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SPECIALE ASSUNZIONI | Assumere giovani nel 2023: con quali incentivi contributivi?

 

AGGIORNATO AL MESSAGGIO INPS N. 3618 DEL 17 OTTOBRE 2023.
Promuovere l’occupazione dei giovani e favorire l’acquisizione di nuove competenze tecniche e traversali necessarie per l'ingresso nel mondo del lavoro. È uno degli obiettivi delle politiche attive del lavoro, alla cui riforma il PNRR destina risorse pari a 4,4 miliardi di euro per il triennio 2021-2023.
Tra gli interventi a sostegno dell'occupazione gli incentivi contributivi occupano sicuramente un posto di rilievo, come peraltro si evince anche dall'ultimo “Focus sulle agevolazioni contributive per le assunzioni e le variazioni contrattuali” del 22 dicembre 2022 dell'INPS.
La legge di Bilancio 2023 (legge 29 dicembre 2022, n. 197, in vigore dal 1° gennaio 2023) non sfugge a tale logica pur presentando qualche sorpresa in tema di apprendistato.
Forniamo di seguito il quadro degli incentivi contributivi fruibili dai datori di lavoro privati che intendono assumere giovani o apprendisti aggiornato alla luce delle ultime novità del decreto lavoro (articolo 27, decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48) e delle istruzioni INPS (da ultimo circolare n. 57 del 22 giugno 2023 e circolare n. 68 del 21 luglio 2023, quest'ultima come rettificata dal messaggio n. 2923 del 10 agosto 2023).
Esonero giovanile under 36
L'articolo 1, comma 297 della legge di Bilancio 2023, proroga di un anno l'operatività dell'esonero giovanile under 36 di cui al comma 10 dell'articolo 1 della legge di Bilancio 2021 (legge 30 dicembre 2020, n. 178).
Tale norma prevede, per il solo biennio 2021-2022, che l’esonero giovanile strutturale di cui all’articolo 1, commi da 100 a 105 e 107, legge di Bilancio 2018 (legge 27 dicembre 2017, n. 205):
  • possa essere applicato per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato con riferimento a soggetti che, alla data della prima assunzione incentivata, non abbiano compiuto 36 anni di età e che non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro nel corso dell’intera vita lavorativa (eventuali periodi di apprendistato, svolti in precedenza, non sono ostativi al riconoscimento dell’agevolazione);
  • consista in uno sgravio contributivo totale da riconoscere ai datori di lavoro privati per un periodo massimo di 36 mesi (48 mesi per le assunzioni effettuate in una sede o unità produttiva ubicata nelle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna) e nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui, riparametrato e applicato su base mensile.
Con la proroga disposta dalla legge di Bilancio 2023 i datori di lavoro privati, pertanto, potranno fruire dell'esonero giovanile under 36 anche per le nuove assunzioni a tempo indeterminato (e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato) effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.
NOVITA': Per le nuove assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel 2023 il limite massimo di importo dello sgravio concedibile sale da 6.000 a 8.000 euro annui, da riparametrare e applicare su base mensile (666,66 euro mensili).
Lo sgravio si applica sui complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL ed è subordinato all’autorizzazione della Commissione europea.
L’esonero è riconosciuto a tutti i datori di lavoro privati (a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore), compresi i datori di lavoro del settore agricolo, a condizione che non abbiano proceduto, nei 6 mesi precedenti l'assunzione, né procedano, nei 9 mesi successivi alla stessa, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o a licenziamenti collettivi nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva.
L’incentivo è stato autorizzato dalla Commissione UE fino al 31 dicembre 2023. L'INPS ha fornito le istruzioni con la circolare n. 57 del 22 giugno 2023.
ATTENZIONE: Come confermato dall'INPS, da ultimo, con la circolare n. 57 del 2023, il regime agevolato di cui al comma 10 dell'articolo 1 della legge di Bilancio 2021 non si applica alle prosecuzioni di contratto al termine del periodo di apprendistato e alle assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato riguardanti giovani che, nei 6 mesi precedenti, abbiano svolto presso il medesimo datore di lavoro attività di alternanza scuola-lavoro o periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione, per le quali trova applicazione solo il regime agevolato di cui all’articolo 1, commi 106 e 108, della legge di Bilancio 2018 (per approfondimenti, si veda infra) (INPS, circolare n. 56 del 12 aprile 2021).

