1 premessa
L’art. 1 co. 2 del DL 23.11.2020 n. 154 (c.d. “Ristori-ter”), entrato in vigore il 24.11.2020, aggiunge
il codice ATECO 47.72.10 “Commercio al dettaglio di calzature ed accessori”
nell’Allegato 2 al DL 9.11.2020 n. 149 (c.d. “Ristori-bis”), con l’effetto di consentire anche alle imprese di vendita al
dettaglio di calzature, purché abbiano sede operativa nelle “zone rosse” ai
sensi dell’art. 3 del DPCM 3.11.2020, di accedere
al credito d’imposta sui canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo,
per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020, come previsto dall’art. 4 del suddetto
DL 149/2020.
La novità normativa fornisce lo spunto per riepilogare la
disciplina contenuta nell’art. 8 del DL 28.10.2020 n. 137 (c.d. “Ristori”) e nell’art.
4 del DL 9.11.2020 n. 149 (c.d. “Ristori-bis”),
che hanno previsto la possibilità di accedere al credito d’imposta sui canoni
di locazione di immobili ad uso non abitativo, originariamente previsto dall’art.
28 del DL 34/2020, a favore di determinati soggetti, con riferimento ai mesi di
ottobre, novembre e dicembre 2020.
1.1 estensione del credito d’imposta locazione nei decreti
“ristori”
Con l’art. 8 del DL 28.10.2020 n. 137 (“Ristori”) e l’art. 4
del DL 9.11.2020 n. 149 (“Ristori-bis”),
il credito d’imposta sui canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo e
di affitto d’azienda, di cui all’art. 28 del DL 34/2020, è stato esteso, con
riferimento a ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020:
·
alle imprese operanti nei settori riportati nella tabella di cui all’Allegato 1 al DL 137/2020
“Ristori” (la tabella individua, mediante i codici ATECO, attività che hanno
subito limitazioni ad opera del DPCM 24.10.2020);
·
alle imprese operanti nei settori riportati nell’Allegato
2 al DL 149/2020 “Ristori-bis”, come
modificato dall’art. 1 co. 2 del DL 154/2020 “Ristori-ter” (la tabella individua, mediante i codici ATECO, attività che
hanno subito limitazioni ad opera del DPCM 3.11.2020), nonché alle imprese che
svolgono le attività di agenzia di viaggio o tour operator (codici ATECO 79.1, 79.11 e 79.12), che abbiano la
sede operativa nelle cosiddette “zone rosse” individuate con le ordinanze del
Ministro della Salute adottate ai sensi dell’art. 3 del DPCM 3.11.2020 e dell’art. 30 del DL 149/2020;
· indipendentemente dal volume di ricavi e compensi
registrato nel periodo d’imposta precedente.
Le norme del DL “Ristori” e del DL “Ristori-bis” richiamano “in quanto compatibili” le disposizioni dell’art. 28 del DL 34/2020,
ovvero la norma che ha originariamente introdotto il credito d’imposta sui
canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo, ma prevedono alcune
disposizioni derogatorie rispetto alla disciplina originaria.
1.2 Credito d’imposta locazione originariamente previsto
nel decreto “rilancio”
Si ricorda che l’art. 28 del DL 19.5.2020 n. 34 (c.d.
“Rilancio”), come successivamente modificato dall’art. 77 del DL 14.8.2020 n.
104 (c.d. “Agosto”), ha introdotto un credito d’imposta:
·
del 60% dei canoni di locazione, di leasing o di concessione o del 30% dei
canoni relativi a contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda
(il credito per l’affitto d’azienda si eleva al 50% per le imprese turistico-ricettive);
·
di immobili ad uso non abitativo destinati allo
svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di
interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di
lavoro autonomo;
·
accessibile, a determinate condizioni, ai
soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione (nonché agli enti non
commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente
riconosciuti, in relazione al canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati
allo svolgimento dell’attività istituzionale);
·
per i mesi di marzo, aprile, maggio e giugno
2020 (aprile, maggio, giugno e luglio 2020 per gli stagionali).
