Operativo dal 1° novembre il sistema di verifica di congruità della manodopera nel settore edile, cd. DURC di congruità per tutti i lavori pubblici e per i lavori privati di valore pari o superiore a 70.000 euro.
La verifica di congruità del costo della manodopera impegnata per la realizzazione dell’opera rispetto al costo complessivo della stessa mira a rinvigorire l'azione di contrasto dei fenomeni di dumping contrattuale in edilizia e a promuovere l’emersione del lavoro irregolare rafforzando la tutela dei lavoratori sotto il profilo retributivo e per la salute e la sicurezza negli ambienti di lavoro.
Secondo quanto previsto dal Decreto Ministeriale n. 143 del 25 giugno 2021, l'obbligo scatta a partire dai lavori edili per i quali la denuncia di inizio lavori alla Cassa Edile territorialmente competente sia effettuata a decorrere dal 1° novembre 2021.
Il decreto Semplificazioni (articolo 8, comma 10-bis, decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120) ha previsto, in aggiunta al documento unico di regolarità contributiva (DURC), il documento relativo alla congruità dell'incidenza della manodopera relativa allo specifico intervento, rinviando ad un apposito decreto ministeriale la definizione delle modalità operative.
Successivamente è stato siglato l’Accordo collettivo del 10 settembre 2020 in materia di congruità della manodopera per il settore edile.
Il Decreto Ministeriale n. 143 del 25 giugno 2021 ha dato attuazione a quanto previsto dal decreto Semplificazioni, recependo l’Accordo collettivo del 10 settembre 2020.
L'Ispettorato nazionale del lavoro ha poi fornito le indicazioni con la nota del 19 luglio 2021, prot. n. 522.
Infine la CNCE ha chiarito le condizioni per la regolarità dell’impresa con la comunicazione CNCE n. 792/2021, come integrata dalla comunicazione del 29 ottobre 2021 nella quale è stata fornita una scheda riepilogativa del trattamento della tipologia di ore denunciate in Cassa Edile/Edilcassa e dei relativi accertamenti da parte delle Casse.
DURC di congruità: ambito di applicazione
La verifica della congruità si applica:
- a tutti i lavori pubblici;
- ai lavori privati limitatamente alle opere il cui valore risulti complessivamente di importo pari o superiore a70.000 euro.
Essa consta nella verifica dell’incidenza della manodopera relativa allo specifico intervento realizzato nel settore edile nell’ambito dei lavori (pubblici e privati) eseguiti da parte di imprese affidatarie, in appalto o subappalto, ovvero da lavoratori autonomi coinvolti a qualsiasi titolo nella loro esecuzione.
N.B. Per "settore edile" si intendono tutte le attività, comprese quelle affini, direttamente e funzionalmente connesse all’attività resa dall’impresa affidataria dei lavori, per le quali trova applicazione la contrattazione collettiva edile, nazionale e territoriale, stipulata dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. |
Sono esclusi dalla verifica della congruità i lavori affidati per la ricostruzione delle aree territoriali colpite da eventi sismici del 2016, per la quale siano già state adottate specifiche ordinanze del Commissario straordinario del Governo.
DURC di congruità: verifiche
Nella fase di prima applicazione, la verifica della congruità è effettuata in relazione ai seguenti indici minimi di congruità riferiti alle singole categorie di lavori (tabella allegata all’accordo del 10 settembre 2020 e al decreto Ministeriale n. 143 del 25 giugno 2021). (*)
CATEGORIE | Percentuali di incidenza minima della manodopera sul valore dell’opera | |
1
| OG1 - Nuova edilizia civile, compresi impianti e forniture | 14,28% |
2
| OG1 - Nuova edilizia industriale, esclusi impianti | 5,36% |
3
| Ristrutturazione di edifici civili | 22,00% |
4
| Ristrutturazione di edifici industriali, esclusi impianti | 6,69% |
5
| OG2 - Restauro e manutenzione di beni tutelati | 30,00% |
6
| OG3 - Opere stradali, ponti, etc. | 13,77% |
7
| OG4 - Opere d’arte nel sottosuolo | 10,82% |
8
| OG5 - Dighe | 16,07% |
9
| OG6 - Acquedotti e fognature | 14,63% |
10
| OG6 - Gasdotti | 13,66% |
11
| OG6 - Oleodotti | 13,66% |
12
| OG6 - Opere di irrigazione ed evacuazione | 12,48% |
13
| OG7 - Opere marittime | 12,16% |
14
| OG8 - Opere fluviali | 13,31% |
15
| OG9 - Impianti per la produzione di energia elettrica | 14,23% |
16
| OG10 - Impianti per la trasformazione e distribuzione | 5,36% |
17
| OG12 - OG13 - Bonifica e protezione ambientale | 16,47% |
(*) Gli indici di congruità sono periodicamente aggiornati con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentite le Parti sociali.
