Il presente aggiornamento contiene, in forma tabellare, un "vademecum" sulle diverse agevolazioni alle assunzioni, in vigore dal 1° gennaio 2024. Per ciascuna misura sono indicati, in particolare, normativa e prassi di riferimento, misura dell'agevolazione, durata ed eventuale scadenza del beneficio.
Come ogni anno, districarsi tra le varie agevolazioni alle assunzioni non è affatto semplice. Per questa ragione, di seguito, in forma tabellare, proponiamo una vista d'insieme sulle diverse misure che incentivano l'assunzione di particolari soggetti, in vigore a partire dal 1° gennaio e per tutto il 2024.
Per ogni misura incentivante sono indicati: normativa e prassi di riferimento, datori e lavoratori interessati, importo del beneficio, durata, eventuale scadenza, condizioni e requisiti, eccetera. Come è evidente, non si tratta della trattazione dettagliata di ogni singolo incentivo quanto, piuttosto, di una sorta di "vademecum" che il datore può tenere sott'occhio ove voglia stipulare un nuovo contratto ovvero trasformare a tempo indeterminato un rapporto a termine.
In particolare, dal 1° gennaio 2024, mentre sono venuti meno - per le nuove assunzioni - gli incentivi per i giovani under 36, i NEET, le donne (nella misura del 100%) e i beneficiari del reddito di
ASSEGNO DI INCLUSIONE E SUPPORTO PER LA FORMAZIONE E IL LAVORO | |
Norma | |
Prassi | |
Datori | Tutti i datori di lavoro privati, anche agricoli e non imprenditori |
Lavoratori | Beneficiari dell'Assegno di inclusione o del supporto per la formazione e il lavoro |
Tipo beneficio | Esonero contributivo (esclusi i premi INAIL) |
Misura | Assunzione a tempo indeterminato: 100% dei contributi a carico datore (massimo 8.000 euro l'anno, ridotto in proporzione per il tempo parziale); Assunzione a tempo determinato o stagionale (pieno o parziale): 50% dei contributi a carico datore (massimo 4.000 euro l'anno, ridotto in caso di part time); Trasformazione dei contratti a termine in contratti a tempo indeterminato: 50% dei contributi a carico datore (massimo 4.000 euro l'anno) per la durata del contratto a termine; cui segue il 100% dei contributi a carico datore (massimo 8.000 euro l'anno) dalla trasformazione |
Durata | Contratto a termine: 12 mesi (non oltre la durata del rapporto di lavoro) Contratto a tempo indeterminato: 12 mesi Trasformazioni dei contratti da termine a tempo indeterminato: massimo 24 mesi incluso un precedente contratto a termine durato 12 mesi |
Contratti ammessi | Assunzione a tempo indeterminato, anche con orario a tempo parziale Apprendistato Assunzione a tempo determinato o con contratto stagionale Trasformazioni dei contratti a termine in contratti a tempo indeterminato Contratto di somministrazione nei casi elencati appena sopra |
Note | Sono esclusi i contratti di lavoro intermittente, domestico, di prestazione occasionale nonché quelli che riguardano il personale dirigente. Salvo che il licenziamento (giudicato legittimo dal giudice) avvenga per giusta causa o per giustificato motivo, il datore di lavoro è tenuto a restituire l'incentivo fruito, maggiorato delle sanzioni civili, a) licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo dichiarato illegittimo; b) recesso dal contratto di apprendistato, da parte del datore, al termine del periodo di formazione; c) recesso dal contratto, da parte del datore di lavoro, durante il periodo di prova; d) dimissioni del lavoratore per giusta causa |
Condizioni generali | Regolarità contributiva; rispetto obblighi di legge e del contratto collettiva; rispetto |
De minimis | Si, la norma è soggetta al rispetto della normativa sul de minimis |
Autorizzazione UE | No, non occorre |
ULA | No, la norma non richiede che vi sia un incremento dell'organico in capo al datore |
GIOVANI UNDER 30 | |
Norma | |
Prassi | |
Datori | Tutti i datori di lavoro privati, agricoli inclusi |
Lavoratori | Giovani under 30 mai assunti prima con contratto subordinato a tempo indeterminato |
Tipo beneficio | Esonero contributivo (esclusi i premi INAIL) |
Misura | 50% dei contributi a carico datore (massimo 3.000 euro l'anno) |