Esonero giovanile under 30 e prosecuzione di apprendistato
L'esonero giovanile under 36 è una misura ulteriore e aggiuntiva (INPS, circolare n. 56 del 12 aprile 2021 e INPS, circolare n. 57 del 22 giugno 2023) rispetto all'incentivo contributivo strutturale previsto dalla legge di Bilancio 2018 (articolo 1, commi 100-108 e 113-114, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e circolare INPS 2 marzo 2018 n. 40).
L'incentivo strutturale spetta a tutti i datori di lavoro privati (imprenditori e non imprenditori), ivi compresi i datori di lavoro del settore agricolo, per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni di precedenti rapporti a termine di soggetti che non abbiano compiuto 30 anni di età alla data della nuova assunzione o della conversione a tempo indeterminato e che non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro (eventuali periodi di apprendistato, svolti in precedenza, non sono ostativi al riconoscimento dell’agevolazione).
L'esonero contributivo spetta, per una durata massima di 36 mesi, nella misura del 50% sui complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL e nel limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.
L'esonero non rientra tra gli aiuti di Stato e non è pertanto subordinato ad autorizzazione UE.
L'esonero contributivo è riconosciuto a condizione che, nei 6 mesi precedenti l'assunzione, il datore di lavoro non abbia proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi nella medesima unità produttiva.
Inoltre, il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto o di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con la medesima qualifica del lavoratore assunto con l'esonero, effettuato nei 6 mesi successivi all'assunzione agevolata, comporta la revoca dell'esonero e il recupero del beneficio fruito.
L'esonero si applica per un periodo massimo di 12 mesi, nel limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua, nei casi di prosecuzione di un contratto di apprendistato in rapporto a tempo indeterminato, a condizione che il lavoratore non abbia compiuto 30 anni di età alla data della prosecuzione. In tal caso, l'esonero è applicato a decorrere dal primo mese successivo a quello di scadenza del beneficio contributivo di cui all'articolo 47, comma 7, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. Pertanto, nelle ipotesi di mantenimento in servizio al termine del periodo formativo, il datore di lavoro potrà fruire dei benefici contributivi in materia di previdenza e assistenza sociale per un ulteriore anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, e, alla scadenza del periodo agevolato, in presenza del requisito anagrafico dei 30 anni di età in capo al lavoratore al momento del mantenimento in servizio, potrà fruire dell’esonero giovanile, nel limite massimo di 3.000 euro, per un periodo massimo di 12 mesi.

Mettiamo a confronto l'esonero giovanile under 36 e l'esonero giovanile under 30 nella tabella che segue.

 

Esonero giovanile under 36 

Esonero giovanile under 30

Datori di lavoro che possono accedere al beneficio

Datori di lavoro privati (imprenditori e non imprenditori), ivi compresi i datori di lavoro del settore agricolo e con esclusione delle imprese del settore finanziario e dei datori di lavoro domestico

Datori di lavoro privati (imprenditori e non imprenditori), ivi compresi i datori di lavoro del settore agricolo e con esclusione dei datori di lavoro domestico

Rapporti di lavoro incentivati

 

 

 

 

Nuove assunzioni a tempo indeterminato (anche a scopo di somministrazione) e trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, effettuate nel 2023, di soggetti con qualifica di operai, impiegati o quadri (sono esclusi pertanto i dirigenti) e che, alla data dell’evento incentivato, non abbiano compiuto 36 anni e che non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro nel corso dell’intera vita lavorativa.

L’esonero contributivo è anche applicabile ai rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro.

