ed enti assimilati, il termine è stato prorogato fino al 30 giugno 2022. Al fine di verificare il rispetto del requisito temporale, si precisa che per le persone fisiche, gli esercenti arti e professioni e gli enti non commerciali va utilizzato il principio di cassa, ossia si considera la data di effettivo sostenimento della spesa.
La spesa è detraibile se eseguita su:
- edifici unifamiliari nel limite massimo di due unità immobiliari;
- edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti e che dispongono di uno o più accessi autonomi dall'esterno nel limite massimo di due unità immobiliari;
- parti comuni di edifici condominiali senza limitazioni sul numero di immobili.
Gli interventi che beneficiano del Superbonus sono:
- isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l'involucro degli edifici con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda;
- sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria;
- interventi antisismici e/o di monitoraggio antisismico.
Vi sono poi ulteriori tipologie di lavori rinominati "trainati" che sono oggetto dell'agevolazione del 110% solo se eseguiti contestualmente a quelli sopracitati, si tratta di:
- installazione di impianto fotovoltaico e sistemi di accumulo.
- installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici di cui all'art. 16-ter del D.L. n. 63 del 2013; (se associati ad interventi trainanti diversi da quelli antisismici);
- interventi di riqualificazione energetica rientranti nell'ecobonus (se associati ad interventi trainanti diversi da quelli antisismici);
Tipologia di intervento | Spesa massima su cui calcolare la detrazione |
Isolamento termico | 50.000 € edifici unifamiliari o plurifamiliari indipendenti |
40.000 € per singola unità in caso di edificio composto da 2-8 unità | |
30.000 € per singola unità in caso di edificio composto da più di 8 unità | |
Sostituzione dell'impianto di riscaldamento in edifici condominiali | 20.000 € per singola unità in caso di edificio composto da 2-8 unità |
15.000 € per singola unità in caso di edificio composto da più di 8 unità | |
Sostituzione dell'impianto di riscaldamento in edifici unifamiliari o plurifam. indipendenti | 30.000 € |
Sismabonus | 96.000 € per singola unità, per interventi antisismici |
È possibile beneficiare del Superbonus alternativamente attraverso:
- dichiarazione dei redditi, usufruendo di una detrazione dall'imposta lorda della spesa sostenuta (nel limite del massimale previsto per legge) in 5 rate di pari importo. In caso di incapienza non vi è la facoltà di richiedere un rimborso per la quota che non è stato possibile detrarre;
- sconto in fattura effettuato dall'impresa che acquisisce un credito d'imposta pari al 110% dello sconto applicato, utilizzabile in compensazione sempre in cinque quote annuali di pari importo e con facoltà di successive cessioni di tale credito ad altri soggetti;
- cessione del credito d'imposta corrispondente alla detrazione spettante ad altri soggetti (non solo le imprese esecutrici dei lavori ma anche gli istituti finanziari), con facoltà di successive cessioni.
L'opzione dello sconto in fattura o la cessione del credito sono una facoltà e non un obbligo per le imprese e gli istituti finanziari. In questi casi, inoltre, è necessario farsi rilasciare dai professionisti abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni o dai responsabili dell'assistenza fiscale dei CAF un apposito documento che attesti l'apposizione fedele del visto di conformità sui presupposti richiesti per beneficiare della detrazione fiscale.
GLI INTERVENTI TRAINANTI
INTERVENTI TRAINANTI:
- Isolamento termico
- Sostituzione dell'impianto di riscaldamento in edifici condominiali
- Sostituzione dell'impianto di riscaldamento in edifici unifamiliari o pluirifamiliari indipendenti
- Interventi antisismici
1. ISOLAMENTO TERMICO
- su parti comuni;
- su edifici unifamiliari, se il cappotto termico è presente sull'intero immobile.
REQUISITI: l'ENEA ha chiarito che la coibentazione deve:
- configurarsi come coibentazione di strutture già esistenti (e non come nuova realizzazione in ampliamento);
- delimitare un volume riscaldato verso l'esterno, verso vani non riscaldati o contro terra;
- rispettare i valori di trasmittanza termica "U" (potenza termica dispersa per m2 di superficie e per grado Kelvin di differenza di temperatura) espressa in W/m2K, nel rispetto di quanto indicato nella tabella 2 del D.M. 26 gennaio 2010;
- attenersi alle leggi e alle normative nazionali e locali in tema di efficienza energetica.