Durata | 36 mesi |
Contratti ammessi | Assunzione a tempo indeterminato, anche con orario a tempo parziale Somministrazione a tempo indeterminato (anche se le missioni sono a termine), anche con orario a tempo parziale Trasformazioni dei contratti a termine in contratti a tempo indeterminato |
Note | Sono esclusi i contratti di apprendistato, di lavoro intermittente, domestico, ecc. |
Condizioni generali | Regolarità contributiva; rispetto obblighi di legge e contrattazione collettiva; rispetto |
De minimis | No, la norma non è soggetta al rispetto della normativa sul de minimis |
Autorizzazione UE | No, non occorre |
ULA | No, la norma non richiede che vi sia un incremento dell'organico in capo al datore |
ESONERO CONTRIBUTIVO EX STUDENTI O APPRENDISTI (UNDER 30) | |
Norma | |
Prassi | |
Datori | Tutti i datori di lavoro privato che, dal 1° gennaio 2018, entro 6 mesi dall'acquisizione del titolo di studio, assumono ex studenti o apprendisti |
Lavoratori | Studenti che hanno svolto presso lo stesso datore di lavoro: a) attività di alternanza scuola-lavoro; b) periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore (1° livello); c) periodi di apprendistato di alta formazione (3° livello). Il limite di età, pari al 35° anno non compiuto per le assunzioni effettuate nel 2018, è invece fissato al 30° anno non compiuto per le assunzioni effettuate dal 2019 in poi |
Tipo beneficio | Esonero contributivo |
Misura | 100% dei contributi a carico del datore, nei limiti di 3.000 euro annui |
Durata | 36 mesi |
Contratti ammessi | Solo assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (con contratto di lavoro a tutele crescenti o in base alle altre norme vigenti) |
Note | Sono esclusi i datori di lavoro domestico e quelli che assumono con contratto di apprendistato |
Condizioni generali | Regolarità contributiva; rispetto obblighi di legge e contrattazione collettiva; rispetto |
De minimis | No, la norma non è soggetta al rispetto della normativa sul de minimis |
Autorizzazione UE | No, non occorre |
ULA | No, la norma non richiede che vi sia un incremento dell'organico in capo al datore |
ESONERO UNDER 36 (ANNI 2021, 2022 E 2023) Attenzione: questa misura è applicabile solo per le assunzioni effettuate entro il 31 dicembre 2023, in relazione ai rapporti di lavoro che proseguono nel 2024, ovviamente nel rispetto della durata massima prevista per fruire del beneficio | |
Norma | |
Prassi | INPS, Messaggio 26 gennaio 2022, n. 403 |
Datori | Tutti i datori di lavoro privati, inclusi quelli agricoli |
Lavoratori | Tutti quelli che non hanno mai avuto un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e che, alla data di assunzione, non hanno ancora compiuto il 36° anno di età (quindi, l'età massima per la stipula del contratto è 35 anni e 364 giorni) |
Tipo beneficio | Esonero contributivo |
Misura | Anni 2021 e 2022: riduzione del 100% dei contributi (premi INAIL esclusi) a carico del datore, nel limite di 6.000 euro annui Anno 2023: riduzione del 100% dei contributi (premi INAIL esclusi) a carico del datore, nel limite di 8.000 euro annui |
Durata | 36 mesi in queste regioni: Valle d'Aosta; Piemonte; Liguria; Lombardia; Trentino Alto Adige; Friuli Venezia Giulia; Veneto; Emilia Romagna; Toscana; Umbria; Marche; Lazio 48 mesi nelle seguenti regioni: Abruzzo; Molise; Campania; Basilicata; Sicilia; Puglia; Calabria; Sardegna |
Contratti ammessi | Assunzioni a tempo indeterminato (anche a tempo parziale) Trasformazioni dei contratti a termine in contratti a tempo indeterminato |
Note | In relazione al requisito della mancanza di un precedente contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, impediscono di fruire dell'esonero i casi in cui: il lavoratore ha avuto un rapporto a tempo indeterminato in somministrazione, il precedente rapporto a tempo indeterminato è stato risolto per mancato superamento del periodo di prova o per dimissioni. Al contrario, la fruizione del beneficio non è preclusa nelle ipotesi di precedenti: a) periodi di apprendistato; b) rapporti di lavoro intermittente, anche a tempo indeterminato; c) rapporti di lavoro domestico, anche a tempo indeterminato; d) rapporti di lavoro parasubordinato o autonomo |