Le verifiche sono effettuate tenendo conto delle informazioni dichiarate dall’impresa principale alla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente con riferimento al valore complessivo dell’opera, al valore dei lavori edili previsti per la realizzazione della stessa, alla committenza, nonché alle eventuali imprese subappaltatrici e sub-affidatarie.
In caso di variazioni da parte del committente, l’impresa è tenuta a dimostrare la congruità in relazione al nuovo valore determinato dalle varianti apportate.
Per i lavori pubblici, la congruità dell’incidenza della manodopera sull’opera complessiva è richiesta dal committente o dall’impresa affidataria in occasione della presentazione dell’ultimo stato di avanzamento dei lavori da parte dell’impresa, prima di procedere al saldo finale dei lavori.
Per i lavori privati, la congruità dell’incidenza della manodopera deve essere dimostrata prima dell’erogazione del saldo finale da parte del committente. A tal fine, l’impresa affidataria presenta l’attestazione riferita alla congruità dell’opera complessiva.
DURC di congruità: rilascio
La Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente rilascia l’attestazione di congruità entro 10 giorni dalla richiesta, su istanza dell’impresa affidataria o dell'intermediario delegato o del committente.
Se non è possibile attestare la congruità, la Cassa Edile/Edilcassa che ha ricevuto la richiesta comunica analiticamente all’impresa affidataria le difformità riscontrate, invitandola a regolarizzare la propria posizione entro 15 giorni con il versamento della differenza di costo del lavoro necessaria per raggiungere la percentuale stabilita per la congruità.
L'impresa che regolarizza la propria posizione nel termine perentorio concessole ottiene il DURC di congruità.
In mancanza di regolarizzazione, ai soggetti che hanno effettuato la richiesta viene comunicato l’esito negativo della verifica di congruità con indicazione degli importi a debito e delle cause di irregolarità e l’impresa affidataria viene iscritta nella Banca nazionale delle imprese irregolari (BNI). L’esito negativo della verifica di congruità riferita alla singola opera, pubblica o privata, incide, dalla data di emissione, sulle successive verifiche di regolarità contributiva finalizzate al rilascio del DURC online per l’impresa affidataria.
N.B. La Cassa rilascia ugualmente l’attestazione di regolarità, previa idonea giustificazione del direttore lavori, in caso di mancato raggiungimento della congruità se lo scostamento rispetto agli indici di congruità è pari o inferiore al 5% della percentuale della manodopera. È inoltre possibile, in caso di non congruità, dimostrare il raggiungimento della percentuale di incidenza attraverso documentazione idonea a attestare costi non registrati in Cassa Edile/Edilcassa. |
DURC di congruità: CNCE EdilConnect
Da ultimo si ricorda che la CNCE ha inoltre reso disponibile il portale utilizzato dal Sistema nazionale edile per la verifica della congruità della manodopera nei cantieri denominato "CNCE_EdilConnect", con la relativa guida per le imprese e i lavoratori autonomi.
Nella homepage del portale è disponibile un “simulatore di congruità” che consente alle imprese e ai loro consulenti di stimare gli importi di manodopera richiesti utili alla verifica di congruità.
L'accesso al portale è consentito previa registrazione.
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