Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.L. 13 marzo 2021, n. 30 divengono pienamente efficaci le nuove misure introdotte dal Governo per fronteggiare il perdurare dell'attuale situazione di emergenza Covid-19.
Il licenziato Decreto Legge dispone misure più stringenti alla mobilità e circolazione delle persone nel periodo dal 15 aprile 2021 e sino al termine delle festività pasquali e stabilisce interventi di sostegno a favore dei lavoratori con figli minori obbligati in didattica a distanza o in quarantena.
Art. 1 - Ulteriori misure per contenere e contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 | - Dal 15 marzo al 2 aprile 2021 e nella giornata del 6 aprile 2021, nelle Regioni i cui territori si collocano in "zona gialla" si applicano le misure previste dalla "zona arancione".
- Dal 15 marzo al 6 aprile 2021, le misure previste per la "zona rossa" si applicano anche nelle Regioni individuate con ordinanza del Ministro della salute, nelle quali l’incidenza cumulativa settimanale dei contagi è superiore a 250 casi ogni 100 mila abitanti.
- Dal 15 marzo al 6 aprile 2021, i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano possono disporre l’applicazione delle misure stabilite per la "zona rossa", quindi misure più restrittive:
- nelle province in cui l’incidenza cumulativa settimanale dei contagi è superiore a 250 casi ogni 100 mila abitanti;
- nella aree in cui la circolazione di varianti da COVID – 19 determinano alto rischio di diffusività o induce malattia grave.
- Dal 15 marzo al 2 aprile 2021 e nella giornata del 6 aprile 2021, nelle Regioni nelle quali si applicano le misure stabilite per la "zona arancione", è consentito, in ambito comunale, lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5 e le ore 22, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di 14 anni sui quali tali persone esercitino la responsabilità genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi.
- Nei giorni 3, 4 e 5 aprile 2021, sull’intero territorio nazionale, ad eccezione delle Regioni i cui territori si collocano in "zona bianca", si applicano le misure previste dalla "zona rossa". Nei medesimi giorni è consentito, in ambito regionale, lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5 e le ore 22, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di 14 anni sui quali tali persone esercitino la responsabilità genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi.
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Art. 2 - Congedi per genitori | Genitore lavoratore dipendente con figli conviventi minori di 16 anni: - alternativamente all’altro genitore può svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata:
- della sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio;
- dell’infezione da SARS Covid-19 del figlio;
- della quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto.
Genitore lavoratore dipendente con figli conviventi minori di 14 anni: - se l’attività lavorativa non può essere svolta in modalità agile e sempre alternativamente all’altro genitore:
- è ammessa l’astensione dal lavoro per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio, alla durata dell’infezione da SARS Covid-19 del figlio, nonché alla durata della quarantena del figlio;
- con il riconoscimento, in sostituzione della retribuzione e con copertura da contribuzione figurativa, di un’indennità pari al 50% della retribuzione stessa, calcolata secondo le disposizioni sui congedi di maternità e parentali (art. 23, D.Lgs n. 151/2001).
Il beneficio di cui sopra è riconosciuto anche ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata (art. 4, comma 1, Legge n. 104/1992) iscritti a scuole di ogni ordine e grado per le quali sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura. Periodo 1° gennaio 2021 – 12 marzo 2021 I periodi di congedo parentale (artt. 32 e 33 D.Lgs n. 151/2001) fruiti dai genitori lavoratori dipendenti di figli minori di 14 anni a decorrere dal 1° gennaio 2021 e sino al 12 marzo 2021 e coincidenti con: - sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio;
- infezione da SARS Covid-19 del figlio;
- quarantena del figlio;
possono essere convertiti a domanda nel congedo per emergenza Covid-19 con diritto all’indennità del 50% della retribuzione e non sono computati né indennizzati a titolo di congedo parentale. Genitore lavoratore dipendente con figli conviventi minori di età compresa tra i 14 e i 16 anni: uno dei genitori, alternativamente all’altro: - ha diritto di ricorrere al congedo per emergenza Covid-19 nel caso in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile;
- ha diritto di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa;
- è protetto dal divieto di licenziamento e ha diritto alla conservazione del posto di lavoro.
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Art. 2 - Bonus baby sitting | Possono richiedere la corresponsione di uno o più bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting, nel limite massimo complessivo di 100 euro settimanali, a favore di figli conviventi minori di anni 14: - i lavoratori iscritti alla gestione separata INPS;
- i lavoratori autonomi;
- il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, impiegato per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19;
- i lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori socio-sanitari.
Il bonus viene erogato mediante il libretto famiglia di cui all’articolo 54-bis del D.L. 24 aprile 2017, n. 50. Il bonus è erogato: - in alternativa, direttamente al richiedente, per la comprovata iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi per l’infanzia, ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia;
- ai lavoratori autonomi non iscritti all’INPS, subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari;
- solo se l’altro genitore non accede ad altre tutele (lavoro agile) o al congedo per emergenza Covid-19 e comunque in alternativa alle predette misure.
→ La fruizione del bonus per servizi integrativi per l’infanzia è incompatibile con la fruizione del bonus asilo nido. → Per i giorni in cui un genitore svolge la prestazione di lavoro in modalità agile o fruisce del congedo di cui sopra oppure non svolge alcuna attività lavorativa o è sospeso dal lavoro, l’altro genitore non può fruire dell’astensione per congedo o del bonus baby sitting salvo che sia genitore anche di altri figli minori di anni quattordici avuti da altri soggetti che non stiano fruendo di alcuna delle misure sopra previste. Tutte le misure sopra previste (lavoro agile, congedi e bonus baby sitting) si applicano fino al 30 giugno 2021. |
Art. 4 - Entrata in vigore | Le misure introdotte entrano in vigore il 13 marzo 2021. |
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