Condizioni generali | Regolarità contributiva; rispetto obblighi di legge e contrattazione collettiva; rispetto |
De minimis | No, la norma non è soggetta al rispetto della normativa sul de minimis (si applica però il regime del Temporary crisis and transition framework) |
Autorizzazione UE | Si, è necessaria |
ULA | No, la norma non richiede che vi sia un incremento dell'organico in capo al datore |
NEET 2023 Attenzione: questa misura è applicabile solo per le assunzioni effettuate entro il 31 dicembre 2023, in relazione ai rapporti di lavoro che proseguono nel 2024, ovviamente nel rispetto della durata massima prevista per fruire del beneficio | |
Norma | |
Prassi | ANPAL, Decreto 19 luglio 2023, n. 189 |
Datori | Datori di lavoro privati che assumono dal 1° giugno 2023 al 31 dicembre 2023 (inclusi quelli agricoli) |
Lavoratori | Deve trattarsi di giovani che alla data di assunzione, oltre a non aver ancora compiuto il 30° anno di età, possiedano congiuntamente anche questi requisiti: a) non lavorano e non sono inseriti in corsi di studi o di formazione («NEET»); b) sono registrati al Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani |
Tipo beneficio | Incentivo economico, fruibile tramite conguaglio nelle denunce contributive |
Misura | 60% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, ridotta al 20% in caso di cumulo con altra misura (mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili, nei limiti delle risorse stanziate) |
Durata | 12 mesi |
Contratti ammessi | Assunzione a tempo indeterminato, anche a tempo parziale e in somministrazione Contratto di apprendistato professionalizzante |
Note | Sono esclusi i contratti di lavoro domestico |
Condizioni generali | Regolarità contributiva; rispetto obblighi di legge e contrattazione collettiva; rispetto |
De minimis | No, la norma non è soggetta al rispetto della normativa sul de minimis |
Autorizzazione UE | No, non occorre |
ULA | Si, la norma richiede che vi sia un incremento dell'organico in capo al datore di lavoro |
DECONTRIBUZIONE SUD 2021 - 2029 | |
Norma | |
Prassi | INPS, Messaggio 26 gennaio 2022, n. 403 Ministero del Lavoro, comunicato online 19 dicembre 2023 |
Datori | Datori privati che assumono dipendenti per adibirli al lavoro in una sede situata in regioni che nel 2018 presentavano un prodotto interno lordo pro capite inferiore al 75% della media EU27 o compreso tra il 75 e il 90%, e un tasso di occupazione inferiore alla media nazionale. In pratica sono interessate le seguenti regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia |
Lavoratori | Quelli assunti presso una delle regioni indicate |
Tipo beneficio | Esonero contributivo (no contributi e premi INAIL) |
Misura | La contribuzione a carico del datore di lavoro è ridotta come indicato: a) 30% dei complessivi contributi da versare fino al 31 dicembre 2025; b) 20% dei complessivi contributi da versare per gli anni 2026 e 2027; c) 10% dei complessivi contributi da versare per gli anni 2028 e 2029 |
Durata | Fino al 2029, previa autorizzazione della Commissione Europea |
Contratti ammessi | Sia quelli già in corso di svolgimento che quelli instaurati ex novo |
Note | Sono esclusi il settore agricolo e i contratti di lavoro domestico |
Condizioni generali | Regolarità contributiva; rispetto obblighi di legge e contrattazione collettiva |
De minimis | No, la norma non è soggetta al rispetto della normativa sul de minimis (si applica però il regime del Temporary crisis and transition framework) |
Autorizzazione UE | Si, è necessaria (attualmente concessa fino al 30 giugno 2024) |
ULA | No, la norma non richiede che vi sia un incremento dell'organico in capo al datore |
DISOCCUPATI OVER 50 E DONNE DI QUALSIASI ETÀ PRIVE DI LAVORO RETRIBUITO | |
Norma | Decreto Ministeriale 20 novembre 2023, n. 365 |
Prassi | Ministero del lavoro, Circolare 25 luglio 2013, n. 34 |
Datori | Tutti, incluse agenzie di somministrazione e cooperative Sono esclusi i datori di lavoro domestico e i contratti di lavoro intermittente |