 

Nuove assunzioni a tempo indeterminato (anche a scopo di somministrazione) e trasformazioni di precedenti rapporti a termine di soggetti con qualifica di operai, impiegati o quadri (sono esclusi pertanto i dirigenti) che non abbiano compiuto 30 anni di età alla data della nuova assunzione o della conversione a tempo indeterminato e che non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro.

Mantenimento in servizio del lavoratore al termine del periodo di apprendistato se, alla data del mantenimento in servizio, il giovane non abbia compiuto 30 anni di età.

L’esonero contributivo è anche applicabile ai rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro .

Rapporti di lavoro non incentivati

Non si applica ai rapporti di lavoro domestico, ai rapporti di apprendistato, all'assunzione con contratto di lavoro intermittente o a chiamata o per rapporti di lavoro con qualifica dirigenziale

Non si applica ai rapporti di lavoro domestico, ai rapporti di apprendistato, all'assunzione con contratto di lavoro intermittente o a chiamata, per rapporti di lavoro con qualifica dirigenziale e alle prestazioni di lavoro occasionale.

Misura e durata massima dell’incentivo

 

 

 

 

Esonero dal versamento del 100% della contribuzione datoriale sgravabile, con esclusione dei premi e dei contributi INAIL, per un periodo massimo di 36 mesi (48 mesi per le assunzioni effettuate in una sede o unità produttiva ubicata nelle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna) e nel limite massimo (per le nuove assunzioni 2023) di 8.000 euro annui.

Esonero dal versamento del 50% della contribuzione datoriale sgravabile, con esclusione dei premi e dei contributi INAIL, nel limite massimo di importo pari a 3.000 euro annui:

  • per nuove assunzioni e conversioni, 36 mesi dalla data di assunzione del lavoratore
  • nelle ipotesi di mantenimento in servizio al termine del periodo di apprendistato, per 12 mesi dal mese successivo rispetto all’ulteriore periodo agevolato previsto dall’articolo 47, comma 7, del D.Lgs. n. 81/2015.

Condizioni di spettanza

Principi generali in materia di incentivi all’assunzione (fatte salve le espresse deroghe previste dall'INPS nel paragrafo 5,1 della circolare n. 57 del 2023. Sono, ad esempio, incentivabili le assunzioni obbligatorie).

Condizioni fissate dall’articolo 1, commi 1175 e 1176, della legge n. 296/2006.

In aggiunta, le seguenti condizioni specifiche:

  • il lavoratore, alla data della nuova assunzione, non deve aver compiuto 36 anni e, nel corso della sua vita lavorativa, non deve essere stato occupato, presso il medesimo o qualsiasi altro datore di lavoro, in forza di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato
  • i datori di lavoro non devono aver proceduto, nei 6 mesi precedenti l’assunzione, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva
  • i datori di lavoro non devono procedere, nei 9 mesi successivi all’assunzione, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva.

Principi generali in materia di incentivi all’assunzione (fatte salve le espresse deroghe previste dall'INPS nel paragrafo 5 della circolare n. 40 del 2018. Sono, ad esempio, incentivabili le assunzioni obbligatorie).

Condizioni fissate dall’articolo 1, commi 1175 e 1176, della legge n. 296/2006.

In aggiunta, le seguenti condizioni specifiche:

  • il lavoratore, alla data della nuova assunzione o alla data della prosecuzione del rapporto, non deve aver compiuto 30 anni e nel corso della sua vita lavorativa non deve essere stato occupato, presso il medesimo o qualsiasi altro datore di lavoro, in forza di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato
  • i datori di lavoro, nei 6 mesi precedenti l’assunzione, non devono aver proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi nella medesima unità produttiva
  • i datori di lavoro, nei 6 mesi successivi all’assunzione incentivata, non devono procedere al licenziamento per giustificato motivo oggettivo del medesimo lavoratore o di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con la medesima qualifica.

Compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato

E' subordinato all’autorizzazione della Commissione europea

Non è aiuto di Stato e non è subordinato all’autorizzazione della Commissione europea

 

Studenti e apprendisti di primo e terzo livello under 30
L’esonero di cui alla legge di Bilancio 2018 è elevato (articolo 1, comma 108 della legge 27 dicembre 2017, n. 205) nella misura del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nelle ipotesi in cui le assunzioni a tempo indeterminato riguardino giovani che, nei 6 mesi precedenti, abbiano svolto presso il medesimo datore di lavoro:
  • attività di alternanza scuola-lavoro pari almeno al 30% delle ore di alternanza (articolo 1, comma 33, della legge 13 luglio 2015, n. 107), ovvero pari almeno al 30% del monte ore previsto per le attività di alternanza all'interno dei percorsi IeFP (capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226), ovvero pari almeno al 30% del monte ore previsto per le attività di alternanza realizzata nell'ambito dei percorsi ITS (capo II del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008), ovvero pari almeno al 30% del monte ore previsto dai rispettivi ordinamenti per le attività di alternanza nei percorsi universitari e, in mancanza del monte ore, pari almeno al 30% del numero dei crediti formativi;
  • periodi di apprendistato cd. di primo livello per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore;
  • periodi di apprendistato cd. di terzo livello, di alta formazione e ricerca. In questo caso, l’assunzione a tempo indeterminato, deve avvenire, presso il medesimo datore di lavoro, entro 6 mesi dal completamento del progetto di ricerca, laddove non sia previsto il conseguimento di un titolo di studio.
L’esonero contributivo è concesso per la durata massima di 36 mesi a partire dalla data di assunzione e nel limite massimo di 3.000 euro su base annua, da riparametrare e applicare su base mensile.
L’assunzione può essere agevolata solo se riguarda soggetti che non abbiano compiuto 30 anni di età e che non abbiano avuto in precedenza altri rapporti di lavoro a tempo indeterminato, fatta salva l'ipotesi di periodi di apprendistato svolti presso un altro datore di lavoro e non proseguiti in rapporto a tempo indeterminato.

ATTENZIONE: Apprendisti di primo livello

Per i contratti di apprendistato cd. di primo livello, per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, stipulati nell’anno 2023 non è più riconosciuto, ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze fino a 9 addetti, lo sgravio contributivo del 100% con riferimento alla contribuzione datoriale per i periodi maturati nei primi 3 anni di contratto (art. 1, comma 645 della legge di Bilancio 2022, legge 30 dicembre 2021, n. 234).

Pertanto alle aziende fino a 9 addetti si applicherà la contribuzione datoriale di regola prevista e illustrata dall'INPS con il messaggio n. 3618 del 17 ottobre 2023.

Più nel dettaglio, la contribuzione datoriale è dovuta nelle seguenti misure:

  • dell’1,50% nei primi 12 mesi
  • del 3% dal 13° al 24° mese
  • del 10% dal 25° mese (ridotta al 5%, ai sensi dell’articolo 32, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150).

Inoltre le assunzioni con contratto di apprendistato di primo livello:

  • non sono soggette al ticket di licenziamento (articolo 2, commi 31 e 32, della legge 28 giugno 2012, n. 92)
  • sono esonerate dal versamento della contribuzione di finanziamento dell’ASpI e dal contributo integrativo di cui all’articolo 25, quarto comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845 pari, complessivamente, all’1,61% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali.

NOTA BENE: Il requisito dimensionale deve sussistere al momento dell’assunzione dell’apprendista di primo livello. I benefici contributivi permangono anche se, successivamente all’assunzione, il datore di lavoro supera il limite dimensionale dei 9 addetti.

Ai lavoratori assunti con contratto di apprendistato di qualsiasi tipologia si applicano le tutele in materia di ammortizzatori sociali e pertanto sui datori di lavoro incombe il relativo carico contributivo.

L’aliquota contributiva a carico dell’apprendista rimane pari al 5,84% della retribuzione imponibile per tutta la durata del periodo di formazione e per un anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato (articolo 47, comma 7, del D.Lgs. n. 81/2015).