2 ambito temporale del credito d’imposta locazione nei decreti
“ristori”
Il credito d’imposta sui canoni di locazione e affitto d’azienda
previsto dai decreti “Ristori” e “Ristori-bis”
concerne ciascuno dei mesi di:
·
ottobre 2020;
·
novembre 2020;
·
dicembre 2020.
Si ricorda che, per le imprese turistico-ricettive, il
credito d’imposta già spettava fino al 31.12.2020, ai sensi dell’art. 28 co. 5
del DL 34/2020.
3 ambito soggettivo del credito d’imposta locazione nei decreti
“ristori”
Rispetto al credito d’imposta locazione originariamente
previsto dall’art. 28 del DL 34/2020, il credito d’imposta previsto dai decreti
“Ristori” e “Ristori-bis” ha un campo
di applicazione soggettivamente limitato, in quanto riguarda solo alcuni
soggetti, individuati mediante i codici ATECO elencati nell’Allegato 1 al DL
137/2020 “Ristori” e nell’Allegato 2 al DL 149/2020 “Ristori-bis”.
In particolare, il credito d’imposta locazione, previsto dai
decreti “Ristori” e “Ristori-bis”
spetta alle:
·
imprese operanti nei settori elencati nell’Allegato
1 al DL 137/2020 “Ristori”, ovunque abbiano la sede operativa;
·
imprese operanti nei settori elencati nell’Allegato
2 al DL 149/2020 “Ristori-bis” (come
modificato dall’art. 1 co. 2 del DL 154/2020 “Ristori-ter”), a condizione che abbiano la sede operativa nelle “zone
rosse” individuate con le ordinanze del Ministro della Salute adottate ai sensi
dell’art. 3 del DPCM 3.11.2020 e dell’art. 30 del DL 149/2020;
·
imprese che svolgono le attività di cui ai
codici ATECO 79.1, 79.11 e 79.12, a condizione che abbiano la sede operativa
nelle “zone rosse” individuate con le ordinanze del Ministro della Salute
adottate ai sensi dell’art. 3 del DPCM 3.11.2020 e dell’art. 30 del DL 149/2020.
Le seguenti tabelle individuano i codici ATECO per i quali è
ammesso l’accesso al credito d’imposta, precisando i casi in cui è anche
necessaria la condizione della sede operativa in “zona rossa”.
3.1 soggetti cui spetta il credito d’imposta a prescindere
dall’ubicazione della sede operativa
I soggetti operanti con i codici ATECO individuati dall’Allegato
1 al DL 137/2020 “Ristori”, di seguito riportati, possono accedere al credito d’imposta
sui canoni di locazione per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020 ovunque
abbiano sede.