Lavoratori | Sono "portatori" dell'agevolazione: a) le lavoratrici e i lavoratori, di età non inferiore a 50 anni, disoccupati da oltre 12 mesi; b) le donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, residenti in determinate aree geografiche; c) le donne di qualsiasi età, con una professione o di un settore economico che sono caratterizzati da un'accentuata disparita` occupazionale di genere e prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi; d) le donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, a prescindere dal luogo nel quale risiedono |
Tipo beneficio | Esonero contributivo |
Misura | Riduzione del 50% dei contributi (premi INAIL inclusi) a carico del datore |
Durata | Assunzione a tempo determinato: massimo 12 mesi Assunzione a tempo determinato e successiva proroga: massimo 12 mesi Trasformazione a tempo indeterminato di un precedente contratto a termine: massimo 18 mesi Assunzione a tempo indeterminato: massimo 18 mesi |
Contratti ammessi | Assunzioni a tempo determinato e indeterminato (anche a tempo parziale) Trasformazione a tempo indeterminato di un precedente rapporto a termine agevolato Assunzione a scopo di somministrazione Rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro, ai sensi della |
Note | Per gli anni 2021, 2022 e 2023, le relative Leggi di Bilancio - per le sole donne - hanno aumentato la misura del beneficio al 100% dei contributi dovuti da parte del datore, nel limite massimo di importo di 6.000 euro annui per il 2021 e 2022, e di 8.000 euro annui per il 2023. A tale riguardo si veda la scheda apposita |
Condizioni generali | Regolarità contributiva; rispetto obblighi di legge e contrattazione collettiva; va rispettato |
De minimis | No, la norma non è soggetta al rispetto della normativa sul de minimis |
Autorizzazione UE | No, non occorre |
ULA | Si, la norma richiede che vi sia un incremento dell'organico in capo al datore |
DONNE OVER 50 E DI QUALSIASI ETÀ PRIVE DI LAVORO RETRIBUITO (ANNI 2021-2023) Attenzione: questa misura è applicabile solo per le assunzioni effettuate entro il 31 dicembre 2023, in relazione ai rapporti di lavoro che proseguono nel 2024, ovviamente nel rispetto della durata massima prevista per fruire del beneficio | |
Norma | |
Prassi | INPS, Messaggio 26 gennaio 2022, n. 403 |
Datori | Tutti i datori di lavoro privati, inclusi quelli agricoli Sono esclusi i datori di lavoro domestico |
Lavoratori | Sono "portatrici" dell'agevolazione: a) le lavoratrici (donne) di età non inferiore a 50 anni, disoccupate da oltre 12 mesi; b) le donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, residenti in determinate aree geografiche; c) le donne di qualsiasi età, con una professione o di un settore economico che sono caratterizzati da un'accentuata disparita` occupazionale di genere e prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi; d) le donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, a prescindere dal luogo nel quale risiedono |
Tipo beneficio | Esonero contributivo |
Misura | Anni 2021 e 2022: riduzione del 100% dei contributi a carico datore nel limite di importo annuo di 6.000 euro Anno 2023: riduzione del 100% dei contributi a carico datore nel limite di importo annuo di 8.000 euro |
Durata | Assunzione a tempo determinato: massimo 12 mesi Assunzione a tempo determinato e successiva proroga: massimo 12 mesi Trasformazione a tempo indeterminato di un precedente contratto a termine: massimo 18 mesi Assunzione a tempo indeterminato: massimo 18 mesi |
Contratti ammessi | Assunzioni a tempo determinato e indeterminato (anche a tempo parziale) Trasformazione a tempo indeterminato di un precedente rapporto a termine agevolato Assunzione a scopo di somministrazione Rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro ( |
Note | Al netto di quanto previsto per gli anni 2021, 2022 e 2023, è sempre applicabile l'esonero "ordinario" che prevede un beneficio pari al 50% dei contributi dovuti da parte del datore. A tale riguardo si veda la scheda apposita |
Condizioni generali | Regolarità contributiva; rispetto obblighi di legge e contrattazione collettiva; rispetto |