Giovani diplomati
Da ultimo si ricorda che è riconosciuto l’esonero parziale dal versamento dei contributi previdenziali a carico di datori di lavoro, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’INAIL, che dispongono erogazioni liberali per un importo non inferiore, nell’arco di un anno, a 10 mila euro per la realizzazione, la riqualificazione e l’ammodernamento di laboratori professionalizzanti in favore di istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado con percorsi di istruzione tecnica o di istruzione professionale, anche a indirizzo agrario, e che assumono, a conclusione del loro ciclo scolastico, giovani diplomati presso le medesime istituzioni scolastiche con contratto di lavoro a tempo indeterminato (articolo 49-bis del decreto Crescita, Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito con modificazioni in Legge 28 giugno 2019, n. 58)
L’esonero parziale è concesso per un periodo massimo di 12 mesi decorrenti dalla data di assunzione.

Giovani NEET under 30
L’articolo 27 del decreto Lavoro (decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85) riconosce al datore di lavoro privato, imprenditore e non imprenditore, anche del settore agricolo, che assume giovani NEET dal 1° giugno al 31 dicembre 2023 un incentivo all’assunzione nella misura del 60% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali per ogni lavoratore assunto e per un periodo massimo di 12 mesi.
L'incentivo non è applicabile al settore domestico e nei confronti della pubblica Amministrazione secondo la definizione fornita dalla circolare n. 40 del 2 marzo 2018.
L’INPS, facendo seguito al decreto dell’ANPAL n. 189 del 19 luglio 2023, ha fornito le istruzioni operative con la circolare n. 68 del 21 luglio 2023.
L’incentivo all’assunzione è riconosciuto a condizione che i giovani:
  • alla data dell'assunzione, non abbiano compiuto 30 anni di età (vale a dire età inferiore o uguale a 29 anni e 364 giorni alla data dell’assunzione);;
  • non lavorino e non siano inseriti in corsi di studi o di formazione (la mancata titolarità di un rapporto di lavoro deve sussistere al momento dell’assunzione);
  • siano registrati al Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani tramite il portale “MyANPAL”, oppure tramite i portali regionali “Garanzia Giovani” (il Patto di servizio GOL vale come registrazione al Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani se è già sottoscritto al momento della presentazione da parte dei datori di lavoro dell’istanza preliminare di ammissione all’incentivo).
Inoltre, per i giovani di età compresa tra i 25 e i 29 anni, l’incentivo può essere fruito solo qualora venga soddisfatto uno dei seguenti requisiti:
  • il giovane sia privo di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi (D.M. 17 ottobre 2017);
  • il giovane non sia in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di una qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale;
  • il giovane abbia completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non abbia ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;
  • il giovane sia assunto in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato o sia assunto in settori economici in cui sia riscontrato il richiamato differenziale nella misura di almeno il 25%, se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato (decreto interministeriale del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle finanze, 16 novembre 2022, n. 327).
L’incentivo economico spetta per le nuove assunzioni (anche part time) a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione e con contratto di apprendistato professionalizzante  effettuate dal 1° giugno 2023 al 31 dicembre 2023.
L’incentivo non spetta invece per le assunzioni con contratto di lavoro intermittente e nelle ipotesi di prestazioni di lavoro occasionale, di contratti di apprendistato di primo e terzo livello nonché nelle ipotesi di trasformazione a tempo indeterminato di rapporti a termine.
È bene segnalare che l'incentivo all’assunzione in parola ha natura economica in quanto la sua misura va parametrata, secondo la prevista percentuale del 60% (o del 20% in caso di cumulo con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente e che comportino un beneficio per il datore di lavoro, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi), alla retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali erogata ai nuovi assunti e non alla contribuzione datoriale dovuta, come diversamente avviene nei casi di incentivo contributivo.