Codice ATECO |
Sede
operativa |
493210 - Trasporto con taxi |
Ovunque |
493220 - Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con
conducente |
Ovunque |
493901 - Gestioni di funicolari, ski-lift
e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o sub-urbano |
Ovunque |
522190 - Altre attività connesse ai trasporti terrestri NCA |
Ovunque |
551000 - Alberghi |
Ovunque |
552010 - Villaggi turistici |
Ovunque |
Codice
ATECO |
Sede
operativa |
552020 - Ostelli della gioventù |
Ovunque |
552030 - Rifugi di montagna |
Ovunque |
552040 - Colonie marine e montane |
Ovunque |
552051 - Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per
vacanze, bed & breakfast, residence |
Ovunque |
552052 - Attività di alloggio connesse alle aziende agricole |
Ovunque |
553000 - Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte |
Ovunque |
559020 - Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di
tipo alberghiero |
Ovunque |
561011 - Ristorazione con somministrazione |
Ovunque |
561012 - Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole |
Ovunque |
561030 - Gelaterie e pasticcerie |
Ovunque |
561041 - Gelaterie e pasticcerie ambulanti |
Ovunque |
561042 - Ristorazione ambulante |
Ovunque |
561050 - Ristorazione su treni e navi |
Ovunque |
562100 - Catering per
eventi, banqueting |
Ovunque |
563000 - Bar e altri esercizi simili senza cucina |
Ovunque |
591300 - Attività di distribuzione cinematografica, di video e di
programmi televisivi |
Ovunque |
591400 - Attività di proiezione cinematografica |
Ovunque |
749094 - Agenzie ed agenti o procuratori per lo spettacolo e lo sport |
Ovunque |
773994 - Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e
spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi |
Ovunque |
799011 - Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed
altri eventi ricreativi e d’intrattenimento |
Ovunque |
799019 - Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza
turistica non svolte dalle agenzie di viaggio NCA |
Ovunque |
799020 - Attività delle guide e degli accompagnatori turistici |
Ovunque |
823000 - Organizzazione di convegni e fiere |
Ovunque |
855209 - Altra formazione culturale |
Ovunque |
900101 - Attività nel campo della recitazione |
Ovunque |
900109 - Altre rappresentazioni artistiche |
Ovunque |
900201 - Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per
manifestazioni e spettacoli |
Ovunque |
900209 - Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche |
Ovunque |
900309 - Altre creazioni artistiche e letterarie |
Ovunque |
900400 - Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture
artistiche |
Ovunque |
920009 - Altre attività connesse con
le lotterie e le scommesse (comprende le sale bingo) |
Ovunque |
931110 - Gestione di stadi |
Ovunque |
931120 - Gestione di piscine |
Ovunque |
931130 - Gestione di impianti sportivi polivalenti |
Ovunque |
931190 - Gestione di altri impianti sportivi NCA |
Ovunque |
931200 - Attività di club sportivi |
Ovunque |
931300 - Gestione di palestre |
Ovunque |
931910 - Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi
sportivi |
Ovunque |
Codice
ATECO |
Sede
operativa |
931999 - Altre attività sportive NCA |
Ovunque |
932100 - Parchi di divertimento e parchi tematici |
Ovunque |
932910 - Discoteche, sale da ballo night-club e simili |
Ovunque |
932930 - Sale giochi e biliardi |
Ovunque |
932990 - Altre attività di intrattenimento e di divertimento NCA |
Ovunque |
949920 - Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali,
ricreativi e la coltivazione di hobby |
Ovunque |
949990 - Attività di altre organizzazioni associative NCA |
Ovunque |
960410 - Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli
stabilimenti termali) |
Ovunque |
960420 - Stabilimenti termali |
Ovunque |
960905 - Organizzazione di feste e cerimonie |
Ovunque |
493909 - Altre attività di trasporti terrestri di passeggeri NCA |
Ovunque |
503000 - Trasporto di passeggeri per vie d’acqua interne (inclusi i
trasporti lagunari) |
Ovunque |
619020 - Posto telefonico pubblico ed Internet Point |
Ovunque |
742011 - Attività di fotoreporter |
Ovunque |
742019 - Altre attività di riprese fotografiche |
Ovunque |
855100 - Corsi sportivi e ricreativi |
Ovunque |
855201 - Corsi di danza |
Ovunque |
920002 - Gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro
funzionanti a moneta o a gettone |
Ovunque |
960110 - Attività delle lavanderie industriali |
Ovunque |
477835 - Commercio al dettaglio di bomboniere |
Ovunque |
522130 - Gestione di stazioni per autobus |
Ovunque |
931992 - Attività delle guide alpine |
Ovunque |
743000 - Traduzione e interpretariato |
Ovunque |
561020 - Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi
da asporto |
Ovunque |
910100 - Attività di biblioteche ed archivi |
Ovunque |
910200 - Attività di musei |
Ovunque |
910300 - Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili |
Ovunque |
910400 - Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle
riserve naturali |
Ovunque |
205102 - Fabbricazione di articoli esplosivi |
Ovunque |
3.2 SOGGETTI CUI SPETTA IL CREDITO d’imposta solo se aventi
sede operativa in “zone rosse”
I soggetti operanti con i codici ATECO individuati dall’Allegato
2 al DL 149/2020 (“Ristori-bis”),
come integrato dall’art. 1 co. 2 del DL 154/2020 (“Ristori-ter”), nonché i soggetti che svolgono le attività delle agenzie di
viaggio e tour operator (codici ATECO
79.1, 79.11 e 79.12), possono accedere al credito d’imposta sui canoni di
locazione per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020 solo ove abbiano la
sede operativa in Regioni (o Province autonome) “rosse”, cioè le aree del
territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un
livello di rischio alto, individuate con le ordinanze del Ministro della Salute
adottate ai sensi dell’art. 3 del DPCM 3.11.2020 e dell’art. 30 del DL 149/2020.