De minimis | No, la norma non è soggetta al rispetto della normativa sul de minimis (si applica però il regime del Temporary crisis and transition framework) |
Autorizzazione UE | Si, è necessaria |
ULA | Si, la norma richiede che vi sia un incremento dell'organico in capo al datore |
DONNE VITTIME DI VIOLENZA | |
Norma | |
Prassi | Non vi sono ancora indicazioni specifiche |
Datori | Tutti i datori privati per il triennio 2024-2026 |
Lavoratori | Donne disoccupate vittime di violenza, beneficiarie della misura (cd. reddito di libertà) di cui all' |
Tipo beneficio | Esonero contributivo (esclusi i premi INAIL) |
Misura | 100% sui contributi a carico del datore (resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche) |
Durata | Assunzione a tempo determinato: 12 mesi dalla data di assunzione Assunzione a tempo indeterminato: 24 mesi Trasformazione a tempo indeterminato di un precedente contratto a termine: fino al 18° mese dalla data dell'assunzione a termine |
Contratti ammessi | Contratto a tempo determinato Somministrazione a tempo determinato Contratto a tempo indeterminato Trasformazione da termine a tempo indeterminato |
Note | I benefici a favore del datore sono soggetti al rispetto dei limiti di spesa espressamente previsti dalla Legge di Bilancio 2024 |
Condizioni generali | In attesa di indicazioni ufficiali da parte dell'INPS |
De minimis | In attesa di indicazioni ufficiali da parte dell'INPS |
Autorizzazione UE | No, non è necessaria |
ULA | No, la norma non richiede che vi sia un incremento dell'organico in capo al datore |
CONTRATTO A TERMINE PER LA SOSTITUZIONE DI MATERNITÀ | |
Norma | |
Prassi | Ministero del lavoro, Nota 1° settembre 2008, n. 11604; Ministero del Lavoro, Nota 12 aprile 2005, prot. n. 391; |
Datori | Tutti quelli che - occupando fino a un massimo di 19 dipendenti - assumono a tempo determinato o utilizzano in somministrazione a termine nuovi lavoratori per provvedere alla sostituzione delle lavoratrici e dei lavoratori assenti in quanto fruiscono dei congedi ex |
Lavoratori | Tutti quelli assunti in sostituzione delle lavoratrici e dei lavoratori assenti dal lavoro per la fruizione dei congedi collegati alla maternità e paternità |
Tipo beneficio | Sgravio contributivo |
Misura | 50% sui contributi a carico del datore |
Durata | Fino al compimento di 1 anno di età del figlio di lavoratrice o lavoratore in congedo, o per 1 anno dall'accoglienza del minore adottato o in affidamento |
Contratti ammessi | Contratto a tempo determinato Somministrazione a tempo determinato |
Note | Trattandosi di contratti a termine per ragioni di sostituzione di altro personale avente diritto alla conservazione del posto, il datore di lavoro non è tenuto a: a) versare il contributo addizionale dell'1,40% (né l'incremento di 0,5 punti percentuali per ogni rinnovo); b) rispettare le soglie numeriche (es. il 20%) per i contratti a termine. |
Condizioni generali | Regolarità contributiva; rispetto obblighi di legge e contrattazione collettiva; rispetto |
De minimis | No, la norma non è soggetta al rispetto della normativa sul de minimis |
Autorizzazione UE | No, non è necessaria |
ULA | No, la norma non richiede che vi sia un incremento dell'organico in capo al datore |
ASSUNZIONE O TRASFORMAZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI EX DIPENDENTI A TERMINE: RESTITUZIONE DEL CONTRIBUTO ADDIZIONALE | |
Norma | |
Prassi | Ministero del Lavoro, Circolare 31 ottobre 2018, n. 17 |
Datori | Tutti coloro che trasformano o assumono a tempo indeterminato un dipendente che ha lavorato con contratto a termine per il quale è stato versato il contributo addizionale dell'1,40% (e, ove dovuto, l'incremento di 0,5 punti percentuali per ogni rinnovo) |
Lavoratori | Tutti gli ex dipendenti a termine (al massimo entro 6 mesi dalla cessazione del contratto) |
Tipo beneficio | Restituzione di parte della contribuzione versata |
Misura | Dipende da quanto versato a titolo di contribuzione addizionale e dalla data di "assunzione" |
Durata | Non predeterminata |