Inoltre, nell'eseguire i lavori è necessario utilizzare materiali isolanti che rispettino i criteri ambientali minimi di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017.
SPESE AMMESSE: è possibile beneficiare del Superbonus per le seguenti spese:
- fornitura e posa in opera di materiale sia coibente che ordinario;
- acquisto materiale;
- opere provvisionali e accessorie;
- prestazioni professionali finalizzate alla realizzazione degli interventi e della documentazione tecnica necessaria (compresa la redazione dell'APE);
- spese per oneri amministrativi (esclusi oneri in sanatoria).
MASSIMALE: l'ammontare massimo delle spese è pari a:
- 50.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari plurifamiliari funzionalmente indipendenti;
- 40.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che formano l'edificio, se lo stesso è composto da due a otto unità immobiliari;
- 30.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che formano l'edificio, se lo stesso è composto da più di otto unità immobiliari.
Es. di calcolo del limite: nel caso in cui l'edificio sia composto da 15 unità immobiliari, il limite di spesa ammissibile alla detrazione è pari a 530.000 euro, calcolato moltiplicando 40.000 euro per 8 (320.000 euro) e 30.000 euro per 7 (210.000 euro).
2 . SOSTITUZIONE DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO IN EDIFICI CONDOMINIALI
- generatore di calore a condensazione con efficienza almeno di classe A (in base al regolamento delegato UE n. 811/2013 della Commissione del 18 febbraio 2013);
- pompa di calore ad alta efficienza (compresi gli impianti geotermici);
- impianto ibrido, costituito da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione per funzionare in abbinamento;
- sistemi di microcogenerazione che comportino un risparmio di energia primaria (allegato III del decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 agosto 2011) pari almeno al 20 per cento;
- collettori solari.
REQUISITI: da verificare nel sito dell'ENEA in base alla tipologia di impianto installato in sostituzione.
SPESE AMMESSE: è possibile beneficiare del Superbonus per le seguenti spese:
- smontaggio e dismissione (smaltimento e bonifica) dell'impianto esistente, parziale o totale;
- acquisto materiale;
- fornitura e posa in opera a regola d'arte di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche;
- opere idrauliche e murarie necessarie per la sostituzione, a regola d'arte, di impianti preesistenti con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili;
- interventi sulla rete di distribuzione, sui sistemi di trattamento dell'acqua, sui dispositivi di controllo e regolazione nonché sui sistemi di emissione;
- prestazioni professionali;
- opere edilizie, funzionali alla realizzazione dell'intervento.
MASSIMALE: l'ammontare massimo delle spese è pari a:
- 20.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che formano l'edificio, per gli edifici composti fino a otto unità immobiliari;
- 15.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio, per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.
Es. di calcolo del limite: nel caso in cui sia l'edificio sia composto da 15 unità immobiliari, il limite di spesa ammissibile alla detrazione è pari a 265.000 euro, calcolato moltiplicando 20.000 euro per 8 (160.000 euro) e 15.000 euro per 7 (105.000 euro).
3 . SOSTITUZIONE DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO IN EDIFICI UNIFAMILIARI O PLUIRIFAMILIARI INDIPENDENTI
MASSIMALE: l'ammontare massimo delle spese è pari a 30.000€.
4 .INTERVENTI ANTISISMICI
REQUISITI: è necessario che:
- l'immobile oggetto dell'intervento sia sito in un Comune ricadente nelle zone sismiche 1, 2 o 3;
- il lavoro comporti una riduzione del rischio sismico dell'immobile.
SPESE AMMESSE: è possibile beneficiare del Superbonus per le seguenti spese:
- manodopera per la realizzazione delle opere;
- acquisto materiale;
- prestazioni professionali finalizzate alla realizzazione degli interventi e alla redazione della documentazione obbligatoria idonea a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio;
- spese per oneri amministrativi (esclusi oneri in sanatoria);
- acquisto delle "case antisismiche".
MASSIMALE: l'ammontare massimo delle spese è pari a 96.000 euro nel caso di interventi realizzati su singole unità immobiliari (o nel caso di acquisto delle case antisismiche), ovvero 96.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio, in caso di intervento antisismico per gli interventi sulle parti comuni di edifici in condominio.
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