La Finanziaria 2021 ha introdotto un'indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO) riconosciuta in via sperimentale, per il triennio 2021-2023, a favore dei soggetti iscritti alla Gestione separata INPS esercenti attività di lavoro autonomo.
Per accedere all'agevolazione è richiesta la presentazione di un'apposita domanda all'INPS.
Recentemente l'Istituto ha comunicato che a partire dall'1.5.2022 è possibile presentare la domanda dell'indennità per il 2022. Il termine ultimo di presentazione è fissato al 31.10.2022.
Non possono beneficiare dell'indennità per il 2022 i soggetti che hanno già fruito della medesima per il 2021.
SOGGETTI BENEFICIARI
L'indennità in esame, come precisato nell'INPS nella citata Circolare n. 94, è destinata ai "liberi professionisti", compresi i partecipanti a studi associati / società semplici, iscritti alla Gestione separata INPS, esercenti per professione abituale un'attività di lavoro autonomo con:
- un reddito 2021 non superiore a € 8.299.76 (€ 8.145 rivalutati sulla base della variazione ISTAT anno precedente, come evidenziato dall'Istituto nella Circolare 16.2.2022, n. 26);
- un reddito di lavoro autonomo, nell'anno precedente la presentazione della domanda, inferiore al 50% della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei 3 anni precedenti all'anno precedente la presentazione della domanda.
L'indennità in esame:
- è erogata per 6 mensilità;
- è pari al 25%, su base semestrale, dell'ultimo reddito da lavoro autonomo certificato dall'Agenzia delle Entrate. Così, ad esempio, se il reddito professionale è pari a € 6.000, l'ISCRO ammonta a € 750 (6.000 / 2 = 3.000 ¿ 3.000 x 25%);
- a seguito della citata rivalutazione ISTAT non può in ogni caso superare € 815,20 mensili e non può essere inferiore a € 254,75 mensili (come desumibile dalla citata Circolare n. 26);
- spetta a decorrere dal primo giorno successivo alla presentazione della domanda;
- non comporta accredito di contribuzione figurativa;
- non concorre alla formazione del reddito del beneficiario;
- spetta una sola volta (anche se percepita parzialmente) nel triennio 2021-2023. Non può pertanto accedere al beneficio per il 2022 il soggetto che ha già fruito del medesimo per il 2021.
Come precisato dall'Istituto, nel caso in cui non sia "rintracciabile" alcuna dichiarazione dei redditi certificata dall'Agenzia delle Entrate in nessuno dei 4 anni oggetto di osservazione precedenti l'anno di presentazione della domanda, quest'ultima non è accolta.
Lo stesso Istituto nel Messaggio n. 1569 in esame ha precisato che i soggetti che per il 2021 non hanno avuto accesso alla prestazione in quanto la domanda è stata respinta e/o la prestazione è stata revocata dall'origine, possono presentare una nuova domanda per il 2022.
DOMANDA
Per usufruire dell'indennità in esame il soggetto interessato deve presentare all'INPS, in via telematica, entro il 31.10 di ciascun anno (2021, 2022 e 2023), un'apposita domanda tramite i canali disponibili sul sito Internet dell'Istituto. A tal fine è richiesto il possesso di una delle seguenti credenziali:
- SPID di livello 2 / superiore;
- CIE (Carta di Identità Elettronica 3.0);
- CNS (Carta Nazionale dei Servizi).
In alternativa al portale web, l'indennità in esame può essere richiesta tramite il servizio di Contact Center integrato (numero verde 803 164 da rete fissa / 06 164164 da rete mobile).
Per il 2022 la domanda va presentata dall'1.5.2022 fino al 31.10.2022.
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