Contratti ammessi | Solo l'assunzione o la trasformazione in un ordinario contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dopo un precedente rapporto a termine |
Note | Nel caso (non di trasformazione alla scadenza ma) di nuova assunzione a tempo indeterminato, purché effettuata entro 6 mesi dalla cessazione del precedente contratto a termine, la restituzione della contribuzione addizionale versata avviene detraendo dalle mensilità spettanti un numero di mensilità ragguagliato al periodo trascorso dalla cessazione del precedente rapporto di lavoro a termine |
Condizioni generali | Nessuna in particolare |
De minimis | No, la norma non è soggetta al rispetto della normativa sul de minimis |
Autorizzazione UE | No, non è necessaria |
ULA | No, la norma non richiede che vi sia un incremento dell'organico in capo al datore |
LAVORATORI | |
Norma | Ministero del Lavoro, Decreto 17 novembre 2023 |
Prassi | |
Datori | Tutti i datori di lavoro privati, imprenditori e non, inclusi Enti Pubblici Economici |
Lavoratori | Sono interessati i lavoratori: a) b) c) con disabilita` intellettiva e psichica comportante una riduzione della capacita` lavorativa superiore al 45% |
Tipo beneficio | Economico |
Misura | La misura del beneficio per il datore di lavoro dipende dalle caratteristiche del lavoratore assunto e dal tipo di rapporto instaurato. In pratica, per i lavoratori a) con riduzione della capacita` lavorativa oltre il 79% o minorazioni ascritte dalla 1a alla 3a categoria di cui alle tabelle annesse al b) con riduzione della capacita` lavorativa compresa tra il 67 e il 79% o minorazioni ascritte dalla 4a alla 6a categoria di cui alle tabelle annesse al c) intellettivi e psichici con riduzione della capacita` lavorativa superiore al 45% per cento: l'incentivo e` pari al 70% della retribuzione mensile lorda imponibile |
Durata | La durata del beneficio spettante al datore dipende dal "tipo" di lavoratore assunto e dal rapporto di lavoro instaurato. In particolare, in caso di assunzione: a) a tempo indeterminato di b) a tempo indeterminato di c) a tempo indeterminato di lavoratori con disabilita` intellettiva e psichica con riduzione della capacita` lavorativa superiore al 45%: l'incentivo spetta per 60 mesi; d) a tempo determinato di lavoratori con disabilita` intellettiva e psichica con riduzione della capacita` lavorativa superiore al 45%: l'incentivo spetta per tutta la durata del rapporto, a condizione che esso duri almeno 12 mesi |
Contratti ammessi | Contratto a termine con durata minima di 12 mesi Contratto a tempo indeterminato Somministrazione a termine (minimo 12 mesi) o a tempo indeterminato |
Note | L'incentivo spetta nei limiti delle risorse effettivamente stanziate a tale scopo |
Condizioni generali | Regolarità contributiva; rispetto obblighi di legge e contrattazione collettiva; rispetto |
De minimis | Si, la norma è soggetta al rispetto della normativa sul de minimis |
Autorizzazione UE | No, non è necessaria |
ULA | Si, la norma richiede che vi sia un incremento dell'organico in capo al datore di lavoro |
LAVORATORI DISOCCUPATI PERCETTORI DI NASPI | |
Norma | |
Prassi | |
Datori | Datori di lavoro privati (a condizione di non essere obbligati all'assunzione) |
Lavoratori | Ex dipendenti che percepiscono la Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego |
Tipo beneficio | Economico |
Misura | 20% dell'indennità mensile che sarebbe stata erogata al lavoratore dall'INPS |
Durata | Pari ai mesi di NASpI che l'INPS avrebbe ancora erogato |
Contratti ammessi | Assunzione (o somministrazione) a tempo indeterminato con orario a tempo pieno |
Note | Sono esclusi tutti i rapporti a tempo determinato e/o a tempo parziale |
Condizioni generali | Regolarità contributiva; rispetto obblighi di legge e contrattazione collettiva; rispetto |
De minimis | Si, la norma è soggetta al rispetto della normativa sul de minimis |
Autorizzazione UE | No, non è necessaria |
ULA | No, la norma non richiede che vi sia un incremento dell'organico in capo al datore |
LAVORATORI IN CIGS DA ALMENO 3 MESI | |
Norma | |
Prassi | |