Codice
ATECO |
Descrizione |
Sede
operativa |
47.19.10 |
Grandi magazzini |
In “zone rosse” |
47.19.90 |
Empori ed altri negozi non specializzati di vari
prodotti non alimentari |
In “zone rosse” |
47.51.10 |
Commercio al dettaglio di tessuti per l’abbigliamento,
l’arredamento e di biancheria per la casa |
In “zone rosse” |
47.51.20 |
Commercio al dettaglio di filati per maglieria e
merceria |
In “zone rosse” |
47.53.11 |
Commercio al dettaglio di tende e tendine |
In “zone rosse” |
47.53.12 |
Commercio al dettaglio di tappeti |
In “zone rosse” |
47.53.20 |
Commercio al dettaglio di carta da parati e
rivestimenti per pavimenti (moquette e linoleum) |
In “zone rosse” |
47.54.00 |
Commercio al dettaglio di elettrodomestici in esercizi
specializzati |
In “zone rosse” |
47.64.20 |
Commercio al dettaglio di natanti e accessori |
In “zone rosse” |
47.78.34 |
Commercio al dettaglio di articoli da regalo e per
fumatori |
In “zone rosse” |
47.59.10 |
Commercio al dettaglio di mobili per la casa |
In “zone rosse” |
47.59.20 |
Commercio al
dettaglio di utensili per la casa, di cristallerie e vasellame |
In “zone rosse” |
47.59.40 |
Commercio al dettaglio di macchine per cucire e per
maglieria per uso domestico |
In “zone rosse” |
47.59.60 |
Commercio al dettaglio di strumenti musicali e
spartiti |
In “zone rosse” |
47.59.91 |
Commercio al dettaglio di articoli in legno, sughero,
vimini e articoli in plastica per uso domestico |
In “zone rosse” |
47.59.99 |
Commercio al dettaglio di altri articoli per uso
domestico NCA |
In “zone rosse” |
47.63.00 |
Commercio al dettaglio di registrazioni musicali e
video in esercizi specializzati |
In “zone rosse” |
47.71.10 |
Commercio al dettaglio di confezioni per adulti |
In “zone rosse” |
47.71.40 |
Commercio al dettaglio di pellicce e di abbigliamento
in pelle |
In “zone rosse” |
47.71.50 |
Commercio al dettaglio di cappelli, ombrelli, guanti e
cravatte |
In “zone rosse” |
47.72.10 |
Commercio al dettaglio di calzature e accessori |
In “zone rosse” |
47.72.20 |
Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da
viaggio |
In “zone rosse” |
47.77.00 |
Commercio al dettaglio di orologi, articoli di
gioielleria e argenteria |
In “zone rosse” |
47.78.10 |
Commercio al dettaglio di mobili per ufficio |
In “zone rosse” |
47.78.31 |
Commercio al dettaglio di oggetti d’arte (incluse le
gallerie d’arte) |
In “zone rosse” |
47.78.32 |
Commercio al dettaglio di oggetti d’artigianato |
In “zone rosse” |
47.78.33 |
Commercio al dettaglio di arredi sacri ed articoli
religiosi |
In “zone rosse” |
47.78.35 |
Commercio al dettaglio di bomboniere |
In “zone rosse” |
47.78.36 |
Commercio al dettaglio di chincaglieria e bigiotteria
(inclusi gli oggetti ricordo e gli articoli di promozione pubblicitaria) |
In “zone rosse” |
47.78.37 |
Commercio al dettaglio di articoli per le belle arti |
In “zone rosse” |
47.78.50 |
Commercio al dettaglio di armi e munizioni, articoli
militari |
In “zone rosse” |
47.78.91 |
Commercio al
