Con il provvedimento prot. n. 305784/2021 l’Agenzia delle entrate ha definito le modalità e i termini di presentazione dell’istanza per richiedere il contributo a fondo perduto per le start-up previsto dall’articolo 1 ter D.L. 41/2021.
Possono richiedere il contributo in esame i titolari di reddito di impresa che hanno attivato la partita Iva dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, la cui attività d’impresa, in base alle risultanze del registro delle imprese tenuto presso la CCIAA, è iniziata nel corso del 2019.
In ogni caso, il contributo spetta in assenza del requisito della riduzione del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 di almeno il 30% rispetto al 2019 previsto per il contributo di cui all’articolo 1 D.L. 41/2021.
Gli altri requisiti previsti dallo stesso articolo 1 D.L. 41/2021, invece, devono tutti sussistere.
Possono quindi beneficiare del contributo in esame, tra gli altri, gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione allo svolgimento di attività commerciali.
Non possono beneficiare del contributo i soggetti la cui partita Iva risulti non attiva alla data di entrata in vigore del D.L. 41/2021 (23 marzo 2021), gli enti pubblici di cui all’articolo 74 Tuir, gli intermediari finanziari e società di partecipazione di cui all’articolo 162-bis Tuir.
Il contributo è previsto nella misura massima di 1.000 euro, per tutti i soggetti. Il valore del contributo a fondo perduto che sarà accreditato agli aventi diritto dipenderà tuttavia dal rapporto tra il limite complessivo di spesa stabilito per norma (20 milioni di euro) e l’ammontare complessivo dei contributi relativi alle istanze accolte.
L’istanza può essere tramessa, direttamente dal richiedente o tramite un intermediario, a partire dalla giornata ieri, 9 novembre, fino al 9 dicembre 2021.
L’Agenzia delle entrate, una volta ricevute le domande, determinerà quindi l’importo complessivo dei contributi richiesti con le istanze che hanno superato i controlli e, tenuto conto dei fondi disponibili, determinerà la percentuale di riparto, rapportando il richiamato limite di spesa all’ammontare complessivo dei contributi richiesti con le istanze validamente presentate.
Il contributo è erogato con accredito sul conto corrente identificato dall’Iban indicato nell’istanza, ma è comunque possibile, per il richiedente, scegliere irrevocabilmente di vedersi riconosciuto il contributo sotto forma di credito d’imposta.
Oltre ai dati appena richiamati, e i dati identificativi del richiedente, l’istanza contiene anche le dichiarazioni relative all’eventuale superamento dei limiti degli aiuti di Stato e alla sussistenza degli ulteriori requisiti definiti dalle sezioni 3.1 e 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19” e successive modifiche.
L’erogazione del contributo a fondo perduto è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea, della quale verrà data comunicazione sul sito internet dell’Agenzia delle entrate.
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