Datori | Tutti, a condizione che non abbiano: a) in atto sospensioni dal lavoro; b) proceduto a riduzione di personale nei 12 mesi precedenti, salvo che l'assunzione riguardi professionalità diverse da quelle dei lavoratori interessati dalle riduzioni o sospensioni di personale |
Lavoratori | Lavoratori che hanno fruito della CIGS per almeno 3 mesi, anche non continuativi, e che sono dipendenti da imprese beneficiarie da almeno 6 mesi dell'intervento |
Tipo beneficio | Applicazione dell'aliquota contributiva prevista per gli apprendisti |
Misura | Contribuzione a carico datore pari al 10% |
Durata | 12 mesi |
Contratti ammessi | Assunzione a tempo indeterminato con orario a tempo pieno |
Note | Sono esclusi tutti i rapporti a tempo determinato e/o a tempo parziale |
Condizioni generali | Regolarità contributiva; rispetto obblighi di legge e contrattazione collettiva; rispetto |
De minimis | No, la norma non è soggetta al rispetto della normativa sul de minimis |
Autorizzazione UE | No, non è necessaria |
ULA | No, la norma non richiede che vi sia un incremento dell'organico in capo al datore |
BENEFICIARI DEL REDDITO DI Attenzione: questa misura è applicabile solo per le assunzioni effettuate entro il 31 dicembre 2023, in relazione ai rapporti di lavoro che proseguono nel 2024, ovviamente nel rispetto della durata massima prevista per fruire del beneficio | |
Norma | |
Prassi | |
Datori | Tutti i datori del settore privato, ivi inclusi quelli del settore agricolo |
Lavoratori | Percettori del reddito di |
Tipo beneficio | Esonero contributivo |
Misura | Fino a 780 euro mensili, nel limite dei contributi dovuti (esclusi i premi INAIL) e dell'importo mensile del RDC percepito dal lavoratore all'atto dell'assunzione |
Durata | Periodo pari alla differenza tra 18 mensilità e le mensilità già godute dal beneficiario, con un minimo di 5 mensilità (sempre e solo 5 mensilità se si tratta di rinnovo del RDC) |
Contratti ammessi | Contratto subordinato a tempo indeterminato, anche a tempo parziale Contratto a scopo di somministrazione, anche se la somministrazione e` resa verso l'utilizzatore nella forma a tempo determinato Contratto di apprendistato Contratto subordinato a tempo indeterminato instaurato in attuazione del vincolo associativo con una cooperativa di lavoro Contratto a tempo determinato |
Note | È esclusa la pubblica amministrazione (cfr. art. 1, comma 2, D.Lgs 30 aprile 2001, n. 165) |
Condizioni generali | Regolarità contributiva; rispetto obblighi di legge e contrattazione collettiva; rispetta |
De minimis | Si, la norma è soggetta al rispetto della normativa sul de minimis |
Autorizzazione UE | No, non è necessaria |
ULA | Si, la norma richiede che vi sia un incremento dell'organico in capo al datore |
BENEFICIARI DEL REDDITO DI Attenzione: questa misura è applicabile solo per le assunzioni effettuate entro il 31 dicembre 2023, in relazione ai rapporti di lavoro che proseguono nel 2024, ovviamente nel rispetto della durata massima prevista per fruire del beneficio | |
Norma | |
Prassi | Non ancora emanata |
Datori | Tutti i datori del settore privato, ivi inclusi quelli del settore agricolo, che assumono dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023 un percettore di RDC |
Lavoratori | Percettori del reddito di |
Tipo beneficio | Esonero contributivo |
Misura | 100% dei contributi a carico datore (esclusi premi INAIL), nel limite massimo di 8.000 euro annui |
Durata | 12 mesi |
Contratti ammessi | Contratto subordinato a tempo indeterminato Trasformazione del contratto da termine a tempo indeterminato |
Note | Tale particolare esonero è alternativo a quello "ordinario" per l'assunzione di percettori del RDC |
Condizioni generali | Regolarità contributiva; rispetto obblighi di legge e contrattazione collettiva; rispetto |
De minimis | No, la norma non è soggetta al rispetto della normativa sul de minimis (si applica però il regime del Temporary crisis and transition framework) |
Autorizzazione UE | Si, è necessaria |
ULA | No, la norma non richiede che vi sia un incremento dell'organico in capo al datore |
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