dettaglio di filatelia, numismatica e articoli da collezionismo |
In “zone rosse” |
47.78.92 |
Commercio al dettaglio di spaghi, cordami, tele e
sacchi di juta e prodotti per l’imballaggio (esclusi quelli in carta e
cartone) |
In “zone rosse” |
47.78.94 |
Commercio al dettaglio di articoli per adulti (sexy shop) |
In “zone rosse” |
47.78.99 |
Commercio al dettaglio di altri prodotti non
alimentari NCA |
In “zone rosse” |
47.79.10 |
Commercio al dettaglio di libri di seconda mano |
In “zone rosse” |
47.79.20 |
Commercio al dettaglio di mobili usati e oggetti di
antiquariato |
In “zone rosse” |
Codice ATECO |
Descrizione |
Sede operativa |
47.79.30 |
Commercio al dettaglio di indumenti e altri oggetti
usati |
In “zone rosse” |
47.79.40 |
Case d’asta al dettaglio (escluse aste via Internet) |
In “zone rosse” |
47.81.01 |
Commercio al dettaglio ambulante di prodotti
ortofrutticoli |
In “zone rosse” |
47.81.02 |
Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ittici |
In “zone rosse” |
47.81.03 |
Commercio al dettaglio ambulante di carne |
In “zone rosse” |
47.81.09 |
Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti
alimentari e bevande NCA |
In “zone rosse” |
47.82.01 |
Commercio al dettaglio ambulante di tessuti, articoli
tessili per la casa, articoli di abbigliamento |
In “zone rosse” |
47.82.02 |
Commercio al dettaglio ambulante di calzature e
pelletterie |
In “zone rosse” |
47.89.01 |
Commercio al
dettaglio ambulante di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti |
In “zone rosse” |
47.89.02 |
Commercio al dettaglio ambulante di macchine,
attrezzature e prodotti per l’agricoltura; attrezzature per il
giardinaggio |
In “zone rosse” |
47.89.03 |
Commercio al dettaglio ambulante di profumi e
cosmetici; saponi, detersivi ed altri detergenti per qualsiasi uso |
In “zone rosse” |
47.89.04 |
Commercio al dettaglio ambulante di chincaglieria e
bigiotteria |
In “zone rosse” |
47.89.05 |
Commercio al dettaglio ambulante di arredamenti per
giardino; mobili; tappeti e stuoie; articoli casalinghi; elettrodomestici;
materiale elettrico |
In “zone rosse” |
47.89.09 |
Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti NCA |
In “zone rosse” |
47.99.10 |
Commercio al dettaglio di prodotti vari, mediante l’intervento
di un dimostratore o di un incaricato alla vendita (porta a porta) |
In “zone rosse” |
79.11.00 |
Attività delle agenzie di viaggio |
In “zone rosse” |
79.12.00 |
Attività dei tour
operator |
In “zone rosse” |
96.02.02 |
Servizi degli istituti di bellezza |
In “zone rosse” |
96.02.03 |
Servizi di manicure
e pedicure |
In “zone rosse” |
96.09.02 |
Attività di tatuaggio e piercing |
In “zone rosse” |
96.09.03 |
Agenzie matrimoniali e d’incontro |
In “zone rosse” |
96.09.04 |
Servizi di cura degli animali da compagnia (esclusi i
servizi veterinari) |
In “zone rosse” |
96.09.09 |
Altre attività di servizi per la persona NCA |
In “zone rosse” |
Integrazione
dei codici ATECO da parte del DL “Ristori-ter”
Come anticipato, con l’art.
