Se i lavori non sono
terminati al 31 dicembre 2012, vanno trasmesse le spese sostenute nel
2012 per interventi di riqualificazione energetica
I contribuenti che
intendono fruire delle detrazioni IRPEF/IRES del 55% per gli
interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti,
di cui all’art. 1, commi 344-347, della Finanziaria 2007 (L. n.
296/2006), devono comunicare entro il 2 aprile 2013 (in quanto il 31
marzo è domenica ed il 1° aprile è un giorno festivo “Lunedì di
Pasqua”) le spese sostenute nel 2012 se i lavori non sono terminati
entro il 31 dicembre 2012.
L’adempimento,
introdotto dall’art. 29, comma 6, del DL n. 185/2008 (conv. L. n.
2/2009), è necessario a decorrere dal periodo d’imposta successivo
a quello in corso al 31 dicembre 2008 (per i soggetti con periodo
d’imposta coincidente con l’anno solare, cioè rispetto alle
spese sostenute dal 2009) e soltanto se le spese oggetto di
comunicazione riguardano un intervento che si protrae nel periodo
d’imposta successivo.
La comunicazione deve
essere inviata in via telematica all’Agenzia delle Entrate entro 90
giorni dalla fine del periodo d’imposta in cui sono state sostenute
le spese, termine che per i soggetti IRPEF e per i cosiddetti
“solari” coincide con il 2 aprile 2013.
Non è invece necessario inviare alcuna comunicazione se, nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2012, non sono state sostenute spese e se, nello stesso periodo d’imposta, i lavori sono stati iniziati e conclusi.
Nella comunicazione,
devono essere indicate le sole spese sostenute nel periodo d’imposta
in corso al 31 dicembre 2012 (vale a dire nel 2012, per i soggetti
“solari”), ancorché l’intervento fosse già avviato nei
periodi d’imposta precedenti (ad esempio, nel 2010 e/o nel 2011,
per i soggetti “solari”) e, nel corso di questi ultimi, si
fossero già effettuati uno o più pagamenti delle spese agevolate.
Devono essere
indicate le sole spese sostenute nel 2012
Possono beneficiare
dell’agevolazione in questione sia le persone fisiche, gli enti e i
soggetti di cui all’art. 5 del TUIR, sia i soggetti titolari di
reddito d’impresa, che sostengono le spese per l’esecuzione degli
interventi agevolati su edifici esistenti, su parti di edifici
esistenti o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria
catastale, anche rurali, posseduti o detenuti.
Legittimato a fruire
della detrazione del 55% e a presentare il modello di comunicazione,
quindi, è il contribuente, residente o meno in Italia, titolare o
meno di reddito d’impresa, che possiede o detiene l’immobile sul
quale viene effettuato l’intervento di riqualificazione energetica,
di cui all’art. 1, commi 344-347, della L. n. 296/2006 e ne
sostiene le spese. Sono altresì legittimati i familiari conviventi
con il possessore o detentore dell’immobile, purché abbiano
sostenuto le spese relative all’intervento, e solo nel caso di
lavori inerenti immobili che non siano strumentali all’attività di
impresa, arte o professione.
Se le spese sono sostenute da più soggetti, la comunicazione può essere trasmessa da uno soltanto di essi (è il caso di comproprietà, contitolarità di diritti reali, coesistenza di più diritti reali sullo stesso immobile e pluralità di locatari o comodatari). Per gli interventi su parti comuni di edifici residenziali, la stessa comunicazione può essere trasmessa dall’amministratore del condominio o da uno dei condomini.
Il modello di
comunicazione da utilizzare è quello approvato dal Provvedimento
Agenzia delle Entrate 6 maggio 2009, disponibile sui siti
dell’Agenzia delle Entrate e del Dipartimento delle Finanze.
L’invio della
comunicazione deve avvenire esclusivamente con modalità telematiche,
direttamente dai soggetti interessati, ovvero tramite intermediario
abilitato (dottori commercialisti, esperti contabili, associazioni di
categoria, CAF, consulenti del lavoro, ecc.). Per la redazione
guidata della comunicazione e per la predisposizione del file da
inviare telematicamente, sul sito dell’Agenzia delle Entrate è
disponibile l’applicativo “Comunicazione per interventi di
riqualificazione energetica”.
Si ricorda, infine,
che, con l’art. 11, commi 2 e 3 del DL 22 giugno 2012 n. 83, conv.
con L. 7 agosto 2012 n. 134, è stata disposta la proroga alle
spese sostenute fino al 30 giugno 2013 della detrazione IRPEF/IRES
del 55% per la riqualificazione energetica degli edifici (rimangono
fermi i limiti massimi di spesa stabiliti dai commi 344, 345, 346 e
347 dell’art. 1 della L. 296/2006 a seconda della tipologia
dell’intervento).
Salvo ulteriori
proroghe, infatti, a decorrere dalle spese effettuate dal 1°
luglio 2013, in relazione ad interventi di risparmio energetico,
i soggetti IRES non potranno più beneficiare della “vecchia”
detrazione del 55% e nemmeno di quella “nuova” contenuta
nell’art. 16-bis del TUIR (detrazione IRPEF che fino al 30 giugno
2013 è fissata al 50%, ma che dal 1° luglio 2013 dovrebbe
tornare al 36%) essendo applicabile soltanto ai soggetti IRPEF.
Pertanto, salvo futuri interventi “estensivi”, per beneficiare
dell’agevolazione, i soggetti IRES dovranno completare i lavori
entro giugno 2013.
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