L'incentivo NEET è cumulabile con tutti gli esoneri o con le riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nel rispetto dei limiti massimi previsti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato (50% dei costi ammissibili).
In particolare, l’incentivo è cumulabile, in via derogatoria, con l’esonero giovanile under 36  (articolo 1, comma 297, della legge 29 dicembre 2022, n. 197).
NOTA BENE: L'INPS ha evidenziato che l'incentivo è cumulabile anche con la riduzione contributiva fissata per i datori di lavoro agricoli che occupano personale nei territori montani o nelle singole zone svantaggiate e con le riduzioni contributive previste per il settore dell’edilizia.
Secondo quanto successivamente chiarito con il messaggio n. 2923 del 10 agosto 2023 su concorde avviso del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e a rettifica della circolare n. 68 del 2023, la riduzione dell’incentivo al 20% della retribuzione imponibile non riguarda le ipotesi in cui, per il medesimo lavoratore, si debba procedere all’applicazione dell’esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a suo carico, previsto dall’articolo 1, comma 281, della legge di Bilancio 2023, come integrato dall’articolo 39 del decreto-legge n. 48/2023.
L'INPS ha infatti chiarito che la riduzione dell’incentivo al 20% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali nelle ipotesi di cumulo con altre misure di esonero debba essere intesa non in senso oggettivo, ma in senso soggettivo, ossia debba essere delimitata alle sole ipotesi di cumulo con altre misure che comportino un beneficio per il datore di lavoro che intende procedere o che ha proceduto all’assunzione.
Per fruire dell’incentivo il datore di lavoro è tenuto al rispetto dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione (articolo 31, decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150), delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell’assicurazione obbligatoria dei lavoratori (articolo 1, commi 1175 e 1176, legge 27 dicembre 2006, n. 296) e delle condizioni generali di compatibilità con il mercato interno (articolo 32 e Capo I del Regolamento (UE) n. 651/2014) nonchè alla realizzazione dell’incremento netto dell’occupazione rispetto alla media della forza occupata nell’anno precedente l’assunzione, secondo i criteri convenzionalmente adottati dal diritto comunitario.
Il datore di lavoro deve inviare all’INPS una istanza preliminare di ammissione all’incentivo tramite esclusivamente il modulo di istanza on line “NEET23” dal 31 luglio 2023.
L’INPS, una volta accolta la domanda del datore di lavoro, informa entro 5 giorni dalla data di invio della richiesta (ovvero dalla diversa data di decorrenza prevista per le prime istanze pervenute nei 15 giorni successivi al rilascio del modulo telematico di richiesta dell’incentivo) che, a suo favore è stato prenotato l’importo massimo dell’incentivo proporzionato alla retribuzione indicata per il lavoratore segnalato nell’istanza preliminare.
NOTA BENE: La comunicazione di prenotazione è fornita dall'INPS in calce al modulo telematico di istanza, con comunicazione di posta elettronica (e-mail) e con notifica nell’area MyINPS.
Entro 14 giorni di calendario dalla ricezione della comunicazione di prenotazione positiva dell’INPS (7 giorni per la stipula del contratto di lavoro e altri 7 giorni per la comunicazione dell’avvenuta assunzione), il datore di lavoro è tenuto a comunicare l’avvenuta stipulazione del contratto di lavoro e chiedere la conferma della prenotazione effettuata in suo favore. 
 
Allegati
·         LEGGE N. 197 DEL 29 DICEMBRE 2022 (Legge di Bilancio 2023, aggiornata al 10/05/2023) (PDF)
·         INPS - CIRCOLARE N. 56 DEL 12 APRILE 2021 (PDF)
·         LEGGE N. 205 DEL 27 DICEMBRE 2017 (LEGGE DI BILANCIO 2018, aggiornata al 4/05/2023)
·         INPS – CIRCOLARE N. 40 DEL 2 MARZO 2018
·         INPS - CIRCOLARE N. 68 DEL 21 LUGLIO 2023 (PDF)
·         DECRETO LEGGE N. 48 DEL 4 MAGGIO 2023 (Testo coordinato Legge n. 85 del 3 luglio 2023) Decreto Lavoro (PDF)
·         INPS - MESSAGGIO N. 2923 DEL 10 AGOSTO 2023 (PDF)

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