1 co. 2 del DL 154/2020 (“Ristori-ter”) è stato inserito nel suddetto Allegato
2 al DL 149/2020 il codice ATECO 47.72.10 “Commercio al dettaglio di calzature e
accessori”.
Modifiche delle “zone rosse”
La norma non precisa quali siano gli effetti sul credito d’imposta
della successiva “entrata” o “uscita” di una determinata Regione (o Provincia
autonoma) dalla “zona rossa”.
In particolare, si attendono chiarimenti ufficiali sulla
possibilità di accedere al credito d’imposta per tutti e tre i mesi di ottobre,
novembre e dicembre 2020 anche per i soggetti che abbiano sede operativa in Regioni
o Province autonome che sono state dichiarate “zona rossa” in un momento
successivo, ovvero siano “usciti” dalle “zone rosse” successivamente.
Si consideri, peraltro, che lo stesso DL 149/2020 (“Ristori-bis”) è entrato in vigore il 9.11.2020 e
le prime “zone rosse” sono state individuate con l’ordinanza del Ministro della
Salute 4.11.2020, con effetto dal 6.11.2020; eppure il decreto “Ristori-bis” prevede la spettanza del credito
anche per il mese di ottobre. Pertanto, si deve rilevare come, normativamente,
il credito d’imposta fosse destinato per sua natura ad operare anche retroattivamente.
Per questo si potrebbe
ipotizzare, ma si attendono chiarimenti ufficiali al riguardo, che la sede operativa
in una “zona rossa” consenta l’accesso al credito per le tre mensilità (in
presenza delle condizioni) a prescindere dal momento dell’inserimento e dalla
durata della permanenza in “zona rossa”.
4 condizioni di accesso al credito d’imposta locazione dei
decreti “ristori” e “ristori-bis”
I soggetti
individuati ai paragrafi precedenti possono accedere al credito d’imposta sui
canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo e di affitto d’azienda,
limitatamente a ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020:
·
indipendentemente dal volume di ricavi e
compensi registrato nel periodo d’imposta precedente, cioè anche se l’impresa
ha registrato ricavi superiori a 5 milioni di euro;
·
a condizione che abbiano subito una diminuzione
del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il 50%
rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente (tale condizione non
opera per i soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dall’1.1.2019,
nonché per i soggetti che hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel
territorio di Comuni colpiti da eventi calamitosi con stato di emergenza già in
vigore alla data di dichiarazione dello stato di emergenza da COVID-19,
avvenuta il 31.1.2020).
5 ambito oggettivo del credito
d’imposta locazione dei decreti “ristori” e “ristori-bis”
Il credito d’imposta
spetta per i contratti di:
·
locazione di immobili e sublocazione;
·
leasing
operativo di immobili;
·
concessione di immobili;
·
servizi a prestazioni complesse comprensivi di immobili
(ad esempio contratti di coworking);
·
affitto d’azienda comprensivi di immobili.
Per quanto concerne l’oggetto del
contratto, deve trattarsi di:
·
immobili (anche terreni) a uso non abitativo (a
tal fine non rileva la categoria catastale);
·
destinati allo svolgimento dell’attività
industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio
abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo (possono quindi
accedere, secondo la circ. Agenzia delle Entrate 6.6.2020 n. 14, anche gli
immobili adibiti ad uso promiscuo dal professionista, ma in tal caso il credito
spetta sul 50% del canone).
