Smart working per genitori lavoratori dipendenti
Tra le misure di sostegno alla famiglia, l'art. 2,
comma 1, del decreto legge 13 marzo 2021, n. 30 riconosce al genitore, lavoratore
dipendente, di figlio convivente minore di anni 16, alternativamente all'altro
genitore, di svolgere l'attività lavorativa in smart working ino alla data
del 30 giugno 2021 con le seguenti modalità opertative:
Nota: vi è da segnalare che in precedenza la quarentena per contatto del
figlio si riferiva al solo contagio avvenuto all'interno del plesso scolastico,
nell'ambito dello svolgimento di attività sportive di base, nel corso di
attività motoria in strutture quali palestre, piscine, centri sportivi, circoli
sportivi, sia pubblici che privati nonchè all'interno di strutture regolarmente
frequentate per seguire lezioni musicali e linguistiche.
Ora invece la nuova normativa ha esteso il concetto prevedendo
testualmente: “a seguito di contatto ovunque avvenuto”.
Si rammenta, al solo scopo informativo, che rimane in vigore fino al 30
giugno 2021 la norma di cui all'art. 21 ter del decreto Agosto che
prevede per i genitori lavoratori dipendenti privati con almeno un figlio
affetto da disabilità grave la possibilità di svolgere l'attività lavorativa in
smart working, anche senza accordi individuali, se nel nucleo
familiare non vi sia altro genitore non lavoratore e sempre fatto salvo che
l'attività lavorativa in questione non richieda la presenza fisica del
lavoratore in questione.
Congedi genitori lavoratori dipendenti
Il comma 2 dell'articolo 2 del decreto legge n. 30 del
2021 dispone la possibilità, di fruire dei congedi parzialmente indennizzati
per i figli under 14 e non indennizzati per i figli da 14 anni a 16 anni (con
il compimento del 16 anno non si ha più diritto).
Nota: l'astensione dal
lavoro è ammessa per un periodo corrispondente, in tutto o in parte, alla
durata della sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio, alla
durata dell'infezione da Covid-19 del figlio ovvero alla durata della
quarantena del figlio.
Da notare che i congedi di cui sopra
(indennizzati o non indennizzati) spettano solo nelle ipotesi in cui “ la
prestazione lavorativa non può essere svolta in modalità smart wotging”.
Sempre fino al 30 giugno 2021 resta in vigore la norma che prevede il congedo indennizzato al 50%.per i “genitori di figli con disabilità” in situazione di gravità (Legge 5 febbraio 1992, n. 104), iscritti a scuole di ogni ordine e grado per le quali sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura.
In buona sostanza la norma prevede quanto segue:
2. figlio di età compresa
fra 14 e 16 anni: uno dei genitori può astenersi dal lavoro senza corresponsione di alcuna
indennità e senza riconoscimento di alcuna contribuzione figutrativa (al
genitore risulta applicabile il divieto di licenziamento e il diritto alla
conservazione del posto di lavoro).
Nota: per i giorni in
cui un genitore svolge la prestazione di lavoro in modalità agile o fruisce del
congedo oppure non svolge alcuna attività lavorativa o è sospeso dal lavoro,
l’altro genitore non può fruire della modalità di lavoro agile, del congedo o
del bonus, salvo che non sia genitore anche di altri gli minori di anni
quattordici avuti da altri soggetti che non stiano fruendo di alcuna delle
misure previste dalla nuova normativa in materia.
Bonus baby sitter
Il comma 6 dell'art. 2 del decreto legge n.
30/2021 prevede il riconoscimento di uno o più bonus per l'acquisto di
servizi di baby sitter nel limite massimo complessivo di 100 euro
settimanali per prestazioni effettuate a seguito di:
· quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di “contatto ovunque avvenuto”.
Soggetti a cui spetta il bonus
1. soggetti aventi
diritti:
2. Erogazione del bonus
3. Durata del beneficio
La misura si applica fino alla data
del 30 giugno 2021.
Congedi parentali da convertire in Congedi Covid-19
E' prevista la possibilità, per le lavoratrici e i
lavoratori che hanno fruito a far data dal 1° gennaio 2021 e fino al 13
marzo 2021, dei congedi parentali di cui agli art. 32 e 33 del D.Lgs.
151/2001, di poter richiedere la conversione di tali congedi parentali nel
congedo straordinario previsti dal Decreto Legge n. 30-2021 (comma 2 e comma
3)se i congedi parentali goduti, sono stati utilizzati nel corso di sospensione
della didattica in presenza del figlio, di quarantena del figlio, o nel corso
dell’infezione da Covid – 19.
Nota: i congedi parentali
possono essere convertiti a domanda dell'interessato nel congedo Covid-19, come
indicato nel comma 2 dell’art. 2 del d.l. 30/2021, con diritto all’indennità e
non computati né indennizzati a titolo di congedo parentale.
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