6 misura del credito d’imposta
locazione dei decreti “ristori” e “ristori-bis”
Il credito d’imposta spetta:
·
nella misura del 60% dell’ammontare mensile del
canone per i contratti di locazione (o sublo-cazione), di leasing o di concessione di immobili a uso non abitativo destinati
alle attività indi-cate dalla norma (industriale, commerciale, artigianale,
agricola, di interesse turistico o di lavoro autonomo);
·
nella misura del 30% dei canoni relativi a
contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda,
comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato alle attività
indicate dalla norma;
·
per le strutture turistico-ricettive, nella
misura del 50% dei canoni relativi a contratti di affitto d’azienda,
comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato alle attività
indicate dalla norma; inoltre, se in relazione alla medesima struttura
turistico-ricettiva sono stipulati due contratti distinti, uno relativo alla
locazione dell’immobile e uno relativo all’affitto d’azienda, il credito d’imposta
spetta per entrambi i contratti.
Atteso che i decreti “Ristori” e “Ristori-bis”, nel prevedere il credito d’imposta
per l’ultimo trimestre del 2020, rinviano all’art. 28 del DL 34/2020 “in quanto compatibile” e dispongono che
il credito per l’ultimo trimestre spetti “indipendentemente
dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d’imposta precedente”,
si ritiene che il credito d’imposta possa spettare, anche per i dettaglianti
con ricavi superiori a 5 milioni di euro, nella misura piena del 60% e 30%, non
potendosi ritenere “compatibile” con il “nuovo” credito d’imposta il co. 3-bis dell’art. 28 del DL 34/2020, il
quale disponeva, per i dettaglianti con ricavi superiori a 5 milioni di euro,
la spettanza del credito (per i mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020) in
misura “ridotta” del 20% e 10%. Sul punto, tuttavia, si attendono chiarimenti
ufficiali.
Pagamento nel 2020
In base al disposto dell’art. 28 co. 5 del DL 34/2020, il
credito d’imposta sui canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo è “commisurato all’importo versato nel periodo
d’imposta 2020”.
Tale disposizione presenta criticità se applicata al “nuovo”
credito d’imposta previsto, per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020,
dai decreti “Ristori” e “Ristori-bis”,
in quanto è molto probabile che il canone venga corrisposto nel 2021.
Sarebbe importante che la norma venisse, pertanto, adeguata,
in modo da ammettere il credito d’imposta anche per i canoni pagati nel 2021.
7 utilizzo del credito
Il credito d’imposta può essere:
·
utilizzato in compensazione nel modello F24
(codice tributo “6920”) ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97, presentato esclusivamente
tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, successivamente all’avvenuto
pagamento del canone;
· utilizzato nella dichiarazione dei redditi
relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa;
·
ceduto, anche parzialmente, ai sensi dell’art.
122 del DL 34/2020, ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito o il
locatore stesso (in quest’ultimo caso occorre pagare solo la differenza tra il
canone dovuto e il credito d’imposta spettante); il cessionario, previa
comunicazione della cessione da parte del cedente (accettata dal cessionario)
sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate, userà poi il codice tributo
“6931” in compensazione nel modello F24.
Si segnala, tuttavia, che il modello per la comunicazione
della cessione del credito attualmente disponibile sul sito dell’Agenzia delle
Entrate non è ancora stato adeguato alla disciplina recata dai decreti “Ristori”
e “Ristori-bis”, atteso che non
presenta ancora l’indicazione relativa ai mesi di ottobre, novembre e dicembre
2020.
8 Limiti comunitari
Anche il credito d’imposta sui canoni di locazione previsto
dai decreti “Ristori” e “Ristori-bis”
è riconosciuto nei limiti e alle condizioni del “Quadro temporaneo per le
misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del
COVID-19”, di cui alla comunicazione della Commissione europea del 19.3.2020 e
successive modifiche.
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